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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1617 del 19 novembre 2015
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2015 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993; art. 16 del Regolamento del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n. 1/2007) e dal fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Viene approvato il riparto delle risorse recate per il 2015 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria (art. 28 L.R. 50/1993) nonché i criteri ai fini del riparto tra gli Enti gestori delle aree protette regionali del fondo per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013) e della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento UE 717/2014).
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 26 della legge 157/1992 stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
L'art. 28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il fondo medesimo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.
L'art. 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 e successive modifiche, stabilisce che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui trattasi, provveda a:
Avuto riguardo ai territori ricadenti all'interno di aree protette istituite ai sensi della L. 394/1991, l'articolo 15 c. 3 della medesima legge nazionale stabilisce che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. A tale proposito, con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto ad istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio (art. 3 c. 1 della LR 6/2013), fondo che va quindi ad affiancarsi al fondo "ordinario" di cui all'art. 28 LR 50/1993 (avente competenza invece nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria) e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della norma, le medesime disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.
Ai fini di una corretta applicazione delle suddette previsioni normative, la Giunta regionale ha provveduto, con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013, ad approvare i necessari criteri applicativi volti a fornire un quadro di riferimento sia nei confronti degli Enti gestori ai quali verranno trasferite le risorse sia nei confronti dei proprietari/conduttori dei fondi che rappresentano i beneficiari finali.
Sull'ordinamento derivante dai summenzionati riferimenti normativi nazionali e regionali, si è inserito il documento "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", pubblicato nella GUCE C204 del 01.07.2014 ed entrato in vigore dall'1 gennaio 2015, a cui ha fatto seguito più recentemente l'analogo documento riferito al settore della pesca ed acquacoltura ("Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura") pubblicato nella GUCE C217/01 del 02.07.2015.
In particolare nel primo di detti documenti viene affrontata per la prima volta (al paragrafo 1.2.1.5) la problematica rappresentata dai danni causati al settore agricolo dagli animali protetti, dichiarando che "il successo delle politiche di conservazione dell'Unione dipende in parte dalla gestione efficace dei conflitti tra gli animali protetti e gli allevatori" (è chiaro il riferimento ai grandi carnivori selvatici quali lupo ed orso). Sulla base di detta considerazione - prosegue il documento - la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti stessi e le condizioni indicate nel medesimo paragrafo 1.2.1.5. Tra queste "...è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore, ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l'aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure preventive.".
Al di là delle ulteriori condizioni necessarie affinché l'aiuto risulti compatibile nonché al di là della messa in atto delle procedure di notifica necessarie ai fini dell'attivazione dell'aiuto medesimo, detto intervento ha tra l'altro messo in luce la natura di "aiuto di Stato" dei contributi pubblici concessi a titolo di indennizzo per danni all'agricoltura da fauna selvatica, la cui erogazione in Italia assume peraltro natura di obbligo ai sensi delle citate leggi nazionali 157/1992 e 394/1991. Vale la pena richiamare il fatto che detto "obbligo" in capo all'Ente pubblico gestore della fauna selvatica (Regioni o Enti parco) previsto dalla normativa nazionale è una diretta conseguenza dello status giuridico di cui gode per la legge italiana tutta la fauna selvatica (sia essa protetta ai sensi delle direttive comunitarie che cacciabile), quale bene indisponibile dello Stato. Detto regime non si riscontra in altri paesi europei, dove la fauna selvatica, esclusa quella protetta ai sensi della normativa comunitaria, è legata alla proprietà dei fondi rurali su cui insiste.
Ulteriore e più diretta conseguenza "logica" (peraltro confermata anche da interlocuzioni informali con la Commissione europea) dell'emanazione dei nuovi orientamenti comunitari è il fatto che, con l'esclusione di eventuali regimi di aiuto per danni arrecati dalla fauna classificata come protetta dalle norme comunitarie, l'erogazione di contributi al settore agricolo e forestale a titolo di indennizzo per danni da fauna selvatica può essere attuata solo nell'ambito del regime de minimis di cui al Regolamento UE 1408/2013 (tetto contributivo massimo per azienda pari ad € 15.000,00 nel triennio di riferimento).
In perfetto parallelismo si pongono gli orientamenti comunitari per il settore della pesca ed acquacoltura, con la differenza che per questo settore non sono ammessi ad aiuto nemmeno i danni causati da specie protette dalle direttive comunitarie, con la conseguenza che l'intera materia della contribuzione a titolo di indennizzo per danni da fauna selvatica deve essere esclusivamente ricondotta nell'ambito del regime de minimis, disciplinato per lo specifico settore dal Regolamento UE 717/2014, che fissa in 30.000,00 euro il tetto massimo per azienda per triennio e che stabilisce un plafond nazionale relativo al periodo contributivo 2014-2020, che per l'Italia corrisponde ad € 96.310.000,00.
I suddetti principi generali trovano comunque applicazione a prescindere dal regime di tutela della fauna in atto, a livello locale, in aree a specifico regime di protezione ai sensi di normative nazionali (quali ad esempio le aree a parco istituite ai sensi della L. 394/1991), e ciò in quanto il vigente ordinamento comunitario riconosce regimi di protezione alle specie e non alle aree.
Quanto sopra sintetizzato è stato oggetto, a partire dai primi mesi del 2015, di numerosi incontri tecnici e politici tra le Regioni e tra queste e i rappresentanti dei Ministeri interessati (Ambiente e Politiche Agricole), dai quali è emersa una richiesta forte da parte delle Regioni di una rivisitazione della normativa nazionale che consenta alle Regioni stesse di applicarla nel pieno rispetto della sovraordinata normativa comunitaria.
Nelle more dell'auspicato intervento governativo in materia, la Giunta regionale veneta ha comunque inteso proporre una revisione radicale del sistema di indennizzo, proponendo un Disegno di legge (DGR 19/DDL del 15.10.2015) che propone una rivisitazione sostanziale dell'intero sistema contributivo, sistema che, al di là della questione "aiuti di Stato", deve affrontare il problema della carenza di risorse, dell'evoluzione continua dell'assetto faunistico e delle incombenze gestionali in capo alle Amministrazioni provinciali. Più in particolare, detto disegno di legge si pone obiettivi "di sistema" quali:
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che l'anno 2015 rappresenta un anno di "passaggio" in cui si rende comunque necessario dare continuità ai dettati normativi nazionale e regionale tutt'ora vigenti in un contesto di pieno rispetto degli orientamenti comunitari.
A tal fine, onde procedere al riparto delle specifiche risorse disponibili a valere sul Bilancio 2015, si dà atto preliminarmente di quanto segue:
- ai fini della determinazione dei contributi massimi erogabili a titolo di indennizzo di danni da predazione causati da grandi carnivori, si dà atto dell'interlocuzione con l'Associazione Regionale Allevatori (ARAV) intercorsa nel corso dell'anno, che ha portato alla definizione di criteri qualitativi e quantitativi al fine della valutazione economica di tali danni, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento. In questa sede si dà atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile un contributo massimo non superiore al corrispettivo del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri;
- avuto riguardo ai danni da predazione causati da grandi carnivori, nel corso dell'anno la competente struttura regionale (Sezione Caccia e Pesca) ha raccolto ed istruito i verbali di accertamento di predazioni a carico di bestiame domestico e di impianti di apicoltura da parte di grandi carnivori selvatici (lupo ed orso) redatti dal personale di vigilanza (CFS, Polizia provinciale, Guardiaparco) supportato dai veterinari ULS, accompagnati dalle istanze di contribuzione a titolo di indennizzo dei proprietari danneggiati, attestanti le perdite subite comprensive delle spese sostenute in conseguenza dell'evento (spese di smaltimento; spese veterinarie per gli animali feriti); a dette istanze si aggiungono quelle relative al 2014 che non hanno potuto dare corso ad indennizzo in quanto pervenute a bilancio chiuso o incomplete; la risultanza di dette istruttorie complessive ha consentito di quantificare l'ammontare dei contributi massimi erogabili, tenuto conto di quanto sopra, pari ad € 6.180,00 per le aree a gestione programmata (n. 7 istanze per danni da orso in provincia di BL e VR) e pari ad € 51.000,00 per i territori ricadenti in aree protette regionali (n. 42 istanze per danni da lupo e un'istanza di prevenzione nel territorio del Parco regionale della Lessinia,); sempre avuto riguardo ai danni da grandi carnivori, si dà atto in questa sede che le istanze per eventi predatori successivi al 31.10.2015 saranno istruite a valere sugli stanziamenti che saranno recati dal Bilancio regionale per l'esercizio 2016;
- avuto riguardo alle istanze di prevenzione e danni alle produzioni agricole e all'acquacoltura nei territori soggetti a pianificazione faunistico venatoria, i competenti Uffici provinciali hanno provveduto ad inviare alla Regione l'esito delle istruttorie delle domande di contribuzione relative all'anno 2014 (con carattere di eccezionalità, viene ammessa a contribuzione un'istanza relativa all'anno 2013 inviata in ritardo alla Provincia di Rovigo), indicando per ciascuna l'ammissibilità ai sensi dei criteri di cui alla DGR 2210/2007 e s.m.i. e la quantificazione del danno sulla base dei criteri di cui all'art. 18 del Regolamento del PFVR di cui alla L.R. 1/2007, nonché la verifica preliminare dei contributi de minimis percepiti nel triennio di riferimento (2013-2015) dagli aventi diritto sulla base di autodichiarazione; verifica che, qualora non già esperita, dovrà essere perfezionata a cura della Provincia territorialmente competente prima dell'erogazione del contributo;
- avuto riguardo alla prevenzione e ai danni alle produzioni agricole e all'acquacoltura nei territori preclusi all'attività venatoria di cui alla citata DGR n. 2175 del 25 novembre 2013, gli Enti individuati hanno provveduto ad inviare alla Regione l'esito delle istruttorie delle domande di indennizzo relative all'anno 2015, indicando per ciascuna la quantificazione del danno sulla base dei criteri di cui all'art. 18 del regolamento del PFVR di cui alla L.R. 1/2007, nonché la verifica preliminare dei contributi de minimis percepiti nel triennio di riferimento (2013-2015) dagli aventi diritto sulla base di autodichiarazione; verifica che, qualora non già esperita, dovrà essere perfezionata a cura dell'Ente territorialmente competente prima dell'erogazione del contributo. Risultano a tale proposito pervenute ed ammissibili istanze comunicate dal Parco regionale dei Colli Euganei, dal Parco della Lessinia e dal Parco Delta del Po. Per quanto riguarda i dati comunicati dal Parco Delta del Po, preso atto dell'unica istanza pervenuta (istanza per danni da uccelli ittiofagi ad un impianto di itticoltura), si dà atto che la quantificazione della stima di danno è stata effettuata a cura della Sezione Caccia e Pesca, sulla base dei parametri istruttori assunti dalla Provincia di Rovigo per la quantificazione dei danni a carico di imprese vallive ricadenti in parte in territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e in parte nel Parco;
- da ultimo, ai fini della determinazione degli importi massimi erogabili a titolo di contribuzione per danni e prevenzione causati da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) alle produzioni agricole, nonché da fauna selvatica all'acquacoltura, si ritiene di confermare i criteri di quantificazione (aliquote contributive applicate alla stima del danno effettuata ai sensi del Titolo V del vigente Piano faunistico venatorio regionale) già definiti con DGR 2210/2007 e così come modificati, da ultimo, con DGR n. 2187 del 18.11.2014, per i danni e prevenzione sia in territorio soggetto a pianificazione faunistico venatoria che in territorio a Parco.
Coerentemente con i criteri più sopra esposti, nonché preso atto degli stanziamenti recati dal Bilancio 2015 a valere sui capitoli 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" e 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)", pari rispettivamente ad € 150.000,00 ed € 100.000,00, si procede preliminarmente ad individuare gli stanziamenti destinati all'erogazione di contributi de minimis per il comparto agricolo e per il comparto dell'acquacoltura, di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento. A questo proposito, si ritiene opportuno, in linea con l'approccio già consolidato in passato, stanziare per la prevenzione e danni da grandi carnivori la cifra corrispondente all'erogazione agli aventi titolo del contributo massimo riconoscibile, nonché ripartendo le restanti risorse sulle altre destinazioni d'uso, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto sia dell'importo dei contributi massimi teoricamente erogabili sia del numero di beneficiari a cui sono riferiti. Per quanto riguarda l'ammontare totale degli stanziamenti destinati all'erogazione di contributi de minimis all'agricoltura, si dà atto della verifica preliminare con i competenti Uffici regionali del non superamento del plafond stabilito per la Regione Veneto ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e dei relativi atti applicativi nazionali; per quanto riguarda gli stanziamenti per l'acquacoltura, competono al Direttore della Sezione Caccia e Pesca le previste comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai fini della verifica del rispetto del plafond nazionale di cui al Regolamento 717/2014.
Si è quindi proceduto al calcolo per ciascuna istanza del contributo effettivamente erogabile, ferma restando la verifica del de minimis, risultante dalla riduzione proporzionale del contributo massimo erogabile sulla base degli specifici stanziamenti nei termini di cui all'Allegato B. Si conferma in questa sede in 50,00 € il contributo minimo erogabile agli aventi diritto per danni e prevenzione all'agricoltura e in 100,00€ il contributo minimo erogabile per danni e prevenzione all'acquacoltura, reperendo le risorse necessarie a valere sui contributi erogabili ai beneficiari a cui è riconosciuto un contributo superiore ai 100,00 € per l'agricoltura e superiore ai 1000 € per l'acquacoltura.
Sulla base dei suddetti calcoli, si è proceduto quindi al calcolo del riparto delle risorse stanziate a valere sul capitolo 75044 tra le Amministrazioni provinciali e a valere sul capitolo 101930 tra gli Enti gestori delle aree protette, come riportato rispettivamente nell'Allegato C e Allegato D, facenti parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede:
1) ad approvare i criteri qualitativi e quantitativi al fine della valutazione economica dei danni causati da grandi predatori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
2) ad approvare la proposta di destinazione delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi de minimis destinati all'agricoltura e all'acquacoltura, da suddividersi nelle quattro destinazioni d'uso fondamentali individuate in premessa, nei termini di cui all'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
3) ad approvare il riparto tra le Amministrazioni provinciali delle risorse recate dal capitolo 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria " del bilancio 2015 destinate per l'erogazione agli aventi titolo di contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) all'agricoltura e all'acquacoltura, nei termini riportati nell'Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
4) ad approvare il riparto tra gli Enti gestori di aree regionali protette delle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del bilancio 2015 destinate per l'erogazione agli aventi titolo di contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) all'agricoltura e acquacoltura, nei termini riportati nell'Allegato D, facente parte integrante del presente provvedimento;
5) a dare atto che compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell'allegato A - Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 3;
VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto "Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)";
VISTO il Regolamento UE 1408/2013;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";
VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;
RichiamatE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07, n. 1003 del 06.05.2008, n. 3175 del 28.10.2008 e n. 2187 del 18.11.2014;
PRESO ATTO della disponibilità recate dal capitolo n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" e dal capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2015;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015 n. 7, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";
VISTA la DGR n. 829 del 29.06.2015 recante le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l'art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1) di approvare i criteri qualitativi e quantitativi al fine della valutazione economica dei danni causati da grandi predatori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare la proposta di destinazione delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi de minimis destinati all'agricoltura e all'acquacoltura, da suddividersi nelle quattro destinazioni d'uso fondamentali individuate in premessa, nei termini di cui all'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
3) di approvare il riparto tra le Amministrazioni provinciali delle risorse recate dal capitolo 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria " del bilancio 2015 destinate per l'erogazione agli aventi titolo di contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) all'agricoltura e all'acquacoltura, nei termini riportati nell'Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
4) di approvare il riparto tra gli Enti gestori di aree regionali protette delle risorse recate dal capitolo 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del bilancio 2015 destinate per l'erogazione agli aventi titolo di contributi de minimis per prevenzione e danni da fauna selvatica (esclusi i grandi carnivori) all'agricoltura e acquacoltura, nei termini riportati nell'Allegato D, facente parte integrante del presente provvedimento;
5) di dare atto che compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca:
6) di determinare in € 150.000,00 (corrispondenti ad € 143.820,00 a favore delle Amministrazioni provinciali e ad € 6.180,00 a favore degli aventi diritto per danni da grandi carnivori) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
7) di determinare in € 100.000,00 (corrispondenti ad € 49.000,00 a favore degli Enti gestori di aree protette e ad € 51.000,00 a favore degli aventi diritto per danni da grandi carnivori) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
8) di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9) di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
11) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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