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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 03 novembre 2015


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del 09 ottobre 2015

Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Verona e Legnago, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Verona.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Verona e Legnago, come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della governance del servizio di TPL nel Veneto.

Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed e-xtraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Treviso.

Il secondo corollario, posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio, è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi di sussidiarietà, a- deguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 della Costituzione e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:

  • efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
  • realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
  • sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
  • miglioramento degli standard della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
  • tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
  • valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.

Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale, la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere, anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.

Nella fattispecie gli enti affidanti servizi di TPL nel bacino di Verona sono i comuni di Verona e di Legnago e la Provincia di Verona.

In data 5 maggio 2015, la Provincia di Verona ha sottoscritto con i Comuni di Verona e Legnago, una convenzione di delega di funzioni mediante la quale i predetti Comuni hanno autorizzato l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate all'Ente di governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale di Verona (Allegato A).

L'Ente di Governo, costituendo "Autorità competente" del Bacino veronese, ai sensi e per gli affetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, eserciterà le funzioni di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, pubblicazione della relazione che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

L'Ente di Governo svolgerà le funzioni di cui alla L.R. n. 25/1998 relative:

  1. alla predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei piani di bacino e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani;
  2. alla predisposizione del piano del trasporto pubblico urbano;
  3. alla stipula degli accordi di programma per gli investimenti e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
  4. ai servizi urbani ed extraurbani; ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7 c.1 lett. n) della legge regionale n. 25/1998;
  5. alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
  6. all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi;
  7. alla stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi;
  8. all'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
  9. all'autorizzazione a impiegare, in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
  10. al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980;
  11. allo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
  12. alla vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Svolgerà inoltre le seguenti funzioni e compiti facoltativi relativi:

  1. alla determinazione delle tariffe per i servizi minimi urbani ed extraurbani in attesa dell'attuazione dell'art. 27 della L.R. 25/1998;
  2. all'istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico del Bilancio dell'ente convenzionato interessato, alla stipulazione dei relativi contratti di servizio ed i relativi controlli ed adempimenti connessi;
  3. alla determinazione delle tariffe per i suddetti servizi aggiuntivi.

Continueranno ad essere esercitate direttamente dagli enti convenzionati per gli ambiti di rispettiva competenza, le funzioni ed i compiti relativi:

  1. all'autorizzazione all'effettuazione di servizi commerciali;
  2. all'autorizzazione all'effettuazione di servizi di granturismo che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;
  3. all'autorizzazione all'effettuazione degli autoservizi atipici, ai sensi della L.R. 14.09.1994 n. 46, per quanto già di competenza;
  4. all'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente e successiva approvazione da parte della Provincia;
  5. all'istituzione e gestione di eventuali agevolazioni tariffarie diverse da quelle previste dalla legge regionale 19/1996 con costi a carico dell'ente convenzionato proponente;
  6. all'attività di riscossione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori di cui all'art. 40 c. 2 della L.R. 25/1998.

La Convenzione istituisce un organismo comune, denominato Comitato di indirizzo per il TPL, composto dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Verona e dal Sindaco del Comune di Legnago, con il compito di esprimere gli indirizzi politici generali, di definire i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati che non siano già disciplinati dalla convenzione in essere, ed effettuare il controllo di attività e funzioni svolte dall'Ente di Governo.

Per il coordinamento tecnico delle attività è inoltre istituito un gruppo di lavoro tecnico permanente, costituito da dirigenti di ciascun Ente convenzionato, per la trattazione degli aspetti tecnici ed amministrativi relativi all'organizzazione e gestione dei servizi.

Gli Enti sottoscrittori hanno infine stabilito che la Regione Veneto continui ad erogare le risorse finanziarie assegnate per i servizi minimi direttamente ai singoli Enti locali convenzionati; i Comuni di Verona e Legnago provvederanno a trasferire le risorse - maggiorate della quota IVA a proprio carico - alla Provincia di Verona.

Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli "Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000", approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Verona e Legnago, sottoscritta in data 5 maggio 2015, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Verona. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.

Circa le funzioni poste in capo all'Ente di governo, si da atto che risulta superata l'incompatibilità di cui al comma 1 ter dell'art. 22 della Legge Regionale n. 25/1998 in quanto implicitamente abrogata dalla normativa nazionale sopravvenuta; pertanto risulterà di competenza dell'Ente di governo del bacino veronese l'espletamento delle procedure per l'affidamento della gestione dei servizi.

Si propone, infine, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati, oggetto di esercizio associato, siano esercitati dall'Ente di governo a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;

Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011;

Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;

Vista la l.r. n. 25/1998;

Vista la l.r. n. 18/2012;

Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;

Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Provincia di Verona ed i Comuni di Verona e Legnago, sottoscritta in data 5 maggio 2015 (Allegato A);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2.   di prendere atto della "Convenzione per la costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Verona", sottoscritta in data 8 settembre 2014, tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Verona e Legnago, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veronese (Allegato A);

3.   di dare atto che la Convenzione di cui al punto 2 prevede la delega di funzioni da parte dei Comuni di Verona e Legnago a favore della provincia della Provincia di Verona che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

4.   di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Verona e Legnago, sottoscritta in data 5 maggio 2015, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Verona;

5.   di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

6.   di stabilire che l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Verona così individuato, eserciterà le funzioni amministrative e i compiti indicati nella Convenzione di cui al punto 2 e riportati nel presente provvedimento, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

7.   di dare atto che risulta superata l'incompatibilità di cui al comma 1 ter dell'art. 22 della Legge Regionale n. 25/1998 in quanto implicitamente abrogata dalla normativa nazionale sopravvenuta e pertanto risulterà di competenza dell'Ente di governo del bacino veronese l'espletamento delle procedure per l'affidamento della gestione dei servizi.

8.   di dare atto che con la costituzione dell'Ente di Governo non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/1998;

9.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;

11.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1360_AllegatoA_309038.pdf

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