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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 29 ottobre 2015
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione dello schema di convenzione per l'attivazione di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i., fra la Regione del Veneto e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avente ad oggetto lo scambio di dati usati nella valutazione del PSR 2007-2013, da utilizzarsi nell'ambito del progetto ENVIEVAL.
Approvazione dello schema di convenzione per l'attivazione di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i., fra la Regione del Veneto e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: 7° Programma Quadro Europeo per la Ricerca - Cooperazione - Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie - Programma FP7-KBBE; Legge n. 241/1990 art. 15.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'Italia partecipa in qualità di partner al progetto n. 312071 "Sviluppo e applicazione di nuove metodologie per la valutazione degli impatti ambientali dei programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea ENVIEVAL", da realizzarsi nell'ambito del 7° Programma Quadro Europeo per la Ricerca - Cooperazione - Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie - Programma FP7-KBBE - della durata da gennaio 2013 a dicembre 2015, finanziato dalla Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, coordinato dall'Istituto tedesco "JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT" e realizzato negli Stati membri partecipanti (Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Regno Unito e Ungheria).
In particolare, per l'Italia partecipa l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), istituito con il Regio Decreto 10 maggio 1928 n. 1418 e sottoposto, ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale ente pubblico non economico di ricerca e per la rilevazione e l'analisi socioeconomica in campo agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché ente di informazione statistica, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322.
La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi 381 e 382, dispone che INEA sia incorporata nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ed assuma la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e conservi la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione (CRAI), subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA.
Il progetto ENVIEVAL si propone i seguenti cinque obiettivi:
Il CRAI, attraverso il suo ufficio di Padova, ha richiesto, la condivisione delle metodologie di valutazione e dei dati utilizzati nel corso della valutazione del PSR 2007-2013, al fine testarne e validarne l'idoneità e l'applicabilità in relazione al contesto ambientale e socioeconomico regionale e locale, senza dover ricorrere ad ulteriori rilevazioni dati.
La Regione del Veneto, attraverso il Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale (autorità di gestione del PSR) è titolare degli archivi informatici inerenti l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Inoltre, la Sezione Piani e Programmi settore primario effettua il costante monitoraggio dell'attuazione del PSR mediante la rilevazione di indicatori fisici, finanziari e procedurali.
Dalla partecipazione e dallo scambio reciproco di informazioni sulle metodologie adottate sarà legittimo attendersi i seguenti vantaggi:
Le attività di ricerca e le elaborazioni conseguenti sottese allo scambio di dati richiesti dal CRAI sono quindi di interesse comune ai sensi dell' art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche. L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce infatti che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Si ritiene pertanto opportuno attivare un rapporto convenzionale con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con lo scopo di disciplinare le modalità di scambio delle metodologie e dei dati che sono stati utilizzati nel corso della valutazione del PSR 2007-2013, secondo la schema allegato (Allegato A).
La convenzione di ricerca non comporta alcun onere diretto per le parti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012:
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;
VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e programmi settore primario;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 01/09/2015, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
(seguono allegati)
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