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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 10 novembre 2015


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1461 del 29 ottobre 2015

"Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche "alla "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1463 del 13/09/2011 "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in San Michele al Tagliamento (VE).
Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 327580/2014 (protocollo regionale n. 327580 del 31 luglio 2014);
Comunicazione di non procedibilità dell'istanza (protocollo regionale n. 391422 del 18 settembre 2014);
Comunicazione procedibilità e notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 535561 del 15 dicembre 2014);
Notifica di adeguamento documentazione trasmessa (protocollo n. 104266 del 10 marzo 2015).
Notifica di conclusione procedimento alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 302197 del 22 luglio 2015);
Parere favorevole rilasciato dal Comune di San Michele al Tagliamento (VE) - (protocollo regionale n. 8081 del 9 gennaio 2015).

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 13 settembre 2011e s.m.i. (decreto dirigente Sezione Agroambiente n. 27 del 13/02/2013), la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." (CUAA 00117120329), con sede legale in piazza Duca degli Abruzzi, n. 1 - Comune di Trieste, operativa in via Monsignor P.L. Zovatto , 69 - Loncon di Annone Veneto (VE) e sede impianto in via IV Bacino, n. 18 - Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), sottoprodotti della vinificazione di uve aziendali e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 31 luglio 2014 la medesima Società agricola ha presentato nuova istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale, riguardante la modifica all'esercizio dell'impianto di biogas consistente nell'introduzione di sottoprodotti di origine biologica derivanti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina), da sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta di mais e crusca) nonchè sottoprodotti della trasformazione delle olive (sansa di olive) di origine extraziendale.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 12 novembre 2014, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Sezione Agroambiente in data 15 dicembre 2014 alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, acquisita la documentazione, progettuale e amministrativa dalla Società agricola istante, in ultimo in data 8 gennaio 2015, si è reso necessario richiedere un ulteriore adeguamento della documentazione trasmessa.

Il responsabile del procedimento regionale, acquisita la documentazione richiesta e necessaria, in ultimo alla data del 23 luglio 2015, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni ostative della variante di progetto, ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi da parte delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola una modifica e integrazione all'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta (protocolli n. 533893 del 15/12/2014, n. 556912 e n. 556989 del 30/12/2014, n. 204562 del 15/05/2015, n. 286543 del 13/07/2015, n. 289300 del 14/07/2015);
  • AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 302831 del 22 luglio 2015 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
  • Comune di San Michele al Tagliamento, con nota acquisita a protocollo regionale n. 8081 del 9 gennaio 2015 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725/2014 riguardante la semplificazione di alcune procedure amministrative per il rilascio delle varianti progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1463/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

DATO ATTO che con note protocollo n. 327580 del 31 luglio, n. 411407 del 2 ottobre, n. 480967 del 12 novembre, n. 533897 e n. 533888 del 15 dicembre, n. 556989 del 30 dicembre 2014, n. 204562 del 15 maggio, n. 286543 del 13 luglio e n. 289300 del 14 luglio 2015, n. 303485 e n. 303259 del 23 luglio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

PRESO ATTO che:

-    con tipo frazionamento e con tipo mappale del 05/04/2012 (protocollo n. 2012/VE0054966 e n. 2012/VE0054968) i mappali originari n. 20 e 30 foglio 45, catasto terreni, Comune di San Michele al Tagliamento (VE), risultano essere soppressi, dando origine, rispettivamente, ai mappali n. 63 e n. 64;

-    con accordo di conferimento dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali (crusca), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Portogruaro (VE), l'11 novembre 2014, al n. 1883, serie 3, la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità dei sottoprodotti ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-    con accordo di conferimento dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta di granoturco), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Portogruaro (VE), l'11 novembre 2014, al n. 1880, serie 3, la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità dei sottoprodotti ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-    con accordo di conferimento dei sottoprodotti della trasformazione delle olive (sansa di olive), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Portogruaro (VE), l'11 novembre 2014, al n. 1881, serie 3, la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità dei sottoprodotti ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-    con accordo di conferimento dei sottoprodotti provenienti da attività di allevamento (effluenti zootecnici - pollina), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Portogruaro (VE), l'11 novembre 2014, al n. 1879, serie 3, e successiva appendice all'accordo, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Portogruaro (VE), il 27 aprile 2015, al n. 697, serie 3, la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità dei sottoprodotti ai sensi dell'185del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

CONFERMATO che:

-    con il contratto di conferimento registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Trieste il 05/12/1980 al n. 5744, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 12/12/1980, al Registro generale n. 22613 e Registro particolare n. 18268, come da atto notarile del 25/11/1980 a firma del dott. Arturo Gargano, notaio in Trieste (Rep. n. 59629 e Racc. n. 9257), risulta che la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e rete di teleriscaldamento (Comune di San Michele al Tagliamento (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, particelle n. 20 e 30);

-    con atto preliminare di servitù di elettrodotto e di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave (VE) in data 22/07/2011 al n. 2271, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Venezia il 25/07/2011, ai nn. 25022/16046 e 25026/16047, come da atto notarile del 14/07/2011 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 13235 e 13245 e Racc. n. 8826), la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di San Michele al Tagliamento (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, particelle n. 20 e 30);

-    con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0202606 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

PRESO ATTO che:

-    con nota protocollo n. 678744 del 30/12/2010, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Filippo Callegari, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 3755 e giurata presso il Tribunale di Padova il 15/12/2010, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 266.000,00 (duecentosessantaseimila/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.    di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di autorizzare in sostituzione del dispositivo n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico -pollina) di origine extraziendale (12,7 % in peso, pari a 3.400 t/a);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine aziendale (36,1 % in peso, pari a 9.646 t/a);
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate pari al 47,1 % in peso, pari a 12.575 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sansa di olive, 2 % in peso, pari a 523 t/a);
  • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta di mais e crusca, 2,1 % in peso, pari a 550 t/a);

3.    di confermare in capo alla "Società Genagricola - Generali Agricoltura SpA" (CUAA 00117120329), con sede legale in piazza Duca degli Abruzzi, n. 1 - Comune di Trieste (RO),operativa in via Monsignor P.L. Zovatto , 69 - Loncon di Annone Veneto (VE) e sede impianto in via IV Bacino, n. 18, Cesarolo di San Michele al Tagliamento - Comune di San Michele al Tagliamento (VE), l'esercizio dell'impianto di cui al precedente punto, su terreni censiti in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappali nn. 63 (ex20) e 64 (ex30), il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 678744del 30/12/2010, n. 96262 del 25/02/2011, n. 119039 del 09/03/2011, n. 210882 del 03/05/2011, n. 268843 del 06/06/2011, n. 299353 del 22/06/2011, n. 340963 del 18/07/2011, n. 361041 del 28/07/2011 e n. 327580 del 31/07/2014, n. 411407 del 02/10/2014, n. 480967 del 12/11/2014, n. 533897 e n. 533888 del 15/12/2014, n. 204562 del 15/05/2015, n. 286543 del 13/07/2015, n. 289300 del 14/07/2015;

4.    di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011, - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 1463/2011;

5.    di comunicare alla "Società Genagricola - Generali Agricoltura SpA" nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

8.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1461_AllegatoA_310109.pdf

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