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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1566 del 10 novembre 2015

Modifica dei criteri di riparto del contributo di funzionamento degli ESU. DGR n. 802 del 27/05/2014 "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2014-2015". (Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8).

Note per la trasparenza

Viene modificato l'articolo 16, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 802 del 27/05/2014 "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2014-2015", per consentire la realizzazione di collaborazioni istituzionali.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Sono pervenute, alla Regione del Veneto, richieste di realizzazione di iniziative di collaborazioni istituzionali, da parte di varie Amministrazioni, dirette a perseguire in modo coordinato obiettivi comuni.

Al fine di realizzare tali iniziative, si ritiene opportuno destinare l'importo massimo di € 26.211,15 ed autorizzare il Direttore della Sezione Istruzione a porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione alle iniziative di collaborazioni istituzionali succitate.

Tuttavia, il Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.) - Anno Accademico 2014-2015 (DGR n. 802 del 27/05/2014 - Allegato A - art. 16, primo comma), aveva stabilito che il contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU (Enti per il Diritto allo Studio Universitario) venisse ripartito in base a determinati criteri, senza prevedere gli oneri relativi alle iniziative di collaborazioni istituzionali.

Di conseguenza, si ritiene necessario modificare l'articolo 16, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 802 del 27/05/2014, nel senso di autorizzare il Direttore della Sezione Istruzione a porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione alle iniziative di collaborazioni istituzionali, entro il limite massimo di € 26.211,15.

Pertanto, si propone di modificare l'articolo 16, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 802 del 27/05/2014 come segue:

"1. Il 90%delFondo regionale anno 2015 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti come segue:

A) fino ad € 26.211,15, il Direttore della Sezione Istruzione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione ad iniziative di collaborazioni istituzionali;
B) le risorse residue sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università,
alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2015: peso ponderale 65%;

b) numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2014: peso ponderale 10%;

c) numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell'A.A. 2013-2014: peso ponderale 10%;

d) spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il D.S.U.
nel 2014 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali,
contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi
dell'alloggio, ecc...): peso ponderale 15%".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 16, primo comma, dell'Allegato A alla DGR n. 802 del 27/05/2014 "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2014-2015";

Vista la nota della Corte d'Appello di Venezia prot. n. 15019/3 del 22/12/2014;

Viste le note dell'ESU di Venezia prot. nn. 0000358 del 03/02/2015, 0000597 del 26/02/2015, 0000746 dell'11/03/2015 e 0003391 del 08/10/2015;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

1.                di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.                di modificare l'articolo 16, primo comma, dell'Allegato A alla DGR n. 802 del 27/05/2014 "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2014-2015", come segue:

"1. Il 90%delFondo regionale anno 2015 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti come segue:

A) fino ad € 26.211,15, il Direttore della Sezione Istruzione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione ad iniziative di collaborazioni istituzionali;
B) le risorse residue sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università,
alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto
al 31/01/2015: peso ponderale 65%;

b) numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2014: peso ponderale 10%;

c) numero dei posti alloggio erogati dagli ESU
nell'A.A. 2013-2014: peso ponderale 10%;

d) spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il D.S.U.
nel 2014 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali,
contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi
dell'alloggio, ecc...): peso ponderale 15%";

3.                di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.                di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5.               di avvertire che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6.               di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

7.               di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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