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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 24 novembre 2015


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 03 novembre 2015

Ditta Edil Scaver s.r.l.. Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA VAL" e sita in Comune di Bussolengo (VR). (L.R. 44/82).

Note per la trasparenza

Si tratta del diniego ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA VAL" e sita in Comune di Bussolengo (VR).

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

La ditta Edil Scaver s.r.l., con domanda in data 02.04.2007, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 204389/57.02 del 11.04.2007, ha presentato istanza per l'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "LA VAL" e sita nei Comuni di Bussolengo e Sona (VR), allegando la relativa documentazione progettuale.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Bussolengo a partire dal 13.04.2007 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di Bussolengo, con deliberazione del consiglio n. 38 del 18.10.2007, ha espresso parere contrario.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sona a partire dal 11.04.2007 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di Sona con deliberazione del consiglio n. 33 del 04.06.2007, ha espresso parere contrario.

Con nota prot. n. 389260/57.02 del 10.07.2007 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona e l'Amministrazione Provinciale di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 11.02.2009, ha espresso motivato parere contrario.

Con nota in data 17.02.2009, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 108421/57.02 del 26.02.2009, l'Amministrazione Provinciale di Verona ha comunicato che la ditta Edil Scaver s.r.l. aveva trasmesso in Provincia documentazione integrativa la quale, però, risultava pervenuta in data successiva alla seduta della C.T.P.A.C. di Verona.

Con la stessa nota, l'Amministrazione Provinciale ha manifestato l'intenzione, in regime di autotutela, di sottoporre all'esame della C.T.P.A.C. la documentazione integrativa tardivamente acquisita, comunicando contestualmente le motivazioni a fondamento del parere negativo espresso dalla C.T.P.A.C. nella seduta del 11.02.2009.

Va altresì precisato che la documentazione integrativa presentata dalla ditta alla Provincia di Verona, è pervenuta anche in Regione ed è stata acquisita al prot. n. 117643/57.02 del 03.03.2009. Detta documentazione prevedeva, tra l'altro, lo stralcio dall'area della cava della superficie ricadente in Comune di Sona (VR).

Con nota in data 18.06.2014 prot. n. 0062436, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 263819 del 19.06.2014, la Provincia di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 09.06.2014, ha espresso motivato parere contrario al nuovo piano di coltivazione, previsto dalla documentazione integrativa di cui sopra.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti, è obbligatorio e vincolante.

La domanda e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 14.04.2015, ha verificato che sopravvenute determinazioni in materia urbanistica, la cui efficacia si è esplicata in corso di istruttoria, hanno comportato l'inammissibilità del progetto. In particolare, il P.A.T del Comune di Bussolengo, nella carta tematica relativa alle Invarianti, individua l'area della cava tra gli "Ambiti di interesse paesistico ambientale" correlati all'art. n. 61 del P.A.Q.E. (Piano d'Area del Quadrante Europa) e all'art. n. 62 del medesimo Piano d'Area, relativo al "Parco delle colline moreniche". Le N.T.A. del P.A.Q.E. all'art. 61 prevedono, tra le prescrizioni e vincoli, che "Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche..." mentre le prescrizioni e vincoli di cui all'art. n. 62 prevedono che "Si applicano le Prescrizioni e Vincoli dettate all'articolo 61 delle presenti norme". Conseguentemente, l'istanza presentata e il correlato progetto di coltivazione, come successivamente modificato, non sono ammissibili, come da parere della C.T.R.A.E. che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Con nota prot. n. 213990 del 21.05.2015 il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato comunicato tramite p.e.c. alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o opposizione.

Si propone pertanto di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione richiesta.

Il relatore conclude la relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda in data 02.04.2007 della ditta Edil Scaver s.r.l., pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 204389/57.02 del 11.04.2007, di apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA VAL" e sita nei Comuni di Bussolengo e Sona(VR);

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta Edil Scaver s.r.l. alla Provincia di Verona e alla Regione, dove risulta assunta al prot. n. 117643/57.02 del 03.03.2009, con la quale, tra l'altro, è stato previsto lo stralcio dall'area della cava della superficie ricadente in Comune di Sona (VR);

VISTI il motivato parere contrario della C.T.P.A.C. di Verona e il motivato parere negativo del Comune di Bussolengo (VR);

VISTA la nota prot. n. 213990 del 21.05.2015, trasmessa tramite p.e.c. e pervenuta alla ditta il 21.05.2015 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D. lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,29 (centotre/29) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.      di prendere atto e fare proprio il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);

2.      di denegare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Edil Scaver s.r.l. - C.F. 03630330235 - con sede in Verona (VR) via Dei Mutilati n. 3, l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA VAL" e sita in Comune di Bussolengo (VR), richiesta con domanda in data 02.04.2007, acquisita al prot. n. 204389/57.02 del 11.04.2007;

3.      di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,29 (centotre/29), che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;

4.      di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Edil Scaver s.r.l. a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Verona e al Comune di Bussolengo;

5.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

6.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.      di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

8.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1533_AllegatoA_310503.pdf

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