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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 01 dicembre 2015


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1571 del 10 novembre 2015

Approvazione del testo aggiornato del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano". R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, art. 43. L.R. 22 luglio 1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici.".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, il testo aggiornato del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", a seguito di alcune modifiche apportate dall'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano agli articoli 4 e 6 del Regolamento medesimo, riguardanti la gestione dei beni di uso civico frazionali .

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Inoltre, con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della L. 16.06.1927 n. 1766.

La Regione del Veneto con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, ha disciplinato l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/27, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. 22 luglio 1994, n. 31, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2973 del 01.10.2004 è stato emanato il primo provvedimento di accertamento e riordino delle terre di uso civico in Comune di Belluno, con il quale in particolare è stato accertato un compendio di terre collettive di uso civico nel territorio comunale di estensione complessiva pari a Ha 2907.01.46, di cui una parte, per una superficie di Ha 1277.75.77, di esclusiva appartenenza dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Bolzano Bellunese e Vezzano.

Ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, i Comuni nei quali è stata accertata l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico devono provvedere alla compilazione dei relativi regolamenti per l'esercizio degli usi civici, sottoponendoli all'approvazione dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione comunale di Belluno, pertanto, ha predisposto il "Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici nel Comune di Belluno ad esclusione delle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell'11.04.2006.

La Giunta Regionale del Veneto, come previsto dall'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con deliberazione n. 2087 del 04.07.2006 ha provveduto ad approvare il succitato Regolamento, dando atto nelle premesse del medesimo provvedimento che l'esercizio degli usi civici sui terreni di appartenenza dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Bolzano e Vezzano sarebbe stato disciplinato con apposito regolamento predisposto a cura della stessa Amministrazione separata, da sottoporsi comunque all'approvazione dell'Amministrazione regionale.

A tal riguardo l'Assemblea dei frazionisti delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, con deliberazione n. 1 del 07.05.2008, ha approvato il "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano".

Il suddetto "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano" è stato poi approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3394 del 18.11.2008.

A seguito di ulteriori verifiche eseguite dal Comune di Belluno in ordine alle terre di uso civico accertate, la Giunta Regionale con deliberazione n. 2428 del 29.12.2011 ha poi provveduto a correggere gli elenchi allegati alla citata DGR n. 2973 del 01.10.2004, disponendo la sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31 di alcuni terreni che avevano perduto le caratteristiche di terreni agro-silvo-pastorale già precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 31/1994.

Il Comune di Belluno, con nota prot. n. 35559 del 25.11.2014, ha trasmesso alla Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano la deliberazione di Consiglio Comunale di Belluno n. 52 del 05.11.2014 ad oggetto " Trasferimento della gestione dei beni di uso civico al Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano a seguito dell'accertamento approvato con delibera Regionale D.G.R.V. n. 2973 del 01.10.2004 e rettificata con D.G.R.V. n. 2428 del 29.12.2011 (Allegato 4, Tabella B alla D.G.R.V. n. 2973/2004) - Delega del procedimento di alienazione dei beni sclassificati (Allegato 3 alla D.G.R.V. n. 2973/2004) - Individuazione dei beni".

Successivamente il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano, con nota prot. n. 1/2015 del 10.01.2015, ha inviato all'Amministrazione regionale, per il seguito di competenza, la deliberazione n. 1/2014 dell'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano ad oggetto "Approvazione della modifica dei commi 7-8-9 dell'art. 4 del Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", con la quale viene previsto in sintesi che tutti i proventi derivanti della gestione del demanio civico, o da eventuali alienazioni o concessioni di beni di uso civico, anziché essere introitati dal Comune di Belluno in specifici capitoli di bilancio a favore delle collettività delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, siano introitati direttamente dal Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano.

La Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, preso atto della suddetta documentazione trasmessa dal Comune di Belluno e dal Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, con nota prot. n. 24133 del 20.01.2015, ha comunicato in particolare ai succitati enti che:

  • è necessario che il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano effettui delle verifiche sullo stato possessorio e la destinazione d'uso di alcuni terreni di uso civico di sua appartenenza;
  • il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 64 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, è tenuto comunque ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sull'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bolzano Bellunese e Vezzano.

In tale contesto, il Comune di Belluno, con nota prot. n. 3793 datata 06.02.2015, ha segnalato che, al fine di mantenere in essere la certificazione forestale PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - Programma per il riconoscimento mondiale degli schemi di certificazione forestale), attribuita al Comune di Belluno riguardo all'intero patrimonio boschivo finora gestito dal Comune, risulta necessario che l'attività commerciale relativa alla gestione del patrimonio boschivo afferente alle frazioni Bolzano Bellunese e Vezzano, con riferimento in via esemplificativa a bandi, gare, fatturazioni, sia svolta dal Comune di Belluno.

A seguito della suddetta comunicazione, il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, con nota datata 02.03.2015, inviata a mezzo pec e registrata al protocollo regionale al n. 93523 del 04.03.2015, ha trasmesso la deliberazione n. 3 del 27.02.2015 del Comitato medesimo ad oggetto "Modifica dei commi 8-9 dell'art. 4 del Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", con la quale è stato disposto di apportare ulteriori modifiche ai commi 8 e 9 dell'art. 4 del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", rispetto a quelle già approvate con precedente deliberazione dell'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano n. 1 del 19.12.2014.

In riscontro alle menzionate richieste di approvazione delle modifiche del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", la Sezione Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 112504 del 16.03.2015, nel rilevare che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, tutte le modifiche del Regolamento per l'esercizio degli usi civici devono essere approvate dall'Assemblea dei frazionisti, ha comunicato che il procedimento di approvazione regionale di cui all'art. 43 del R.D. 26.02.1928 n. 332 rimaneva sospeso in attesa di ricevere la deliberazione dell'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e di Vezzano di approvazione della versione definitiva dell'art. 4 del Regolamento.

A tal riguardo, il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano e Vezzano, con nota datata 23.09.2015, inviata a mezzo pec e registrata al protocollo regionale al n. 380389 del 23.09.2015, ha trasmesso all'Amministrazione regionale, per il seguito di competenza, la deliberazione dell'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano n. 3 del 16.09.2015, con la quale sono state approvate le modifiche definitive da apportare sia all'articolo 4 "Regime giuridico" che all'articolo 6 "Legna da ardere" del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano" e copia della versione aggiornata del medesimo Regolamento.

Le suddette modifiche del Regolamento stabiliscono, in merito alla gestione dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, in sintesi che:

  • l'attività commerciale relativa alla gestione del patrimonio boschivo permane in capo al Comune di Belluno, e i proventi derivanti dalle cure colturali e dalla gestione dei boschi sono introitati direttamente dal Comune di Belluno e trasferiti all'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano;
  • i proventi derivanti dalle alienazioni o concessioni di beni di uso civico sono introitati dal Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali;
  • annualmente il Comitato può assegnare dei lotti di legna da ardere ad Associazioni, Onlus, etc. purché aventi sede nelle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano;
  • il Comitato può assegnare dei lotti di legna da ardere a cittadini che non sono frazionisti ma discendenti di usuari, che ne facciano espressamente domanda, per la quantità massima di 50 quintali. Il valore sarà stabilito, dallo stesso Comitato.

La Sezione Economia e Sviluppo Montano, esaminata la documentazione presentata, con comunicazione prot. n. 401091 del 06.10.2015, ha chiesto in particolare al Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano:

  • di verificare se il testo del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano" trasmesso a mezzo pec in data 23.09.2015 costituisca l'effettiva versione definitiva approvata con la citata deliberazione dell'Assemblea dei frazionisti;
  • di confermare se la nuova disposizione introdotta all'ultimo comma dell'art. 6 del Regolamento, riguardante l'assegno di lotti a cittadini non residenti nella frazione, ma discendenti di usuari, si configuri di fatto come una vendita di legna da ardere eccedente rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del vigente Regolamento.

Il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, con nota prot. n. 19 del 15.10.2015, a seguito di opportuna verifica, ha comunicato che il testo del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano" costituisce la versione definitiva approvata con la deliberazione dell'Assemblea dei frazionisti n. 3 del 16.09.2015 e ha confermato che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 del Regolamento medesimo si configura, di fatto, come casistica relativa vendita di legna da ardere eccedente rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto.

Tutto ciò premesso, considerato che la nuova versione del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano", approvata dall'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano con la deliberazione n. 3 del 16.09.2015, non risulta in contrasto con le disposizioni in materia di usi civici recate dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e dalla L.R. 22 luglio 1994, n. 31, si propone di approvare, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, il testo aggiornato del menzionato Regolamento di cui all'allegato "A", che costituisceparte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 16 giugno 1927, n. 1766;

VISTO il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 e relative norme di attuazione;

VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2973 del 01.10.2004, n. 3394 del 18.11.2008, e n. 585 del 03.05.2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di Belluno n. 52 del 05.11.2014;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano n. 1 del 19.12.2014 e n. 3 del 16.09.2015;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 574 del 3 aprile 2012 e n. 1049 del 28 giugno 2013 e n. 2620 del 29.12.2014 riguardanti l'articolazione dei procedimenti amministrativi regionali;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e l'attribuzione delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 14 aprile 2012 n. 1 'Statuto del Veneto' ";

delibera

1)     Di approvare, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, per i motivi meglio indicati in premessa, il testo aggiornato del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano" (di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento), a seguito di alcune modifiche apportate agli articoli 4 e 6 del Regolamento medesimo dall'Assemblea dei frazionisti di Bolzano Bellunese e Vezzano con deliberazione n. 3 del 16.09.2015.

2)     Di inviare il presente provvedimento al Comune di Belluno (BL), al Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano e al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia.

3)     Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4)     Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.

5)     Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1571_AllegatoA_311162.pdf

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