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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1317 del 09 ottobre 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" , per una capacità recettiva pari n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.
Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la struttura socio sanitaria, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A", avente una capacità recettiva pari n.4 utenti, trasferita presso la nuova sede di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1 e contestualmente si prende atto del rinnovo dell'accreditamento presso la precedente sede di Montebelluna Via dei Chive n.31. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 21.7.2014 - prot. reg. n.318124/2014 e del 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014; parere U.L.S.S. n.8 Asolo del 12.5.2015, prot. reg. n. 199509/2015; parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 25.6.2015 - prot. reg. n. 262590; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 137940/2015.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.
Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - per pazienti psichiatrici - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.
Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Sociale Orchidea, con sede legale a Valdobbiadene (TV) Via Parmesan n.2/C, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale in data 21.7.2014, rettificata in data 5.9.2014, per la seguente unità d'offerta:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A
capacità recettiva pari a n.4 utenti
precisando contestualmente che la sede operativa sarebbe stata trasferita da Via Dei Chive n.31 a Via XVIII Giugno n.41 int. 1, presso area denominata "Casa Bolani", del Comune di Montebelluna (TV).
Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:
A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 169 del 30.6.2015 è stata rinnovata alla Società Cooperativa Sociale Orchidea l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per n.4 utenti adulti affetti da patologia psichiatrica presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" e contestualmente la Cooperativa è stata autorizzata al trasferimento definitivo nella sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 essendo cessata l'attività presso la sede di Via Chive n.31;
• l'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo con nota del 12.5.2015 ha attestato che la struttura in oggetto è prevista nel documento di Aggiornamento, per l'anno 2015, del Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci e recepito dall'Azienda Sanitaria ed ha pertanto espresso parere favorevole in merito alla congruità con la programmazione locale;
• con nota del 25.6.2015 il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, ha confermato la congruità con la programmazione regionale del suddetto Gruppo Appartamento Protetto;
• la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso dall'Azienda ULSS n.9 Treviso con nota del 31.3.2015 conclusosi con il rilascio del seguente parere:
"punteggio complessivo finale: media 97,24% peso 116" con le seguenti prescrizioni:
REQUISITI GENERALI
AREA GENER01
Codice Requisito AC.2.8.1
Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)
Codice Requisito AC.2.8.2
• il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Orchidea ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera all'interno della struttura ai sensi della vigente normativa;
• l'Azienda ULSS n.8 Asolo ha comunicato la verifica delle attestazioni sull'assenza di incompatibilità dei dipendenti delle strutture della Cooperativa Orchidea accertando l'assenza di rapporti di lavoro con il S.S.R.;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8.7.2015 ha espresso parere favorevole, in conformità alla proposta istruttoria, sia alla proroga del precedente accreditamento sia all'accreditamento della struttura in oggetto nella nuova sede operativa, per una capacità recettiva pari a n. 4 utenti, con le prescrizioni indicate nel report dell'Azienda ULSS e tempi di adeguamento pari a 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso si propone di accreditare, con prescrizioni, la Società Cooperativa Sociale Orchidea per la seguente unità d'offerta:
Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" ,
sede operativa di Montebelluna (TV), Via 18 Giugno n.41, int. 1
capacità recettiva pari n.4 utenti.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
Tempo di adeguamento: 6 mesi
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