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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 30 ottobre 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1371 del 09 ottobre 2015

Disciplina dell'evoluzione del potenziale viticolo. Adeguamento delle procedure regionali alle disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 479/2008 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) n. 1308/2013. DM 19 febbraio 2015, prot. n. 1213.

Note per la trasparenza

Al fine di consentire una migliore utilizzazione del potenziale dei diritti di reimpianto in disponibilità ai singoli conduttori alla data del 31 dicembre 2015, si ritiene di recepire quanto previsto dalla normativa comunitaria relativamente al periodo di validità dei diritti al reimpianto, allo scopo di favorire uno sviluppo del patrimonio viticolo regionale coerente con l'evoluzione della domanda internazionale dei vini.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Regolamento (CE) n. 479/2008;
Regolamento (UE) n. 1308/2013;
DM Mipaaf 19 febbraio 2015, prot. n. 1213;
Nota Commissione UE - Ares(2015)172494 del 15 gennaio 2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 2257 del 25 luglio 2003 la Giunta Regionale, in attuazione al regolamento (CE) 1493/1999, ha definito, tra l'altro, le modalità per l'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale e regionale, definendo la validità dei diritti di reimpianto concessi ai sensi del citato regolamento alla fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui abbia luogo l'estirpazione.

Nel 2008 l'Unione Europea ha proceduto ad una profonda revisione della politica agricola comune disponendo, tra l'altro, la fine del regime di contingentamento delle produzioni per due importanti settori quello del latte e quello del vino.

Di conseguenza con il regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nell'abrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999 il Consiglio ha adottato disposizioni riguardanti il "regime transitorio dei diritti di impianto" a partire dal 1 agosto 2008 (inizio della campagna 2008/2009), fissando nel 31 dicembre 2015 il termine di detto regime transitorio.

Tali disposizioni con il regolamento (CE) n. 491/2009 sono state successivamente inglobate nella OCM unica di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e riprese al Titolo I, Capo III, Sezione IV bis, sottosezione II relativa al "Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo"; in particolare, è stabilito che il predetto regime transitorio dei diritti di reimpianto resta valido fino al 31 dicembre 2015, senza fissare il periodo di validità del diritto di reimpianto generato dell'estirpazione di pari superficie in coltura pura.

Con il successivo regolamento (UE) n. 1308/2013 che abroga il precedente reg. (CE) 1234/2007, l'Unione europea ha disposto l'istituzione del "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", che a partire dal 1° gennaio 2016, sostituirà il "regime transitorio dei diritti di impianto" in autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, sono valide per tre anni dalla data di concessione.

L'art. 68 di quest'ultimo regolamento detta le disposizioni per la transizione dal sistema dei "diritti" a quello delle autorizzazioni:

-    i diritti di impianto in possesso dei conduttori in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 e non utilizzati possono essere dal 1° gennaio 2016 convertiti in autorizzazioni fino al 31 dicembre 2020, previa decisione dello Stato membro;

-    le autorizzazioni concesse a seguito di conversione hanno lo stesso periodo di validità dei diritti che hanno generato la nuova autorizzazione.

Rispetto a tale condizione, la Commissione Europea con nota n. Ares(2015)172494 del 15 gennaio 2015 ha fornito appropriata interpretazione riconoscendo che il periodo di validità dei diritti di nuovo impianto e dei diritti di impianto concessi da una riserva è chiaramente definito nel regolamento (CE) n. 1234/2007, mentre tale regolamento non indica alcun periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto, in quanto i loro effetti si esauriscono con il 31 dicembre 2015.

Ha lasciato altresì alle autorità nazionali competenti, in base alle disposizioni ed orientamenti da ciascuna adottate, definire criteri e modalità per la conversione dei diritti in autorizzazioni, tenuto conto anche delle disposizioni adottate da ciascun stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

In attuazione delle facoltà assegnate, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con decreto del 19 febbraio 2015, prot. n. 1213 ha adottato le disposizioni nazionali di attuazione del succitato regolamento, stabilendo che i diritti di reimpianto, concessi ai produttori prima del 31 dicembre 2015, non utilizzati ed in corso di validità al 31 dicembre 2015, siano convertiti in autorizzazioni previa richiesta di conversione da presentarsi entro il 31 dicembre 2020 e che la validità dell'autorizzazione scade al più tardi il 31 dicembre 2023.

In relazione e per effetto di quanto sopra, al fine di garantire la piena e razionale utilizzazione dei diritti di reimpianto in disponibilità ai singoli conduttori alla data del 31 dicembre 2015, si ritiene opportuno per i predetti diritti rilasciati ai sensi del regolamento CE n. 479/2008 e s.m.i. e non ancora utilizzati, adeguarne la validità in coerenza con quanto stabilito dal succitato regolamento. Conseguentemente i predetti titoli che sono ancora in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, potranno essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020 e utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che abroga il reg. CE 479/2008 e che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" e l'articolo 230 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, recante "Disposizioni transitorie e finali" che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, prevede al paragrafo 1, lettera b), punto ii, la conferma del regime transitorio dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, prot n. 1213 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013, articolo 68, paragrafo 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 relativa all'attuazione nella regione Veneto della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTA la nota della Commissione Europea n. Ares(2015)172494 del 15 gennaio 2015, riguardante disposizioni transitorie per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA ladeliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.      di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che i diritti di reimpianto rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e s.m.i. e non ancora utilizzati, sono validi fino al 31 dicembre 2015 così stabilito dal capo II del predetto regolamento riguardante il "regime transitorio dei diritti di impianto";

2.      di incaricare la Sezione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto, nonché di stabilire che la medesima Sezione è incaricata di adottare provvedimenti applicativi ed esplicativi per assicurare tempestiva ed efficace attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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