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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 24 novembre 2015


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 03 novembre 2015

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di San Donà di Piave (VE). Deliberazione di Giunta regionale del 11 agosto 2015, n. 64/CR. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con presente provvedimento si rilascia l’autorizzazione al Comune di San Donà di Piave alla vendita di n. 163 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui n. 41 sfitti e n. 32 pertinenze, ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale n. 11/2001. Istanza di autorizzazione del Comune di San Donà di Piave prot. n. 25167 del 02.07.2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L’art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l’obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

  • il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • hanno titolo all’acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l’obbligo di non alienare l’alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile;
  • l’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività di Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 33/2013.

Il Comune di San Donà di Piave (VE) con la deliberazione di Consiglio del 11 giugno 2015, n. 30, trasmessa con nota del 02.07.2015, prot. n. 25127, ha chiesto alla Regione l’autorizzazione alla vendita di n. 163 alloggi, di cui n. 41 sfitti e n. 32 pertinenze, pari a circa il 72% del patrimonio di erp complessivo che consta di n. 225 alloggi, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. m). La richiesta è conforme ai contenuti della check list del citato decreto n. 329/2015.

Il programma ordinario di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A al presente provvedimento che sono vetusti e bisognosi di urgenti interventi di manutenzione straordinaria o di recupero per i quali l’Amministrazione comunale non dispone di sufficienti risorse economiche.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in euro 4.453.000,00 l’introito complessivo ed un prezzo medio di cessione di circa 27.300,00 euro. Il Comune dichiara, inoltre, che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per la realizzazione di interventi di nuova costruzione di alloggi di ERP nelle aree di proprietà comunale sulle quali insistono oggi immobili attualmente liberi e senza possibilità di riutilizzo, per i quali è opportuna la sola demolizione, nonché per il recupero o manutenzione straordinaria del patrimonio di ERP dell’ente.

La Giunta regionale con provvedimento del 11 agosto 2015, n. 64/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di San Donà di Piave.

Il Consiglio regionale con nota prot. 18067 del 11.09.2015, trasmessa al Presidente della Giunta regionale, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 14”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 10 settembre 2015, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di San Donà di Piave. La succitata nota è pervenuta alla competente Struttura in data 14.10.2015.

Si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all’osservanza della seguente condizione:

  • che il Comune specifichi nel bando dell’asta pubblica di cui al comma 1 ter dell’articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d’asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa.

La durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione del Comune di San Donà di Piave in data del 11 giugno 2015, n. 30, trasmessa con nota del 02.07.2015, prot. n. 25127;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la propria deliberazione del 11 agosto 2015, n. 64/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 11 settembre 2015, parere n. 14, comunicato al Presidente della Giunta regionale con nota del Consiglio regionale prot. n.18067 del 11.09.2015 e pervenuta alla competente Struttura in data 14.10.2015;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata del Comune di San Donà di Piave (VE) (Allegato A) avente ad oggetto “Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di San Donà di Piave (VE). Deliberazione di Giunta regionale del 11 agosto 2015, n. 64/CR. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001” alla seguente condizione:

  • che il Comune specifichi nel bando dell’asta pubblica di cui al comma 1 ter dell’articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d’asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa;

2.   di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

3.   di dare atto che l’Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale – Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell’esecuzione del presente atto;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1535_AllegatoA_310625.pdf

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