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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1582 del 10 novembre 2015

Aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori - Sezione Tecnici - Commissione del 27 novembre 2014. (L.R. 27/2003, art. 47).

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene deliberata n. 1 nuova iscrizione all’Elenco regionale dei collaudatori, Sezione Tecnici, ai fini dell’aggiornamento costante dell’Elenco che risulta pubblicato nel sito internet della Regione Veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la L.R. 16 luglio 1976, n. 30, veniva istituito l’Elenco regionale dei collaudatori delle opere pubbliche.

Con successiva deliberazione 12 ottobre 1976, n. 3574 veniva quindi costituita la Commissione per la formazione e la tenuta dell’Elenco.

L'attivazione del medesimo è stata successivamente disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 4718 del 25 ottobre 1977.

Come è noto, l’entrata in vigore della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, ha ridisciplinato in ambito regionale la materia dei lavori pubblici di interesse regionale.

Con provvedimento attuativo si è proceduto anche alla rimodulazione dell’Elenco regionale dei collaudatori il quale attualmente, secondo quanto ha disposto la Giunta Regionale con provvedimento n. 1032 del 18 marzo 2005, prevede quattro sezioni, in luogo delle precedenti due:

- Sezione dei “Tecnici”
- Sezione degli “Amministrativi”
- Sezione dei “Consulenti”
- Sezione dei “Docenti Universitari”.

La Giunta Regionale, con deliberazione 1325 del 7 giugno 2005, ha provveduto alla riorganizzazione della Commissione preposta all'aggiornamento del citato Elenco regionale.

In data 31 dicembre 2012 è intervenuta la Legge regionale n. 54 recante “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, che ha disciplinato la nuova organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture ad esse afferenti, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, sono state previste ed individuate le nuove strutture; con deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, sono state assegnate le competenze e le funzioni alle nuove strutture regionali, ai sensi degli artt. 9, 11, 13, e 15 della legge regionale n. 54/2012.

Conseguentemente, con DGR n. 312 dell’ 11 marzo 2014, si è reso necessario fornire delle specifiche disposizioni in ordine all’organizzazione amministrativa in materia di collaudi, con particolare riferimento alla Commissione per la Formazione e la tenuta dell’elenco regionale dei collaudatori.

La Commissione per la formazione e la tenuta dell’Elenco regionale dei collaudatori, riunitasi in data 27/11/2014 ha proceduto, ai sensi dell’art. 47, comma 11, della L.R. 27/2003 all’esame e alla valutazione delle nuove domande di iscrizione e delle variazioni alle sezioni dei collaudatori Tecnici e Amministrativi, ritenendo accoglibili n. 19 istanze, di cui n. 1 con riserva.

In detta seduta, verificata la sussistenza dei requisiti afferenti l’esperienza professionale dell’istante, utile all’iscrizione al predetto elenco, è stato tuttavia rilevato, con riferimento ai requisiti generali, che l’interessato ha dichiarato l’esistenza di un procedimento penale, specificando che lo stesso non rientrava nei motivi di esclusione richiamati dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

La Commissione, pertanto, ha stabilito di subordinare l’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’acquisizione, da parte dell’ufficio istruttore, di informazioni afferenti il procedimento penale soprarichiamato.

Chiesto il parere di competenza all’Avvocatura regionale, dalla nota di risposta prot. n. 303710 in data 23/07/2015 è emerso che non sussistono motivi ostativi all’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori.

L’ufficio istruttore ha altresì provveduto, con note prott. n. 404124 e n. 404048 in data 08/10/2015, ad acquisire d’ufficio i certificati afferenti il Casellario Giudiziale, pervenuto tramite procedura Massiva/Cerpa in data 13/10/2015, e i Carichi Pendenti, pervenuto in data 19/10/2015, che confermano le dichiarazioni dell’interessato.

Preso atto dell’avvenuto regolare espletamento, da parte della Commissione per la formazione e tenuta dell’Elenco regionale dei collaudatori, della procedura stabilita dalla legge regionale n. 27, si propone di procedere all’approvazione della proposta da parte della Commissione medesima e al conseguente aggiornamento dell’Elenco regionale dei collaudatori Tecnici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27;

Vista la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1030;

Vista la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1032;

Vista la D.G.R.V. 7 giugno 2005, n. 1325;

Viste le DD.G.R.V. 6 febbraio 2007, n. 245 e 12 aprile 2011, n. 437;

Viste le DD.G.R.V. 25 novembre 2013, n. 2140 e 30 dicembre 2013, n. 2611;

Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di procedere, accertata l’idoneità, all’iscrizione di n. 1 nuovo nominativo secondo quanto riportato nell'ALLEGATO A “ Elenco regionale dei collaudatori Tecnici” alla presente delibera;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

3. di incaricare la Sezione regionale Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1582_AllegatoA_311054.pdf

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