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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 10 novembre 2015


Materia: Referendum

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1437 del 29 ottobre 2015

Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 65 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno".

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il quesito referendario.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 71 in data 20 ottobre 2015, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l’iter legislativo del progetto di legge n. 65 – disegno di legge d’iniziativa della Giunta Regionale relativo a “Istituzione del nuovo Comune denominato “Alpago” mediante fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno”.

Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 17 gennaio 2016 dalle ore 07.00 alle ore 22.00, nonché alla formulazione del relativo quesito.

Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell’espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli Uffici dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:

“E’ lei favorevole al progetto di legge n. 65 relativo alla istituzione del nuovo Comune di “Alpago” mediante fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno?”

Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l’approvazione, su presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l’erogazione del rimborso ai Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione.

VISTO l’articolo 27 dello Statuto del Veneto.

VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.

VISTA la deliberazione n. 71 del Consiglio Regionale datato 20 ottobre 2015.

VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39.

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7.

VISTA la DGR n. 10/DDL del 4 agosto 2015.

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 65 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Alpago” mediante fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno”. Al referendum partecipa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno;
  2. di convocare per domenica 17 gennaio 2016 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 22.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto, dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e, per quanto non previsto dalle stesse, si osservano le norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo previste dalla Costituzione;
  3. di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per il referendum:

 

“E’ LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 65 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI “ALPAGO” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FARRA D'ALPAGO, PIEVE D'ALPAGO E PUOS D'ALPAGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO?”

 

 

SI                                    NO

 

 

 

  1. di avvalersi, per l’espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. di demandare al direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l’approvazione, su presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l’erogazione del rimborso ai Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno;
  4. di dare atto che le spese di cui al punto 5. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di incaricare la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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