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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 28 settembre 2015
Approvazione delle linee guida di attuazione della legge regionale 26.11.2004, n. 25 recante "Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Con il presente atto si approva un documento contenente linee guida indirizzate alle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie per garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 25/2004 in maniera omogenea su tutto il territorio regionale e in conformità al nuovo contesto nazionale e regionale in materia di finanziamento del servizio sanitario.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
A livello nazionale è stata varata una manovra di contenimento della spesa sanitaria: con decreto legge 19.6.2015, n. 78, è stato ridotto il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e all'art. 9-septies, comma 2 si è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possano conseguire gli obiettivi di finanza pubblica anche adottando misure alternative al taglio dei trasferimenti del fondo sanitario, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.
In conseguenza delle summenzionate disposizioni, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1169 dell'8.8.2015 recante "D.L. n. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 - Articoli da 9- bis a 9- octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative" si è disposto, tra le varie misure adottate ai sensi del citato art. 9-septies, comma 2, che, a decorrere dall'1.10.2015 non siano più garantite le prestazioni della legge regionale 26.11.2004, n. 25 recante "Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833",collocate al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che, con successivo provvedimento, si proceda a definire le nuove modalità del regime erogativo dell'assistenza in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio.
Peraltro, nel corso del 2015, gli uffici regionali avevano già avviato, con il supporto di alcuni esperti delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, un'analisi sulle concrete modalità di attuazione delle disposizioni della LR n.25/2004, a fronte delle segnalate difformità applicative ed al fine di garantire un'equa e appropriata erogazione delle prestazioni e dell'uso delle risorse.
Si è ritenuto opportuno avviare un confronto con i rappresentanti regionali delle associazioni dei beneficiari - UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra) e ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra). In occasione di un primo incontro, svoltosi in data 15 luglio, è stata condivisa la necessità di predisporre un documento contenente linee guida indirizzate alle UU.LL.SS.SS. per garantire la corretta applicazione della legge stessa, in conformità al quadro delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, assicurando su tutto il territorio regionale la parità di trattamento tra i beneficiari dei suddetti interventi e un appropriato impiego delle risorse destinate al loro finanziamento. In un successivo incontro, avvenuto in data 14 settembre, sono stati esposti i contenuti delle linee guida, elaborati anche alla luce di quanto disposto con decreto legge 19.6.2015, n. 78, e sono state recepite osservazioni e integrazioni.
Premesso quanto sopra, anche in attuazione a quanto previsto dalla DGR n 1169/2015, è stato inserito in un unico documento, che compare come allegato A) del presente provvedimento, il complesso delle summenzionate linee guida consistenti in indicazioni finalizzate sia ad assicurare su tutto il territorio regionale procedure uniformi sia a garantire un appropriato ed adeguato impiego delle risorse destinate al loro finanziamento, anche tenendo conto delle citate norme del decreto legge n. 78/2015 sul riassetto e il mantenimento degli equilibri della spesa sanitaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, in particolare l'art. 57, comma 3.
VISTO il decreto legge 19.6.2015, n. 78, in particolare l'art. 9-septies, comma 2.
VISTO il DPCM 29.11.2001.
VISTA la legge regionale 26.11.2004, n. 25.
VISTA la DGR n. 1526 del 21.6.2005.
VISTA la DGR n. 534 del 6.3.2006.
VISTA la DGR n. 114 del 27.1.2009.
VISTA la DGR. n .1169.dell'8.9.2015.
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31.12.2012
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento denominato "Linee guida sull'attuazione della legge regionale 26.11.2004, n. 25 recante "Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833", di cui all'allegato A) del presente provvedimento, contenente le disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio da applicare nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
3. di disporre che le suddette linee guida siano applicate a decorrere dall'1.10.2015 e che, dalla medesima data, non siano più garantite le prestazioni della legge regionale n. 25/2004 collocate al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza, con le eccezioni previste nelle linee guida. Sono fatte salve e seguono il regime previgente le prestazioni la cui domanda di ammissione è stata presentata in data anteriore all'1.10.2015;
4. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di procedere, con proprio decreto, alla revisione delle modalità applicative previste dalle linee guida di cui all'allegato A), in caso di necessità;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie dell'attuazione del presente provvedimento.
(seguono allegati)
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