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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1630 del 19 novembre 2015
Revisione della designazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e relativa classificazione. Direttiva 2000/60/CE; D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Con la presente deliberazione si effettua la revisione della designazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, uniformando i tratti di corso d'acqua precedentemente designati come idonei alla vita dei pesci ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e se ne riporta la classificazione come acque salmonicole o ciprinicole.
L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
La Direttiva 78/659/CE è il primo riferimento normativo sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 130/92.
Per le acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci nella regione Veneto sono in vigore i seguenti provvedimenti regionali, adottati ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. 130/92 poi inglobato nel D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., allegato 2 alla parte terza, sezione B:
• D.G.R. n. 3062 del 5/7/1994 che ha approvato la prima designazione delle acque da assoggettare a tutela per la vita dei pesci; • D.G.R. n. 1270 dell'8/4/1997 che ha classificato le acque dolci superficiali della provincia di Padova designate per la vita dei pesci; • D.G.R. n. 2894 del 5/8/1997 che ha classificato le acque dolci superficiali delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei pesci.
In totale in Veneto sono stati designati (e classificati fino al 2013 compreso) 86 tratti di corsi d'acqua e 4 laghi; il monitoraggio annuale è finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi definiti per i tratti designati come idonei alla vita dei salmonidi o dei ciprinidi.
La Direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (con abrogazione del D.Lgs. 152/99), ha introdotto un approccio innovativo nella gestione europea delle risorse idriche ed ha comportato profondi cambiamenti nel sistema di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali. Le reti stesse di monitoraggio sono state reimpostate per adeguarsi ai "corpi idrici" indicati dalla Direttiva come le unità elementari, distinte e significative all'interno dei bacini idrografici, per la classificazione dello stato e per l'implementazione delle misure di protezione, miglioramento e risanamento.
Come previsto dal D.Lgs. 152/2006, ARPAV ha censito tutti i corpi idrici identificati come significativi sulla base dei parametri dimensionali indicati nella Direttiva 2000/60/CE. A questi sono stati aggiunti tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale.
La Direttiva 2000/60/CE così come recepita dal D.Lgs. 152/06 prevede che, dopo 13 anni dalla sua entrata in vigore, venga abrogata la normativa relativa alla verifica dell'idoneità alla vita dei pesci (Direttiva 78/659/CE). Successivamente, la Direttiva 2006/44/CE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ha sostituito la direttiva 78/659/CEE, senza modificarne le disposizioni di base. Tuttavia il D.Lgs 152/06 prevedeva che i programmi di monitoraggio relativi alle aree protette restassero in vigore fino al 22 dicembre 2013; quindi il monitoraggio regionale sui punti precedentemente destinati al controllo dell'idoneità alla vita dei pesci è stato sospeso a partire dal gennaio 2014.
Con il Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 è stato disposto che all'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" fossero soppresse; di conseguenza i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 152/06 costituiscono di nuovo parte integrante del monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali.
La verifica della conformità non prevede necessariamente un monitoraggio routinario; infatti dopo il primo anno di campionamento mensile la frequenza di campionamento può essere ridotta o il punto può essere esentato dal campionamento qualora risulti accertato che non ci sono cause di deterioramento o rischio di inquinamento. Per valutare i tratti che possono essere esentati dal campionamento periodico sono stati considerati i dati del monitoraggio effettuato negli ultimi anni; dal 2015 si è deciso di reintegrare nella rete di monitoraggio regionale solamente i tratti per i quali nel periodo 2011-2012-2013 si sono verificate delle non conformità ai parametri tabellari previsti dalla normativa. In seguito ARPAV potrà nuovamente monitorare quelle stazioni per le quali sopraggiungano esigenze particolari di tutela. I parametri da monitorare sono quelli della tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Per coordinare al meglio i programmi di monitoraggio per la verifica degli obiettivi ambientali (stato chimico ed ecologico) con gli obiettivi previsti per la specifica destinazione (vita dei pesci), si rende necessario uniformare i tratti precedentemente designati come idonei alla vita dei pesci ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Allo scopo, l'ARPAV ha presentato con prot. n. 39756 del 21/4/2015 una proposta di revisione dei tratti designati come idonei alla vita dei pesci.
Al fine di operare una designazione che tenga conto anche delle eventuali esigenze di altri Enti che possono essere interessati, la proposta di nuova designazione e classificazione delle acque idonee alla vita dei pesci è stata inviata con prot. 331358 del 13/8/2015 alle Province e all'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, per riceverne eventuali osservazioni entro una congrua tempistica.
Sono pervenute le osservazioni delle Province di Verona (per posta elettronica ordinaria in data 13/8/2015) e di Treviso (con nota prot. 86119 dell'8/9/2015). La Provincia di Verona ha espresso parere favorevole alla revisione proposta. La Provincia di Treviso ha osservato che è opportuno continuare a considerare il fiume Limbraga (di cui si proponeva l'eliminazione dai tratti designati a motivo della dimensione del bacino inferiore a 10 km2) e mantenerne il monitoraggio finalizzato alla tutela della vita dei pesci, a causa della presenza di numerose attività antropiche nel bacino del Limbraga in relazione alla presenza di specie ittiche di interesse naturalistico e conservazionistico in tale corso d'acqua. L'osservazione della Provincia di Treviso è stata accolta, sentita l'ARPAV, inserendo le motivazioni e le modalità del reinserimento in Allegato A.
Le variazioni ai tratti precedentemente designati e classificati per la vita dei pesci sono presentate in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; i criteri con cui è stata operata la revisione sono presentati in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; i nuovi tratti designati e classificati per la vita dei pesci sono presentati in Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La classificazione dei tratti come salmonicoli o ciprinicoli riprende quella già effettuata con le deliberazioni n. 2894 del 5/8/1997 e DGR 1270 dell'8/4/1997.
Il relatore conclude la propria relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE;
VISTA la Direttiva 2006/44/CE;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTO il Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91;
VISTA la nota ARPAV prot. n. 39756 del 21/4/2015;
VISTA la nota Regionale prot. n. 331358 del 13/8/2015;
VISTA la nota della Provincia di Treviso prot. 86119 dell'8/9/2015;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. Di approvare la nuova designazione e classificazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, come presentata in Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle modifiche di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, operate mediante i criteri descritti in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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