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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 10 novembre 2015


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 09 ottobre 2015

Comune di San Vito di Cadore - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la "Realizzazione di una centralina idroelettrica e riqualificazione delle acque del Lago di Mosigo, in Comune di San Vito di Cadore (BL)", art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione presentata alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio il 31/12/2009,
verbale riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 18/12/2013.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Per l'impianto in oggetto, il Comune di San Vito di Cadore ha presentato istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio, datata 30/12/2009 (prot. regionale n. 725743 del 31/12/2009).

La Provincia ha svolto la procedura per il rilascio della concessione, ai sensi del R.D. 1775/1933.

In data 19/05/2011 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.

Il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA in quanto rispetta i parametri della DGR 2834/2009.

In data 22/11/2012, con voto n.3846, la Commissione Tecnica Regionale Ambiente si è espressa, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale allora vigenti n.1192/2009, n.3493/2010 e n.2100/2011, favorevolmente con prescrizioni, all'approvazione del progetto.

Gli elementi caratteristici dell'impianto sono i seguenti:

Corso d'acqua di prelievo e restituzione: Ru Secco
Quota prelievo (sfioratore laterale) 1407,80 m s.m.m.
Quota restituzione (intradosso del condotto di scarico in corrispondenza dello sbocco in alveo): 970 m s.m.m.
Salto di concessione: 421,00 m
Portata massima derivata: 108 l/s
Portata media di concessione: 70 l/s
Potenza media di concessione: 230 kW
Potenza massima: 331 kW
DMV 28 l/s costanti per tutto l'anno
Producibilità attesa: 1.249.000 kWh/ anno
Costo complessivo dell'opera (costo intervento e piano di ripristino):€ 1.686.000,00

Si precisa che, come riportato e meglio chiarito sugli elaborati progettuali, parte della portata derivata, fino ad un massimo di 35 l/s, è convogliata in altre vasche ed alimenta l'impianto d'innevamento esistente; pertanto, tale volume non è conteggiato ai fini del calcolo della potenza dell'impianto idroelettrico in argomento.

La procedura espropriativa è stata avviata ai sensi degli artt.11-16 del DPR 327/2001 e nei termini sono pervenute delle osservazioni alle quali sono state fatte le relative controdeduzioni.

In data 18/12/2013 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2011 e si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute; i lavori della conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti.

Nel verbale di tale Conferenza di Servizi è indicato che, prima del rilascio del presente provvedimento di autorizzazione unica, devono essere acquisite le autorizzazioni al mutamento di destinazione d'uso sui terreni del patrimonio regoliero e di quelli soggetti ad "uso civico"; tali documenti sono pervenuti rispettivamente con le note in data 17/06/2015 e 08/09/2015 della Sezione Economia e Sviluppo Montano.

Ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 159/2011 non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia del Soggetto proponente.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 18/12/2013, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni, le osservazioni e controdeduzioni relative alla procedura espropriativa e con il quale è stato anche apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni n. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 2100/2011, 253/2012 e 694/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1.   di approvare il progetto definitivo per la "Realizzazione di una centralina idroelettrica e riqualificazione delle acque del Lago di Mosigo, in Comune di San Vito di Cadore (BL)", proposta dal Comune di San Vito di Cadore (BL), con sede nel medesimo Comune, Corso Italia n.43 CF 00206310252, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001, come si evince dal verbale della seduta del 18/12/2013 (allegato B);

3.   di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

4.   di autorizzare il Comune di San Vito di Cadore (BL), con sede nel medesimo Comune, Corso Italia n.43 CF 00206310252, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

5.   di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. alla costruzione ed all'esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

6.   ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;

7.   di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;

8.   di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni, salvo motivata proroga da rilasciare a cura della Sezione Difesa del Suolo ;

9.   di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;

10.   di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

11.   di dare atto che la Valutazione d'Incidenza ha dato esito positivo con le prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3846/2012, riportato nell'allegato B del presente provvedimento;

12.   di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

13.   di dare mandato allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno di procedere alla formalizzazione del decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento;

14.   di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;

15.   di stabilire che il concessionario dovrà comunicare allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;

16.   di incaricare lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno di richiedere al Comune autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;

17.   di stabilire che le opere dell'impianto di rete per la connessione saranno ricomprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi, essendo patrimonio di ENEL, per le stesse non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione;

18.   di incaricare lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

19.   di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la sospensione o la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

20.   di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;

21.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22.   di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

23.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

24.   di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

(seguono allegati)

1349_AllegatoA_309432.pdf
1349_AllegatoB_309432.pdf

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