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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 10 novembre 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 29 ottobre 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento.

Note per la trasparenza

Secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale, vengono definite le modalità di impiego delle risorse destinate al cofinanziamento del PSR 2014-2020 per permetterne il pieno utilizzo, in base alle regole disposte dal regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014".

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Sulla base dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013, del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 215/2014 e dei regolamenti delegati della Commissione n. 807/2014 e n. 808/2014, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato e del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020, approvato con DGR 13 maggio 2014, n. 657, la Regione ha predisposto la propria proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 41 del 9 luglio 2014.

La proposta è stata oggetto di un percorso negoziale terminato con l'approvazione da parte della Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015.

Da ultimo la Giunta regionale, a seguito della conclusione del negoziato, ha approvato la versione finale del PSR 2014-2020 con la deliberazione del 28 luglio 2015, n. 947.

Con la Decisione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 di approvazione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), la Commissione Europea ha dato garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Per quanto riguarda le risorse previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, al PSR 2014-2020 del Veneto è stata assegnata una dotazione del FEASR di 510.679.000,00 euro, che attiva una spesa programmata pari a 1.184.320.501,00 euro. La quota di cofinanziamento regionale ammonta a 202.092.450,00 euro, mentre la quota di cofinanziamento nazionale è pari a 471.549.051 euro, secondo il Piano finanziario vincolante rappresentato nella tabella seguente, del quale si prende atto:

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale
complessivo

quota UE

108.717.000

109.114.000

73.019.000

73.127.000

73.273.000

73.429.000

510.679.000

quota Stato

100.386.736

100.753.317

67.424.038

67.523.762

67.658.575

67.802.622

471.549.051

quota Regione

43.022.887

43.179.993

28.896.016

28.938.755

28.996.532

29.058.267

202.092.450

Totale

252.126.623

253.047.310

169.339.054

169.589.518

169.928.108

170.289.889

1.184.320.501

 

Gli articoli 20 - 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 introducono per la programmazione 2014-2020 una novità rappresentata dalla cosiddetta verifica di efficacia dell'attuazione (performance framework) e la relativa riserva di efficacia. La riserva di efficacia corrisponde a una quota del 6% della dotazione finanziaria del Programma, pari a71.368.275 euro. L'utilizzo della riserva da parte dei Programmi è condizionato al conseguimento, entro il 31 dicembre 2018, di un insieme di target di realizzazione fisica e finanziaria predefiniti per ciascuna delle sei priorità nelle quali si articola il PSR 2014-2020.

Con la Deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 2015 n. 22/INF "Programmazione dello Sviluppo Rurale - Cofinanziamento regionale del Psr 2007-2013 e del Psr 2014-2020", è stato delineato il quadro degli impegni assunti e da assumere per conseguire i target previsti dal PSR 2014-2020 e della copertura finanziaria parziale assicurata dai bilanci regionali di previsione 2014 e 2015 e triennale 2015-2017. La Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" ha stanziato, per l'esercizio 2014, 20.700.000,00 euro, impegnati dalla Sezione Piani e programmi settore primario con i Decreti n. 25 del 15/10/2014 e n. 29 del 18/12/2014 per il cofinanziamento dei bandi e delle attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 secondo le autorizzazioni previste dalle DGR del 31/03/2015 n. 440, DGR del 21/04/2015 n. 607, DGR del 6/10/2014 n. 1834 e DGR 16/12/2014 n. 2440. La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" ha stanziato sui capitoli relativi al cofinanziamento del PSR 2014-2020, 20.200.000,00 euro per l'esercizio 2015, 20.000.000,00 euro per l'esercizio 2016 e 20.000.000,00 euro per l'esercizio 2017. L'articolo 2 della Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 prevede che ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" il bilancio pluriennale 2015-2017 di cui al comma 1 svolge funzione autorizzatoria.

Con la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020." è stato disposto che la copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale pubblico è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni.

A tale riguardo si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il cofinanziamento nazionale e il cofinanziamento comunitario transitano direttamente all'Organismo pagatore dall'IGRUE, mentre la quota di cofinanziamento regionale è trasferita dal bilancio regionale. Ne consegue che l'Organismo Pagatore è il beneficiario dei fondi recati dal bilancio regionale.

Le caratteristiche e le attività dell'Organismo pagatore (OP) sono disciplinate, per il periodo di programmazione 2014-2020, dal regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare l'OP deve essere riconosciuto dallo Stato membro e deve essere dotato di una organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono sufficienti garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. L'Organismo pagatore per il Veneto è l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) ai sensi della Lr. n. 31/2001.

Per l'articolazione del percorso di definizione, la pervasività dell'analisi e della strategia, l'ampiezza degli strumenti e l'entità delle risorse veicolate, il Programma di Sviluppo Rurale è lo strumento principale per sostenere lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e rurale del Veneto e perseguire così nel contesto regionale le finalità di crescita della Strategia "Europa 2020".

Alla luce dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per il Veneto e del relativo Piano finanziario da parte del Consiglio Regionale, della Commissione Europea e del CIPE, con il presente provvedimento si riconosce la valenza strategica del Programma nell'ambito dell'azione amministrativa regionale nelle Direttive annuali per la gestione del Bilancio regionale.

La Legge regionale del 5 agosto 2014, n. 21, all'articolo 1 dispone che la copertura della quota di cofinanziamento regionale durante il periodo di programmazione venga assicurata mediante specifici stanziamenti annualmente recati dal bilancio regionale. L'articolo 2 della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21, prevede che, per provvedere a ciò, la Giunta regionale definisca le modalità di impiego delle risorse dei Fondi istituiti dall'articolo 4 "Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea per la programmazione 2014/2020" della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014".

Alla luce delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risulta necessario autorizzare l'assunzione degli atti d'impegno pluriennale delle risorse per il cofinanziamento regionale del piano finanziario del PSR 2014- 2020 , a valere sugli stanziamenti nei bilanci di previsione annuali e triennali, con imputazione della spesa corrispondente all'articolazione del piano finanziario approvato dal Consiglio regionale e dalla Commissione Europea, tenendo conto della verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20 - 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del principio del disimpegno stabilito dall'articolo 136 del regolamento (UE) 1303/2013.

In adempimento alla Legge regionale del 5 agosto 2014, n. 21, con il presente provvedimento si definiscono quindi le modalità con le quali le Sezioni regionali competenti assumono le iniziative necessarie ad assicurare la piena operatività, il conseguimento dei target fisici e finanziari e il completo utilizzo delle risorse rese disponibili dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a favore del sistema rurale regionale, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il Direttore della Sezione Piani e programmi settore primario è autorizzato ad assumere gli atti di impegno pluriennale a favore dell'Organismo Pagatore per il finanziamento della quota regionale del PSR 2014-2020, la cui copertura è a carico degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione della Regione del Veneto, con imputazione della spesa ai singoli esercizi annuali corrispondente all'articolazione del piano finanziario approvato dalla Commissione Europea e tenendo conto della verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20 - 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del principio del disimpegno stabilito dall'articolo 136 del regolamento (UE) 1303/2013.

A fronte delle obbligazioni insorte a seguito dei bandi attivati sulle misure del PSR 2014-2020 nel corso del 2015, il Direttore della Sezione Piani e programmi settore primario è autorizzato ad assumere entro il 31 dicembre 2015 il primo Decreto di impegno pluriennale, a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017"per il triennio 2015-2017 sui capitoli di spesa relativi al PSR 2014-2020, tenendo conto degli impegni già assunti con il Decreto n. 25 del 15/10/2014 e con il Decreto n. 29 del 18/12/2014.

La Sezione Bilancio è incaricata di provvedere all'inserimento della spesa relativa al cofinanziamento del PSR 2014-2020 tra le spese ritenute strategiche per la politica regionale nelle Direttive annuali per la gestione del bilancio di previsione.

La Sezione Bilancio è incaricata di prevedere gli stanziamenti secondo l'articolazione del Piano finanziario del PSR 2014-2020 e l'imputazione annuale degli impegni pluriennali alla cui assunzione è autorizzato il Direttore della Sezione piani e programmi settore primario, in termini di competenza e di cassa, nella proposta di bilancio annuale e triennale, sui pertinenti capitoli relativi al cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, compresa l'assistenza tecnica al Programma.

Il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR 2014-2020 è incaricato di predisporre una pianificazione dei bandi adeguata al conseguimento dei target fisici e finanziari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, dalla relativa "riserva di efficacia" dell'attuazione di cui agli articoli 20 - 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013e per evitare il disimpegno previsto dall'articolo 136 del regolamento (UE) 1303/2013.

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Organismo pagatore per il Veneto, deve assicurare il pagamento ai soggetti beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale nei modi e nei tempi previsti dai Regolamenti di riferimento e dai bandi del Programma di Sviluppo Rurale. Sulla base delle operazioni finanziate dai bandi, delle scadenze determinate dai bandi, dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate e delle relative attività istruttorie, AVEPA deve inviare alla Sezione Piani e programmi settore primario entro giugno ed entro dicembre di ogni anno le previsioni di spesa per i pagamenti del semestre seguente.

Il Direttore della Sezione Piani e programmi settore primario, sulla base della obbligazione determinata dalle previsioni di spesa dell'AVEPA per il semestre successivo, deve provvedere alla liquidazione delle risorseentro i limiti delle imputazioni annuali del Decreto d'impegno pluriennale.

La Sezione Ragioneria è incaricata della verifica e dell'autorizzazione delle liquidazioni disposte dal Direttore della Sezione Piani e programmi settore primario a favore dell'AVEPA entro l'importo massimo consentito dalle imputazioni annuali del Decreto di impegno pluriennale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale;

VISTA la DGR 28 aprile 2015 n. 22/INF "Programmazione dello Sviluppo Rurale - Cofinanziamento regionale del Psr 2007-2013 e del Psr 2014-2020";

VISTA la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

Visti i Decreti del Direttore della Sezione piani e programmi settore primario n. 25 del 15/10/2014 e n. 29 del 18/12/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.

VISTO il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la Deliberazione del 9 luglio 2014, n. 41 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto;

VISTA la Decisione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma 2014-2020, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 2015, n. 947, "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione Commissione C(2015) 3482 del 26.5.2015. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 71 del 10/06/2014";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.      di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di riconoscere tra le spese strategiche per le politiche regionali nelle direttive annuali per la gestione del bilancio regionale la spesa per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

3.      di determinare in 202.092.450,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il cofinanziamento del PSR 2014-2020 alla cui assunzione provvederà con propri atti d'impegno pluriennale il Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, disponendo la copertura finanziaria di competenza e di cassa a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, con imputazione della spesa ai singoli esercizi annuali corrispondente all'articolazione del piano finanziario approvato dalla Commissione Europea;

4.      di incaricare l'AVEPA della predisposizione entro giugno ed entro dicembre di ogni anno del periodo di programmazione 2014-2020 della previsione di spesa per il semestre seguente e del suo invio alla Sezione Piani e programmi settore primario, ai fini della definizione dell'entità delle liquidazioni di spesa;

5.      di incaricare il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Autorità di gestione del PSR 2014-2020 della pianificazione dei bandi in modo adeguato per il conseguimento dei target fisici e finanziari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e della relativa "riserva di efficacia" dell'attuazione di cui agli articoli 20 - 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per il superamento delle soglie di disimpegno previste dall'articolo 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013";

6.      di autorizzare il Direttore della Sezione Piani e programmi settore primario, a fronte delle obbligazioni insorte a seguito dei bandi attivati sulle misure del PSR 2014-2020 nel corso del 2015, all'assunzione entro il 31 dicembre 2015 del primo Decreto di impegno pluriennale a favore dell'Organismo pagatore AVEPA, a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" per il triennio 2015-2017 sui capitoli di spesa relativi al PSR 2014-2020, tenendo conto degli impegni già assunti con il Decreto n. 25 del 15/10/2014 e con il Decreto n. 29 del 18/12/2014;

7.      di incaricare la Sezione Piani e programmi settore primario delle liquidazioni a favore dell'Organismo pagatore AVEPA, sulla base delle previsioni di spesa semestrali presentate dall'AVEPA ed entro l'impegno di cui al prevedente punto 3);

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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