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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1317 del 09 ottobre 2015

Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" , per una capacità recettiva pari n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la struttura socio sanitaria, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A", avente una capacità recettiva pari n.4 utenti, trasferita presso la nuova sede di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1 e contestualmente si prende atto del rinnovo dell'accreditamento presso la precedente sede di Montebelluna Via dei Chive n.31.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di accreditamento del 21.7.2014 - prot. reg. n.318124/2014 e del 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014;
parere U.L.S.S. n.8 Asolo del 12.5.2015, prot. reg. n. 199509/2015;
parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 25.6.2015 - prot. reg. n. 262590;
rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 137940/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - per pazienti psichiatrici - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Sociale Orchidea, con sede legale a Valdobbiadene (TV) Via Parmesan n.2/C, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale in data 21.7.2014, rettificata in data 5.9.2014, per la seguente unità d'offerta:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A

capacità recettiva pari a n.4 utenti

precisando contestualmente che la sede operativa sarebbe stata trasferita da Via Dei Chive n.31 a Via XVIII Giugno n.41 int. 1, presso area denominata "Casa Bolani", del Comune di Montebelluna (TV).

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

A)    possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

B)    coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

C)    rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

D)    verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

•    con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 169 del 30.6.2015 è stata rinnovata alla Società Cooperativa Sociale Orchidea l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per n.4 utenti adulti affetti da patologia psichiatrica presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" e contestualmente la Cooperativa è stata autorizzata al trasferimento definitivo nella sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 essendo cessata l'attività presso la sede di Via Chive n.31;

•    l'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo con nota del 12.5.2015 ha attestato che la struttura in oggetto è prevista nel documento di Aggiornamento, per l'anno 2015, del Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci e recepito dall'Azienda Sanitaria ed ha pertanto espresso parere favorevole in merito alla congruità con la programmazione locale;

•    con nota del 25.6.2015 il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, ha confermato la congruità con la programmazione regionale del suddetto Gruppo Appartamento Protetto;

•    la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso dall'Azienda ULSS n.9 Treviso con nota del 31.3.2015 conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"punteggio complessivo finale: media 97,24% peso 116" con le seguenti prescrizioni:

REQUISITI GENERALI

AREA GENER01

Codice Requisito AC.2.8.1

Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

Codice Requisito AC.2.8.2

Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

•    il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Orchidea ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera all'interno della struttura ai sensi della vigente normativa;

•    l'Azienda ULSS n.8 Asolo ha comunicato la verifica delle attestazioni sull'assenza di incompatibilità dei dipendenti delle strutture della Cooperativa Orchidea accertando l'assenza di rapporti di lavoro con il S.S.R.;

•    la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8.7.2015 ha espresso parere favorevole, in conformità alla proposta istruttoria, sia alla proroga del precedente accreditamento sia all'accreditamento della struttura in oggetto nella nuova sede operativa, per una capacità recettiva pari a n. 4 utenti, con le prescrizioni indicate nel report dell'Azienda ULSS e tempi di adeguamento pari a 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare, con prescrizioni, la Società Cooperativa Sociale Orchidea per la seguente unità d'offerta:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" ,

sede operativa di Montebelluna (TV), Via 18 Giugno n.41, int. 1

capacità recettiva pari n.4 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
  • VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.424 del 20.3.2012;;
  • VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 169 del 30.6.2015;
  • VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 21.7.2014, prot. reg. n.318124/2014, rettificata in data 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Orchidea;
  • VISTA la nota dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo del 12.5.2015, prot. reg. n. 199509/2015;
  • VISTA la nota del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 25.6.2015 - prot. reg. n. 262590;
  • VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 137940/2015;
  • VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta dell'8.7.2015;

delibera

  1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Sociale Orchidea per l'unità d'offerta Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A", ubicato a Montebelluna (TV) - Via 18 Giugno n.41 int. 1, per una capacità recettiva pari n.4 utenti con le seguenti prescrizioni:

REQUISITI GENERALI

AREA GENER01

Codice Requisito AC.2.8.1

Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

Tempo di adeguamento: 6 mesi

Codice Requisito AC.2.8.2

Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

Tempo di adeguamento: 6 mesi

  1. di incaricare l'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni da parte della Società Cooperativa Sociale Orchidea;
  1. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, l'accreditamento già rilasciato con deliberazione giuntale n. 424 del 20.3.2012 si intende prorogato alla data di adozione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare annualmente prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  1. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
  1. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  1. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
  1. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
  1. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo;
  1. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Sociale Orchidea e di inviarne copia all'Azienda Ulss n. 8 Asolo nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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