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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 24 novembre 2015


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1538 del 03 novembre 2015

Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di San Fior (TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di Giunta regionale del 11 agosto 2015, n. 65/CR.

Note per la trasparenza

Autorizzazione al Comune di San Fior (TV) alla vendita agli assegnatari di n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Istanza di autorizzazione del Comune di San Fior prot. n. 7526 del 22.06.2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

Al fine di rinnovare e riqualificare il patrimonio abitativo pubblico, la Regione, con l’articolo 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, ha stabilito che le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongano un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’articolo 65, comma 1 quinquies, della l.r. 13 aprile 2001, n. 11, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. La norma stabilisce che dalle operazioni di vendita siano esclusi gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.

Nel particolare, il comma 2 del citato articolo 6 della l.r. n. 7/2011 prevede che il piano straordinario di vendita predisposto dalle ATER e dai comuni, rechi l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall’elenco medesimo.

Il successivo comma 3 della medesima norma stabilisce che in deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della l.r. n. 11/2001, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita sia pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:

a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera A) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;

b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;

c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera C) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 6 della l.r. n. 7/2011, al comma 6, dispone altresì che restino ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della legge in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera m), della l.r. n. 11/2001.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 6 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applichino le disposizioni di cui all’art. 65 della l.r. n. 11/2001.

Con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività di Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 33/2013.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di San Fior ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2015, n. 4, trasmessa alla struttura regionale competente con nota del 22.06.2015, prot. n. 7526, un piano straordinario per la vendita agli assegnatari degli immobili di ERP di proprietà realizzati prima del 31.12.1990, con l’individuazione degli alloggi da alienare e degli alloggi esclusi.

La richiesta è conforme ai contenuti della check list del citato decreto n. 329/2015.

Il Consiglio comunale, con la citata deliberazione di n. 4/2015, ha individuato, nell’ambito del proprio patrimonio complessivo di dieci alloggi, le quattro unità abitative ed il garage da porre in vendita (Allegato A) e le n. 6 da escludere dalla vendita medesima (Allegato A1). Gli alloggi in vendita dunque sono pari a circa il 72% del patrimonio complessivo di ERP.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in euro 60.000,00 il prezzo medio di cessione dei medesimi e quindi degli introiti pari a euro 245.000,00.

In merito a tali reinvestimenti, il Comune dichiara che dette risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria dei restanti alloggi ERP di proprietà comunale nonché per l’acquisto di ulteriori alloggi da destinarsi all’ERP.

Giova infine precisare che il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55, al punto 6.2.3, sottopunti 1. e 2., ha individuato le modalità di reinvestimento nell’ambito dell’ERP dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui trattasi, delle quali i Comuni sono invitati a tener conto.

La Giunta regionale con deliberazione 11 agosto 2015, n. 65/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune.

La Seconda Commissione consiliare con nota prot. 18068 del 11.09.2015, trasmessa al Presidente della Giunta regionale, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 15”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 10 settembre 2015, ha espresso parere favorevole al piano straordinario di vendita del Comune di San Fior. La succitata nota è pervenuta alla competente Struttura in data 14.10.2015.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all’osservanza della condizione che, conformemente a quanto disposto all’art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, abbiano titolo all’acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.

La durata del piano straordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55.

Gli alloggi inseriti nel piano straordinario di vendita resisi liberi in vigenza dello stesso, potranno essere alienati ai sensi dell’art. 65 della l.r. n. 11/2001 subordinatamente all’autorizzazione regionale ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 369.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 7/2011, art. 6;

VISTO l’articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 369;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di San Fior, 30 marzo 2015, n. 4, trasmessa alla struttura regionale competente con nota del 22.06.2015, prot. n. 7526;

VISTA la propria deliberazione del 11 agosto 2015, n. 65/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta 10 settembre 2015, con parere n. 15, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 18068 del 11.09.2015 e pervenuta alla competente Struttura in data 14.10.2015;

VISTO l’art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di approvare l’allegata proposta di alienazione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di San Fior (Allegati A, A1), avente ad oggetto “Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di San Fior (TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di Giunta regionale del 11 agosto 2015, n. 65/CR.”, parte integrante del presente provvedimento, così articolata:

(Allegati A, A1), n. 4 alloggi ed un garage in vendita e n. 6 alloggi esclusi;

con l’inserimento della condizione che, conformemente a quanto disposto all’art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, abbiano titolo all’acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario;

2.   di dare atto che la durata del piano straordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

3.   di dare atto che il reinvestimento dei proventi delle alienazioni, vincolato all’ambito dell’ERP, dovrà riutilizzarsi dalle amministrazioni locali medesime con particolare riguardo alle tipologie previste nel punto 6.2.3, sottopunti 1. e 2. del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

4.   di stabilire che l’Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta regionale – Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle vendite e del connesso programma di reinvestimento dei proventi;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico della bilancio regionale;

6.   di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell’esecuzione del presente atto;

7.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1538_AllegatoA1_310627.pdf
1538_AllegatoA_310627.pdf

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