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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1306 del 09 ottobre 2015
Variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Prelievo dal Fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 39/2001. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (provvedimento di variazione n. 55) // COMPETENZA/CASSA.
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
Nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015 sono state pubblicate la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (L.R. n. 6 del 27 aprile 2015) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (L.R. n. 7 del 27 aprile 2015).
La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", all'art. 10 prevede, "con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".
A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:
si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'allegato A).
L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Ciò premesso e vista la richiesta pervenuta:
si procede a disporre la variazione compensativa come riportato nell'allegato A).
La delibera CIPE n. 9 del 20/01/2012 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Veneto, definendo le azioni cardine e le risorse finalizzate alla realizzazione delle stesse.
La D.G.R. n. 487 del 16/04/2013 ha approvato il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007-2013".
Il sopracitato Manuale nel delineare le modalità e procedure operative, organizzative e di controllo per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi delle Linee di Intervento del PAR FSC 2007-2013, prevede l'istituzione di un numero di capitoli di spesa pari al numero degli Assi Prioritari contenuti nel PAR, da assegnarsi alla responsabilità di budget delle Strutture competenti all'attuazione degli interventi.
Le risorse che riguardano il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Veneto, sono iscritte a Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017 in un capitolo Fondo (101021/U), al fine di essere riallocate con successivi provvedimenti di variazione di bilancio in specifici capitoli da istituirsi in seguito dell'attuazione delle Linee di Intervento del PAR FSC 2007-2013.
A seguito della richiesta pervenuta con nota prot. n. 381585 del 24/09/2015della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, che ha il ruolo di coordinamento e supporto tecnico tra le Strutture regionali di attuazione degli interventi e gli organi nazionali, considerata inoltre la D.G.R. 2324 del 16/12/2013 "Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione. PAR - FSC Veneto 2007/2013. Approvazione progetti a regia regionale.", che individua i sei Assi prioritari, si procede mediante una variazione compensativa, ai sensi dell'art. 22, c. 2, lett. b), della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, al rimpinguamento per complessivi € 8.286.142,81= a favore dei capitoli 102100/U, 101914/U, 102158/U, 102175/U, 102176/U e 102305/U mediante prelievo dello stesso importo dal capitolo Fondo 101021/U, come riportato nell'allegato A).
L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...", anche al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011.
Ciò premesso e viste le richieste pervenute:
si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, come riportato nell'allegato B).
L'art. 20 bis della L.R. 39/2001 prevede che, in applicazione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" e il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.
In particolare il comma 3 prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.
Con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 a tal riguardo sono stati istituiti i capitoli 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" e 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" sui quali sono state allocate le risorse necessarie a far fronte ai rischi connessi alle maggiori spese legate al contenzioso in essere, sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato di cui concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011;
Vista la nota prot. n. 356508 del 07/09/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi € 23.939,76=, del capitolo 100269/U, mediante prelievo dal capitolo 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)", al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito di ricorso la cui quantificazione dell'importo non era per tempo prevedibile in quanto è avvenuta con la sentenza del 12.5.2015, si da seguito alla variazione compensativa richiesta, come riportato nell'allegato A).
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;
VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";
VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";
VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";
VISTA la nota prot. n. 331022 del 12/08/2015 della Segreteria Generale della Programmazione;
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 secondo quanto riportato dall'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità; 3. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione; 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione; 6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.
(seguono allegati)
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