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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1425 del 29 ottobre 2015
Variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Prelievo dal Fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (Provvedimento di variazione n. 59) // COMPETENZA/CASSA.
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
Nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015 sono state pubblicate la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (L.R. n. 6 del 27 aprile 2015) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (L.R. n. 7 del 27 aprile 2015).
La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", all'art. 10 prevede, "con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".
A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:
si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'allegato B).
L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, e contestualmente di procedere a dar corso alle variazioni compensative di cassa richieste ai sensi del richiamato articolo 10;
Ciò premesso e vista la richiesta pervenuta:
si procede a disporre la variazione compensativa come riportato nell'allegato B).
L'art. 20 bis della L.R. 39/2001 prevede che, in applicazione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" e il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.
In particolare il comma 3 prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.
Con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 a tal riguardo sono stati istituiti i capitoli 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" e 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" sul quale sono state allocate le risorse necessarie a far fronte ai rischi connessi alle maggiori spese legate al contenzioso in essere, sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato di cui concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011;
Vista la nota prot. n. 399041 del 06/10/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi € 69.131,19=, del capitolo 101535/U, mediante prelievo dal capitolo 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito di ricorso la cui quantificazione dell'importo non era per tempo prevedibile in quanto è avvenuta con la sentenza del 13.04.2015 e vista la nota prot. n. 414021 del 14/10/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi € 23.939,76=, del capitolo 053073/U, mediante prelievo dal capitolo 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118), al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito di ricorso la cui quantificazione dell'importo non era per tempo prevedibile in quanto è avvenuta con la sentenza del 03.02.2015, si da seguito alle variazioni compensative richieste, come riportato nell'allegato B).
L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...", anche al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestualmente di procedere a dar corso alle variazioni compensative di cassa richieste ai sensi del richiamato articolo 10
Ciò premesso e viste le richieste pervenute:
si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, come riportato nell'allegato C).
Nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" sono stanziate le risorse relative al capitolo 000160/E "Tassa automobilistica regionale (art. 4, l. 16/05/1970, n.281 - art. 4, d.lgs. 23/10/1992, n.421 - artt. 23, 24, d.lgs. 30/12/1992, n.504 - art. 17, l. 27/12/1997, n.449 - art. 2, d.l. 08/07/2002, n.138 - l. 08/08/2002, n.178 - artt. 2, 3, l.r. 27/04/2015, n.6)" ed al capitolo 101160/U "Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (art. 1, c. 321, l. 27/12/2006, n.296)".
Con nota prot. n. 405590 del 08/10/2015 la Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, ritiene opportuno scorporare parte di tali entrate al fine di dare evidenza alla quota di tassa automobilistica che si prevede di restituire allo Stato, pertanto ai sensi del sopracitato articolo 9, si procede a ridurre la competenza e la cassa del capitolo 000160/E per € 33.000.000,00 nel 2015, e € 35.000.000,00 nel 2016 e 2017, aumentando per lo stesso importo l'istituendo capitolo 100840/E "Quota tassa automobilistica da restituire allo stato a seguito delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi 235 e 322, della legge 296/2006 (art. 1, c. 235, 322, l. 27/12/2006, n.296)" come riportato nell'allegato A);
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;
VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";
VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";
VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";
VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 480 del 7 aprile 2015, ad oggetto "Definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relative al finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2015";
VISTA la nota prot. n. 331022 del 12/08/2015 della Segreteria Generale della Programmazione;
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) e B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 secondo quanto riportato dall'allegato C) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
3. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla ridenominazione del capitolo 100135/U, come indicato nell'allegato C);
4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.
(seguono allegati)
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