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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 19 novembre 2015
Modalità degli interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e realizzazione attività programmate da attuarsi prioritariamente nell'anno 2015.
Individuazione delle tipologie di iniziative e interventi per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, comprendenti sia le attività necessarie per prevenire il verificarsi di tale calamità, sia gli interventi per lo spegnimento e la lotta attiva.
Il provvedimento segue l’approvazione del Bilancio regionale che ha individuato le risorse finanziarie disponibili per questo settore e dà attuazione e continuità, per l’anno corrente, alle prescrizioni contenute nel Piano Regionale Antincendi Boschivi in vigore.
Il relatore riferisce quanto segue.
Il fenomeno degli incendi di vegetazione costituisce uno dei principali fattori di rischio per l’integrità dell’ambiente. I danni provocati dagli incendi sono sia di natura ecologica (distruzione di ecosistemi forestali, innesco di frane, smottamenti e fenomeni erosivi in genere, con conseguente dilavamento del terreno e perdita di fertilità), sia di natura economica (perdita del prodotto legnoso nei boschi produttivi, degrado ambientale e paesaggistico di aree a spiccata vocazione turistica). In ogni caso il danno che si determina è sempre rilevante e viene amplificato dalle caratteristiche di un territorio che, in particolare quello collinare e montano, è caratterizzato da una fragilità intrinseca.
E’ pertanto necessario dare continuità alle iniziative tese a contrastare gli incendi di vegetazione, sia aumentando le misure di previsione e prevenzione, sia ottimizzando l’efficacia e la tempestività degli interventi di spegnimento. Inoltre, poiché la ricostituzione della copertura vegetale sull’area danneggiata dal fuoco assume un carattere di priorità, viste le molteplici funzioni svolte dal bosco (protettiva, produttiva, ricreativa, paesaggistica, ecc.), è importante anche pianificare le azioni mirate al ripristino ambientale delle aree boschive percorse da incendi.
I risultati conseguiti negli anni indicano una tendenza alla diminuzione sia del numero degli incendi che dell’area bruciata. In particolare la diminuzione delle superfici bruciate è più marcata rispetto alla diminuzione del numero degli incendi. Questo andamento è dovuto soprattutto all’aumentato dell’efficienza nell’attività di spegnimento, in quanto un pronto intervento riesce a limitare la superficie bruciata a poche migliaia di metri quadrati, anche con principi di incendio potenzialmente molto pericolosi.
Questo risultato è stato raggiunto grazie al coordinamento centrale delle varie attività attualmente garantito dalla Sezione Protezione Civile, dall’attività delle squadre di operai forestali specializzati nella lotta attiva agli incendi boschivi, alle dirette dipendenze delle Sezioni Bacini Idrografici-Settori Forestali, e dalle squadre di volontari convenzionate con la Regione del Veneto, capillarmente distribuite sul territorio.
Le varie componenti del Sistema antincendi boschivi veneto operano secondo schemi e procedure consolidati ed è pertanto importante la conferma del modello organizzativo AIB fin qui adottato, garantendo l’operatività delle Sezioni Bacini Idrografici-Settori Forestali non solo per quanto riguarda il coordinamento delle squadre dei volontari, attuato mediante tecnici forestali con qualifica di Direttore Operazioni Spegnimento (DOS), ma anche attraverso la disponibilità delle squadre di alta specializzazione (operai forestali all’uopo formati, addestrati e dotati di idonei Dispositivi di Protezione Individuale) e di tutti i mezzi, le attrezzature e le strutture (Centri Operativi Polifunzionali) che nel corso degli anni sono stati acquisiti dalla Regione.
Il modello organizzativo antincendi boschivi della Regione del Veneto trova conferma nel Piano Regionale Antincendi Boschivi attualmente in vigore, di seguito denominato Piano AIB, approvato con deliberazione esecutiva n. 43 del 30 giugno 1999 del Consiglio Regionale, che costituisce il fondamentale strumento di programmazione settoriale, così come previsto dalla normativa di riferimento sia statale (L. 21 novembre 2000, n. 353) che regionale (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6).
In considerazione del fatto che la Legge n. 353/2000 detta nuovi criteri per la redazione dei Piani AIB, la Giunta Regionale aveva provveduto in data 12 luglio 2002 a presentare al Consiglio Regionale il DDL n. 288 che però non è stato approvato entro la scadenza di tale Legislatura. Nelle more della presentazione del nuovo DDL di recepimento della normativa nazionale, si è reso necessario garantire la continuità delle misure previste dall’attuale strumento di programmazione settoriale, prorogandone la validità con D.G.R. n. 705 del 20 marzo 2007, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L.353/2000.
Il Piano AIB del Veneto suddivide il territorio in relazione agli indici di pericolosità riferiti all’analisi storica degli incendi boschivi e alle formazioni forestali presenti, indica la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e l’estinzione, stabilisce direttive per l’organizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento, per il rilevamento delle superfici interessate dagli incendi, per la ricostituzione forestale e per la destinazione delle risorse finanziarie.
Il Piano AIB, ha tra l’altro stabilito che la Giunta Regionale provveda all’attuazione delle iniziative in esso previste, inizialmente tramite la Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana ed attualmente, in conseguenza della riorganizzazione operata fra le strutture amministrative regionali, tramite la Sezione Protezione Civile e le Sezioni Bacini Idrografici-Settori Forestali.
Pertanto con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, si intende dare pratica attuazione alle iniziative settoriali previste dal Piano AIB, indicando le possibili attività da realizzare sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili per l’anno corrente, in termini di competenza e di cassa, dagli specifici capitoli di spesa del Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. 27 aprile 2015, n. 7 .
In particolare i capitoli di spesa interessati ed i rispettivi importi stanziati, in termini di competenza, sono i seguenti (capitoli di spesa corrente):
- n. 013076 (“Provvedimenti per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi”): € 100.000,00; - n. 100027 (“Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali”): € 20.000,00; - n. 100598 (“Spese per il rimborso delle giornate lavorative ai datori di lavoro dei volontari impiegati in attività di antincendio boschivo”): € 930,37; - n. 100698 (“Provvedimenti per l’estinzione degli incendi boschivi”): € 300.000,00; - n. 101788 (“Prestazioni straordinarie del personale impiegato in attività emergenziali di protezione civile ed antincendio boschivo”): € 3.453,13);
Dalla somma dei precedenti importi si ottiene l’importo massimo delle obbligazioni di spesa che è possibile assumere nel corso del corrente esercizio finanziario, per le attività oggetto del presente provvedimento, pari ad € 424.383,50.
Per quanto attiene alle attività del “Programma di cooperazione transfrontaliera IPA adriatico 2007-2013 progetto “Holistic”(Reg. CE 07/05/2006, n. 1080), esse vengono svolte secondo le disposizioni della D.G.R. n. 2210 del 03/12/2013 e dei successivi provvedimenti attuativi.
Inoltre si darà corso alle liquidazioni conseguenti ad impegni di spesa assunti anche su altri capitoli di spesa, non reiscritti a Bilancio nel corrente anno, ma costituenti comunque residui per obbligazioni assunte nei precedenti esercizi, nonché ad impegni su somme a destinazione vincolata.
Le possibili attività nel settore dell’Antincendio Boschivo, riportate in dettaglio nell’Allegato A al presente provvedimento, afferiscono alle tipologie di azione individuate dalla normativa regionale di riferimento settoriale, ovvero dalla L.R. n. 6/1992 e dal Piano Regionale Antincendi Boschivi.
Gli interventi relativi sono coordinati dalla Sezione Protezione Civile e attuati dalla medesima e dalle Sezioni Bacini Idrografici-Settori Forestali, facenti capo al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Inoltre forniscono la loro collaborazione le Organizzazioni di Volontariato specializzate nel settore dell’antincendio boschivo, iscritte all’Albo regionale e appositamente convenzionate con la Regione del Veneto.
Per la gestione contabile e finanziaria dei capitoli assegnati trovano applicazione le Direttive per la gestione del bilancio 2015 approvate dalla Giunta regionale. Nel caso di acquisizioni in economia trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27/11/2012.
Gli oneri relativi all’operatività assicurata dalle squadre di alta specializzazione, costituite da operai forestali addetti AIB assunti dalle Sezioni Bacini Idrografici-Settori Forestali, trovano copertura all’interno della dotazione recata dal capitolo 100696 “Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fito-sanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva”, ordinariamente riservato al ristoro degli oneri in conto manodopera forestale, giusta D.G.R. 296 del 06/03/2012 e già impegnata. Il capitolo 100696 è gestito dalla Sezione Difesa del Suolo.
Nel corso dell’esercizio finanziario corrente, al fine di far fronte al pagamento dei listini paga ed agli altri oneri collegati, relativi alle squadre di operai forestali regionali impiegati nelle operazioni di avvistamento, allarme, lotta agli incendi boschivi, presidio del territorio ed addestramento, si prevede di autorizzare una quota complessiva di spesa fino all’importo di € 250.000,00, a favore delle Sezioni Bacini Idrografici-Settori Forestali. Qualora nel corso dell’anno tale importo risultasse insufficiente, in conseguenza delle necessità di spese legate all’andamento dell’incendi boschivi, l’autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 100696/2015 verrà formulata dalla Giunta regionale con un ulteriore successivo provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 7;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2487 del 28 luglio 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3306 del 13 ottobre 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 20 marzo 2007;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1953 del 15 luglio 2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3856 del 9 dicembre 2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3102 del 20 ottobre 2009;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2361 del 28 settembre 2010;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2294 del 29 dicembre 2011;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 06 marzo 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27 novembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 11 febbraio 2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 29 giugno 2015;
VISTO l’art. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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