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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 30 ottobre 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1410 del 15 ottobre 2015

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Differimento del termine per l'adeguamento dei piani agrituristici al turismo rurale. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015.

Note per la trasparenza

Si provvede a fissare i nuovi termini stabiliti nell'Allegato A) "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento di attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole" della Deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015 inerenti in particolare gli adempimenti delle aziende agrituristiche che svolgono anche attività di turismo rurale.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

L'articolo 12 bis (Turismo rurale e fattorie didattiche) specifica al comma 1. in maniera più articolata quali siano le attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie:

a)      attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
b)     allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
c)      realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
d)     mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

Nell'ambito dell'attuazione della legge, la Regione esercita funzioni di coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici interessati e di promozione e valorizzazione delle attività turistiche connesse al settore primario, mentre le Province provvedono alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, nonché l'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche.

Con deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale, fornendo così un quadro regolamentare unico in grado di fornire alle imprese di settore indirizzi chiari e precisi reperibili in un unico provvedimento.

Ai fini del presente provvedimento preme evidenziare che all'Allegato A) della delibera n. 883/2015 avente come titolo "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento di attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole", è stabilito il termine del 2 settembre 2015 affinché le imprese agrituristiche già riconosciute e che hanno già adeguato il proprio Piano agrituristico alla legge regionale n. 28/2012 presentino alla provincia competente per territorio la Relazione tecnica integrativa del Piano stesso.

Ora, con la legge regionale n. 14 del 6 agosto 2015, il temine del 2 settembre 2015 è stato abrogato e sostituito con la data del 12 gennaio 2017; si ritiene pertanto opportuno adeguare, a tale data, anche la scadenza prevista dalla deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015.

Pertanto, in forza di quanto sopra, le imprese agrituristiche che intendono esercitare le attività di turismo rurale individuate dall'articolo 12 bis della legge regionale 28/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono ancora presentare il Piano agrituristico alla citata L.R. n. 28/2012, presentano la Relazione tecnica, secondo la modulistica di cui all'allegato C) alla deliberazione n. 833/2015, in coincidenza con l'aggiornamento del Piano, ovvero disgiuntamente da esso se già presentato, e comunque al più tardi entro il 12 gennaio 2017.

Resta invariato quant'altro previsto dalla deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015 e la relativa documentazione e modulistica allegata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

VISTA la deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015, con cui sono state approvate le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";

VISTA la deliberazione n. 591 del 21 aprile 2015, con cui sono state approvate le disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015, n. 14;

VISTA la deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015;

VISTA la legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1.      di differire, per le motivazioni indicate in premessa, il termine stabilito dalla deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015 "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale" in particolare all'Allegato A), punto 4 "Modalità di presentazione della comunicazione per il riconoscimento da parte delle imprese agrituristiche;

2.      di stabilire, conseguentemente, che le imprese agrituristiche già riconosciute e che devono adeguare il proprio Piano agrituristico alla legge regionale n. 28/2012 provvedono alla presentazione alla Provincia competente per territorio della Relazione tecnica secondo la modulistica di cui all'allegato C) congiuntamente all'adeguamento al Piano ovvero disgiuntamente da esso se già presentato, e comunque entro il termine massimo del 12 gennaio 2017;

3.      di stabilire che rimane invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015 e la relativa documentazione e modulistica allegata;

4.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito internet della Regione www.regione.veneto.it.

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