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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 del 09 ottobre 2015
Azienda ULSS n. 1. Autorizzazione alla alienazione di beni immobili siti in Comune di Belluno (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 57/CR del 04/08/2015 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 23/2007, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 1 alla alienazione di beni immobili siti in Comune di Belluno. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione dell'Ulss n. 1 prot. n. 26073 del 09.06.2014.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Con la nota prot. n. 26073 del 9 giugno 2014 (PEC di arrivo prot. 448750 del 27 ottobre 2014) l'Azienda ULSS 1 ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 07.04.2014 con la quale egli dispone di svincolare dalla destinazione d'uso sanitario i seguenti beni immobili di proprietà dell'Azienda e di classificarli quali beni afferenti al patrimonio disponibile al fine di procedere alla vendita degli stessi mediante asta pubblica secondo le prescrizioni degli artt. 52 e 55 della Legge regionale n. 18/1980 e ss.mm.ii.:
a. Immobile (denominato ex OMNI - Opera Nazionale Maternità e Infanzia) sito in via Carducci n. 8 - Belluno censito al catasto fabbricati del Comune di Belluno:
FOGLIO
PARTICELLA
SUB
CATEGORIA
CLASSE
CONSISTENZA
RENDITA CATAST.
58
348
1
B/5
4
2670 m3
3585,25
2
B/4
3
871 m3
944,65
8
A/2
5 vani
426,08
9
6,5 vani
553,90
10
A/4
6 vani
152,77
11
127,31
825
C/6
21 m2
48,81
Immobili identificati al catasto terreni come di seguito indicato:
QUALITA'
CONSISTENZA M2
Ente Urbano
Il Direttore Generale precisa che la destinazione sanitaria del predetto immobile può essere considerata come non più attuale in quanto la struttura necessiterebbe di importanti interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione; per tali ragioni la medesima è stata dismessa al fine di poter meglio assolvere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda mediante cessione in compravendita con conseguente riallocazione delle risorse.
b. Le unità immobiliari site in Via S. Andrea n. 8 - Belluno, sede del Dipartimento di Prevenzione, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Belluno:
71
1042
6
A/10
26,5 vani
9936,11
8,5 vani
877,98
13
11 m2
25,56
16
17
18
8 m2
18,59
19
10 m2
23,24
20
13 m2
30,21
Tali unità immobiliari possono anch'esse essere valorizzate procedendo alla vendita atteso che è in programma l'accentramento di alcune attività del Dipartimento di Prevenzione nell'area ospedaliera, operazione realizzabile entro il 2015, in seguito al trasferimento del Dipartimento Salute Donna e Bambino nell'erigendo sopraelevazione del c.d. Blocco "F" dell'Ospedale San Martino.
I suddetti beni immobili elencati nelle tabelle sopra riportate sono stati trasferiti al patrimonio immobiliare dell'Ulss n. 1 - ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 502/1992 - con DGR n. 2751 del 16/05/1995.
Ai fini della vendita, l'Azienda ha affidato all'Agenzia del Territorio - giusta Convenzione stipulata in data 09/06/2008 - l'incarico della predisposizione delle obbligatorie valutazioni tecnico estimative dei suddetti immobili, incarico regolarmente assolto dall'Agenzia (che, ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95/2012, è stata incorporata dall'Agenzia del Territorio), la quale in base alla perizie di stima effettuate in data 29/06/2011 ha determinato i seguenti più probabili valori di mercato:
Il Direttore Generale con proprio provvedimento n. 293/20114 dichiara pertanto che i suddetti beni immobili possano essere classificati, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 55/1994, quali beni afferenti al patrimonio disponibile dell'Azienda, in quanto beni non strettamente strumentali all'esercizio dell'attività sanitaria.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 293/2014 il Direttore Generale ha richiesto alla Regione del Veneto l'autorizzazione alla vendita degli stessi da eseguirsi mediante asta pubblica destinando le somme derivanti delle alienazioni al mantenimento del patrimonio immobiliare con particolare attenzione al prossimo intervento di ristrutturazione/manutenzione straordinaria del blocco "B" dell'Ospedale di Belluno denominato ex Padiglione sanatoriale.
Considerato che con DGR n. 57/CR del 04.08.2015 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.
Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/09/2015 prot. n. 16848, ha espresso il proprio parere n. 7 del 01/09/2015 favorevole all'unanimità.
Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 1 all'alienazione dei beni immobili suindicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, per il valore complessivo stimato di € 3.541.000,00.
Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Vista la nota prot. n. 26073 del 9 giugno 2014 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Vista la DGR n. 57/CR del 04/08/2015;
- Visto il parere n. 7 del 01/09/2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 293 del 07.04.2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 1, avente ad oggetto l'alienazione dei sotto indicati beni immobili di proprietà, siti nel Comune di Belluno e così censiti:
FG.
9.936,11
2. di recepire il parere n. 7 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 01/09/2015, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 57/CR del 04/08/2015, favorevole all'unanimità;
3. di autorizzare l'Azienda ULSS 1 a procedere all'alienazione dei beni immobili elencati al precedente punto 1), fatte salve le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;
4. di dare atto che le alienazioni in argomento saranno eseguite mediante asta pubblica e che le somme derivanti delle stesse saranno destinate al mantenimento del patrimonio immobiliare, con particolare attenzione al prossimo intervento di ristrutturazione/manutenzione straordinaria del blocco "B" dell'Ospedale di Belluno denominato ex Padiglione sanatoriale;
5. di dare atto che la vendita dei suddetti immobili dovrà essere preceduta dall'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04 ove necessaria;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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