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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 11 dicembre 2015


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1757 del 01 dicembre 2015

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. (Art. 19, L.R. 10/1990).

Note per la trasparenza

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il vigente ordinamento prevede che il Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, debba frequentare un apposito percorso formativo, organizzato secondo le modalità stabilite dal competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e superare l’esame finale.

Le modalità attuative del percorso sono state approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con Deliberazione 12 Giugno 2003, che ne ha definito le materie di insegnamento e la durata dei rispettivi moduli.

I percorsi prevedono una durata minima di trenta ore per la revisione periodica dei veicoli a motore e di ventiquattro ore per la revisione periodica dei motocicli e ciclomotori a due ruote.

Con DGR 523 del 03/04/2012 la Giunta Regionale ha disciplinato l’approvazione dei progetti formativi. Data l’assenza di interventi normativi di modifica e la validità dello strumento, la scadenza del bando prevista al 31/12/2014 è stata prorogata al 31/12/2015 con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 1089 del 29/06/2015.

Vista l’evoluzione del sistema di presentazione ed approvazione dei progetti a riconoscimento, si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale un nuovo bando per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.

La principale novità apportata dalla direttiva in esame è rappresentata dall’approvazione di un modello di progetto formativo relativo alla figura professionale proposta, cui possono seguire un numero non preventivamente definito di percorsi formativi attivabili, sulla base dell’effettivo fabbisogno formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.

I progetti potranno essere presentati in qualsiasi momento nell’arco dell’anno. L’istruttoria di valutazione avverrà in due momenti all’anno, nel primo e/o nel secondo semestre.

Va richiamato che la normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all’esame della Giunta Regionale di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

L’approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale l’Avviso pubblico (Allegato A), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B) e gli Adempimenti per la gestione delle attività (Allegato C), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Vista la L. 845/1978 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
  • Vista la L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
  • Vista la L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
  • Vista la DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
  • Vista la L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;
  • Vista la DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
  • Vista la DGR 523/2012 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. Triennio 2012 – 2014. (Art. 19, L.R. 10/1990);
  • Visto il DDR n. 1089 del 29/06/2015 “Proroga vigenza DGR n. 523 del 03/04/2012 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. Triennio 2012 – 2014. (art. 19, L.R. 10/1990)”.
  • Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, “Nuovo codice della strada”;
  • Visto il D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, e successive modificazioni, art. 240, primo comma, lettera h) “Regolamento del Codice della strada”;
  • Visto il D.M. del 30 Aprile 2003, art. 1, primo comma “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o impedimento il Responsabile tecnico”;
  • Vista la Deliberazione 12 Giugno 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
  • Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare la Direttiva per la gestione dei percorsi formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it pena l’esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
  6. di incaricare la Sezione Formazione dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1757_AllegatoA_312397.pdf
1757_AllegatoB_312397.pdf
1757_AllegatoC_312397.pdf

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