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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 19 novembre 2015
Iniziativa regionale di valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie. Affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) delle attività inerenti il bando di selezione dei progetti. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 e legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, articolo 6.
Si prevede l'attivazione del bando per il finanziamento dei progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie di qualità e l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura dei procedimenti tecnici, amministrativi e finanziari derivati dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento. Importo messo a bando di € 500.000,00.
L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.
Con l'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale" il legislatore regionale ha previsto la concessione di un contributo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformi ai sistemi di qualità comunitari o ai sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri. E ciò al fine di promuoverne il consumo e ampliare la base di utilizzatori finali dei prodotti alimentati del Veneto.
L'intervento, inizialmente dotato di un budget di un milione di euro, successivamente ridotto a 500.000,00, è stato previsto per far fronte alle difficoltà nel quale versa attualmente il settore del latte ed in particolare i produttori primari che si vedono riconosciuto un prezzo unitario al litro particolarmente ridotto e molto spesso non in grado di compensare i costi di produzione sostenuti alla stalla.
Ciò deriva in parte dalle mutate condizioni del regime delle quote latte che ha costretto i produttori veneti a ridisegnare le proprie strategie aziendali e a competere con quantità consistenti di latte proveniente dal mercato comune europeo, spesso a prezzi inferiori a quelli praticati in Veneto. In questo contesto le imprese di trasformazione si appropriano di latte nel libero mercato, e di questo le aziende venete ne risentono in modo rilevante.
E' per tale motivo che il legislatore regionale ha inteso attivare, con l'articolo 24 della legge regionale n. 6/2015 una specifica misura tesa alla promozione dei formaggi veneti che utilizzano nel processo di trasformazione latte proveniente da zone specifiche e delimitate, ubicate nel territorio regionale, latte ottenuto da capi bovini allevati, tra l'altro, secondo determinati criteri di allevamento, di alimentazione, di mantenimento. Si tratta di produzioni di formaggi riconosciute e tutelate a livello europeo, conformi a sistemi di qualità comunitari e che si fregiano della Denominazione di Origine Protetta DOP.
L'iniziativa regionale è intesa anche ad accrescere la conoscenza dei formaggi veneti DOP presso i consumatori, la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata, e a far apprezzare agli stessi la qualità e la specificità delle produzioni lattiero-casearie regionali, anche in considerazione delle tipicità locali e delle tradizioni di produzione e di conservazione che si rinvengono nei disciplinari e a cui le aziende venete si attengono per l'ottenimento di diversi formaggi.
Nello spirito di quanto previsto dal citato articolo, il presente bando intende avviare le procedure per la selezione dei progetti che saranno presentati a valere sul budget disponibile nell'esercizio finanziario 2015, fissando dei criteri per la presentazione delle domande e per l'ammissibilità dei soggetti proponenti i progetti al finanziamento regionale.
Le procedure, i requisiti di ammissibilità al sostegno finanziario, le azioni ammissibili, i limiti minimo e massimo di spesa, la documentazione da presentare per la domanda e la successiva rendicontazione delle spese sostenute, sono indicate all'Allegato A alla presente deliberazione, mentre per quanto concerne l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze si ritiene di stabilire in sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR il limite massimo per la presentazione della domanda ad AVEPA.
Si ritiene, infatti, che per lo svolgimento di tali attività tecniche, amministrative e di gestione finanziaria la Giunta regionale si possa avvalere dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA, ente deputato precipuamente alla gestione delle istanze di finanziamento in agricoltura e quindi in possesso di competenze, esperienze e professionalità tali da gestire in modo sufficientemente efficiente ed efficace tali procedimenti. E ciò in quanto già la legge istitutiva di AVEPA, la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, prevede espressamente, all'articolo 2, comma 3 che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, al gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
Tale aspetto di sussidiarietà alla Regione è stato confermato dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali e provenienza comunitaria e altri fondi nazionali e regionali stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia, previa stipula di apposite convenzioni.
Ai fini quindi una economicità e speditezza dei procedimenti amministrativi, si ritiene che la gestione degli interventi previsti dal presente provvedimento possano essere affidati all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, fornendo alla stessa le indicazioni tecniche ed operative per lo svolgimento delle istruttorie, le valutazioni in ordine ai criteri di priorità, alle condizioni di esame e verifica dei limiti di spesa ammessa, di contribuzione e di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni ammesse a beneficio.
Contemporaneamente si assicurano alla stessa Agenzia le risorse finanziarie sia in termini di competenza che di cassa necessarie per far fronte alle richieste di pagamento da parte dei soggetti a cui è stato accordato il beneficio regionale sia per eventuali anticipi che di saldo finale dei contributi spettanti.
Per quanto sopra esposto si propone quindi con il presente provvedimento di affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, l'applicazione delle disposizioni previste dal bando per la concessione di contributi finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie, stabilendo che lo schema di convenzione da stipularsi fra Regione ed AVEPA abbia i contenuti di cui all'Allegato B al presente provvedimento, delegando alla firma della stessa il Direttore della Sezione promozione turistica integrata.
Considerato che possa verificarsi la necessità di considerare alcuni aspetti di documentazione o talune modifiche tecniche da parte di AVEPA, si ritiene che agli allegati al presente provvedimento il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata possa apportare marginali modificazioni che non alterino comunque l'impostazione dagli stessi recata.
Per quanto concerne le risorse finanziarie, relative a oneri di natura corrente, si ritiene di destinare l'intera somma disponibile nel capitolo di spesa n. 102389 "Azioni regionali per la valorizzazione e la promozione delle produzioni lattiero casearie", paria € 500.000,00 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento e pertanto di mettere a disposizione di AVEPA la somma necessaria per gestire i diversi procedimenti amministrativi e finanziari che potranno scaturire dal presente bando. Per lo stesso capitolo il Direttore della Sezione Turismo ha attestato che presenta sufficiente capienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, articolo 24;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";
VISTO l'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 in base al quale la regione si può avvalere dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto";
delibera
Allegato A (omissis)
(Pubblicazione così disposta con dgr n. 153 del 16 febbraio 2016, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 17 del 26 febbraio 2016, ndr)
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