Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 23 ottobre 2015


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1345 del 09 ottobre 2015

Attribuzione di qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2017. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n. 11, artt. 4 e 5.

Note per la trasparenza

La normativa regionale in materia fieristica prevede che la Giunta Regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, previa domanda dell'organizzatore fieristico interessato. Con questo provvedimento si approva la relativa modulistica e si determina il termine per la presentazione delle domande.
 

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione esercita funzioni amministrative in materia fieristica, disciplinate dalla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico", così come modificata dalla Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico".

In particolare, per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, la L.R. n. 11/2002 prevede all'art. 4 che la Giunta Regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, mentre ai Comuni spetta l'attribuzione della qualifica di rilevanza locale.

La L.R. n. 11/2002 dispone inoltre, all'art. 5, che gli organizzatori fieristici comunichino preventivamente lo svolgimento delle manifestazioni. Destinatari della comunicazione sono, in analogia al criterio di competenza applicato alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali e nazionali, i Comuni nel caso di quelle locali.

Si tratta ora di rendere operative tali norme relativamente alle manifestazioni internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto nell'anno 2017, in attuazione delle competenze regionali sopra richiamate.

La Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione, Struttura regionale competente per la materia, a tal fine ha predisposto la necessaria modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica e delle comunicazioni di svolgimento riferite a ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato dalla L.R. n. 11/2002 e dagli strumenti attuativi correlati: Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati"; D.G.R. 8 novembre 2002, n. 3137 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il contestuale invio della domanda, Allegato A "Schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento di qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2017" e delle informazioni generali sulla manifestazione, Allegato B "Scheda rilevazione dati manifestazione con qualifica di rilevanza internazionale o nazionale anno 2017", renderà più agevole e uniforme l'assolvimento degli adempimenti a carico degli organizzatori fieristici e consentirà di ottimizzare i tempi di verifica dei parametri di legge.

Quale termine di presentazione delle istanze, si ritiene di indicare la scadenza del 31 gennaio 2016, specificando che si tratta di un termine di natura ordinatoria posto al fine di poter disporre in tempo utile delle informazioni e dei dati necessari per la realizzazione e pubblicazione del calendario fieristico regionale previsto all'art. 6 della L.R. n. 11/2002, edizione 2017.

Il predetto termine consente altresì di poter concorrere alla formulazione del calendario fieristico italiano nei tempi deliberati della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, consentendo a tale utile ed efficace strumento di promozione di essere divulgato con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle manifestazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" così come modificata da L.R. 12 agosto 2005, "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico";

VISTI gli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTOil Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTAla propria Deliberazione n. 3137 dell'8 novembre 2002 recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTAla propria Deliberazione n. 2620 del 29 dicembre 2014 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

1.     di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante del presente provvedimento;

2.     di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e di nazionale unitamente alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche per l'anno 2017, Allegato A "Schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento della qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2017" e Allegato B" "Scheda rilevazione dati manifestazione con qualifica di rilevanza internazionale o nazionale anno 2017";

3.     di non richiedere ulteriore documentazione ai soggetti collaboratori che affianchino, nella gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, essendo questi ultimi obbligati al controllo e all'assunzione di responsabilità sull'operato dei collaboratori stessi;

4.     di individuare quale termine, non perentorio, per la presentazione delle istanze il 31 gennaio 2016; le domande devono essere presentate unicamente via pec al seguente indirizzo: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it;

5.     di dare atto che il provvedimento finale riguardante l'attribuzione della qualifica di internazionale o nazionale alle singole manifestazioni sarà adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello "Schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento della qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2017" e della "Scheda rilevazione dati manifestazione con qualifica di rilevanza internazionale o nazionale anno 2017";

6.     di non consentire che le manifestazioni possano assumere denominazioni o aggettivazioni che richiamino un carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 11/2002;

7.     di stabilire che i soggetti organizzatori che intendano apportare modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le quali viene attribuita la qualifica devono presentare apposita comunicazione entro i due mesi antecedenti l'inizio della rassegna medesima. Analogamente va data comunicazione in caso di rinuncia all'effettuazione della manifestazione;

8.     di disporre il riconoscimento della qualifica richiesta in conformità con quanto dispone la normativa regionale; l'effettivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche costituisce atto volontario eventuale dei soggetti organizzatori e rimane subordinato:

  • al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;
  • all'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18 giugno 1931, n.773 "Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza", D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc...);
    1. in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    2. in materia di commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 6 aprile 2001 n. 10, così come modificata dalla L.R. 14 maggio 2013, n.8;

9.     di considerare l'eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui al precedente punto 8 nonrientrantenelle fattispecie sanzionabili dal combinato disposto delle Leggi Regionali n. 11/2002 e n. 10/1977, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti o gli accordi nonché le fattispecie legali violate;

10.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.    di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

12.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1345_AllegatoA_308861.pdf
1345_AllegatoB_308861.pdf

Torna indietro