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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 20 ottobre 2015


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1247 del 28 settembre 2015

Programma regionale per la formazione continua. Definizione delle evidenze documentali per la verifica dei requisiti dei Provider regionali di formazione pubblici e privati, previste nell'ambito del processo di accreditamento standard ai sensi della DGR n. 1753/2014. Proroga delle attività degli organismi di governance dell'ECM. Disciplina delle attività di monitoraggio presso le sedi dei Provider ECM.

Note per la trasparenza

Con deliberazione n. 1753/2014 sono state definite le evidenze per la verifica dei requisiti dei Provider ECM pubblici quali Aziende Sanitarie, Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto. Con il presente provvedimento si procede a definire le evidenze documentali per la valutazione dei requisiti per le altre tipologie di Provider ECM pubblici e privati ed a prorogare le attività della Commissione Regionale e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua fino al 31 dicembre 2016. Si procede altresì a definire la funzionalità dell'Osservatorio regionale in merito al monitoraggio degli eventi formativi.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli articoli 16, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinques e 16sexties del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii. dettano le norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell'articolo 16ter dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua".

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione fin dalla fase sperimentale al sistema di formazione continua, che si è strutturato e rafforzato negli anni con lo sviluppo di organizzazione e competenze regionali in ambito ECM, consentendo l'implementazione delle procedure per l'accreditamento degli eventi residenziali, l'avvio dei progetti di formazione sul campo (FSC) e delle attività formative erogate in modalità e-learning (FAD).

Con deliberazione n. 2220 del 21 settembre 2010 la Regione del Veneto ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (rep. 168/CSR) e del 5 novembre 2009 (rep. 192/CSR) in materia di Educazione Continua in Medicina, manifestando così la propria volontà di dare compimento al nuovo regime di ECM.

La fase attuativa degli Accordi Stato-Regioni ha previsto il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi ad un sistema di accreditamento dei Provider, quali soggetti abilitati ad erogare formazione continua in sanità e l'avvio di un sistema di valutazione della qualità della formazione erogata, attraverso organismi idonei a garantire la verifica dei requisiti e le valutazioni del livello qualitativo dei Provider.

I suddetti Accordi hanno inoltre delineato le nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua. In particolare, l'Accordo Stato -Regioni del 2009 ha definito i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei Provider, con due distinti livelli di accreditamento: uno nazionale, per i soggetti che erogano formazione nell'ambito territoriale di più Regioni e uno regionale, per i soggetti che erogano formazione solo nell'ambito di una Regione.

Per quanto attiene l'accreditamento regionale, con deliberazione n. 2215 del 20 dicembre 2011 la Regione ha approvato l'Allegato A - "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto" che definisce i requisiti ed i relativi standard per l'accreditamento dei Provider ECM pubblici e privati che intendono erogare eventi formativi. I requisiti richiesti per l'accreditamento riguardano le caratteristiche del soggetto da accreditare, la sua organizzazione, la qualità dell'offerta formativa, l'indipendenza da interessi commerciali al fine di garantire un'offerta formativa efficiente, efficace ed indipendente.

Con successiva deliberazione n. 1969 del 2 ottobre 2012, è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 (rep. 101/CSR) che prevede tra l'altro, l'impegno degli Enti accreditanti ad avviare il procedimento di accreditamento dei Provider entro un anno dalla data di sottoscrizione del suddetto Accordo.

A tal fine, in data 29 luglio 2013 è stata sottoscritta apposita convenzione con l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S), repertorio n. 29005, secondo lo schema approvato con deliberazione n. 1236 del 16 luglio 2013, finalizzata alla gestione del sistema di formazione continua nell'ambito del territorio regionale; pertanto, dal mese di ottobre 2013 i soggetti pubblici e privati che intendono erogare attività formative nell'ambito del territorio regionale devono produrre formale istanza di accreditamento come Provider mediante l'utilizzo della piattaforma software messa a disposizione da Age.Na.S. personalizzata per la Regione del Veneto.

Il processo di accreditamento, così come previsto dall'art. 3 del "Disciplinare" - Allegato A della DGR n. 2215/2011 e dall'Accordo Stato-Regioni del 2012, si articola in due momenti: l'accreditamento provvisorio della durata di due anni e il successivo accreditamento standard della durata di quattro anni.

Considerato che ai fini del rilascio dell'accreditamento standard l'Ente accreditante deve effettuare una visita di verifica al Provider per accertare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di gestione del processo formativo, con deliberazione n. 1753 del 29 settembre 2014 sono state approvate le procedure operative per la conduzione delle visite di verifica, la composizione dei Team di Valutazione e definite le evidenze documentali per la valutazione dei requisiti specifiche per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto.

Tenuto conto che le visite di verifica presso le Aziende Sanitarie SSR si sono concluse nell'anno corrente e che quelle presso i restanti Provider ECM saranno avviate nel 2016, si rende necessario approvare l'Allegato A "Requisiti ed evidenze documentali previsti per l'accreditamento standard dei Provider ECM pubblici e privati", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante il quale vengono definite le evidenze documentali da valutare in sede di visita di verifica ai fini del riconoscimento di Provider ECM con accreditamento standard, da applicarsi a tutte le altre tipologie di Provider che, alla scadenza del periodo di accreditamento provvisorio, presentano istanza per il riconoscimento del nuovo status.

Il medesimo Allegato A definisce inoltre le evidenze documentali per la valutazione della qualità del Provider ECM, che non sono vincolanti per il riconoscimento di accreditamento standard ma rappresentano un'aspettativa di miglioramento strutturale e qualitativo cui il Provider ECM con accreditamento standard deve tendere coerentemente con gli indirizzi di programmazione regionale.

Le evidenze documentali per la valutazione della qualità del Provider ECM potranno essere oggetto di revisione da parte dell'Osservatorio regionale nell'ottica di un continuo miglioramento del sistema ECM e della qualità dell'offerta formativa erogata nel territorio regionale.

Per quanto concerne gli Ospedali Classificati ex art. 1 L.n.132/1968, in quanto assimilabili per requisiti strutturali ed organizzativi agli ospedali pubblici e chiamati a svolgere lo stesso ruolo nell'ambito della

programmazione sanitaria, si propone di applicare le medesime evidenze documentali definite per le strutture sanitarie del SSR condeliberazione n. 1753 del 29 settembre 2014, con gli adeguamenti necessari tenuto conto comunque delle peculiarità delle strutture medesime.

Considerato l'elevato numero di Provider accreditati provvisoriamente nel corso del 2014 che dovranno sostenere il percorso di accreditamento standard nel 2016 e tenuto conto dei molteplici adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e degli oneri legati all'attività delle visite di verifica in loco, si ritiene opportuno pianificare tale attività in maniera cadenzata durante il corso dell'anno 2016; pertanto, nelle more di quanto sopra disciplinato ed esclusivamente per tali tipologie di Provider, la validità dell'accreditamento provvisorio è da intendersi prorogata fino al momento in cui la Regione del Veneto consentirà ai Provider interessati di presentare formale istanza per l'accreditamento standard e comunque fino all'esito (positivo o negativo) del procedimento di accreditamento standard.

Per quanto attiene alle procedure operative per la conduzione delle visite di verifica e alla composizione dei Team di Valutazione si intende confermare quanto già previsto con provvedimento n. 1753/2014.

Relativamente al compenso da corrispondere ai componenti dei Team di Valutazione, si propone inoltre di confermare un compenso giornaliero omnicomprensivo pari a Euro 200,00, indipendentemente dal numero di strutture oggetto di verifica all'interno della medesima giornata, ai componenti che accetteranno l'incarico, come già previsto dal suddetto provvedimento.

Si precisa, tuttavia, che la partecipazione alle visite di verifica dei professionisti coinvolti all'interno dei Team, dipendenti delle Aziende Sanitarie/ Ospedaliere/Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto-Arpav, costituisce attività istituzionale ed è riconducibile alle specifiche attività a servizio del sistema ECM regionale oltre che a quelle ordinarie di raccordo tra il livello regionale, gli enti del comparto sanitario e l'agenzia regionale e pertanto il professionista andrà inviato in missione senza oneri a carico del bilancio della Regione. Per il personale dipendente di altre strutture pubbliche/private o libero professionista l'attività si configura, di fatto, quale prestazione occasionale rientrante nella disciplina di cui al comma 6, art. 7, del D.lgs. n. 165/2001.


PROROGA DEGLI ORGANISMI DI GOVERNANCE DELL'ECM

Per l'espletamento delle proprie attività, il sistema regionale di accreditamento si avvale della Commissione Regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua, quali organismi consultivi e deliberativi che fungono da organi di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento. In particolare, la Commissione Regionale è l'organismo deputato alla valutazione delle istanze di accreditamento dei Provider, mentre l'Osservatorio ha il compito di monitorare l'offerta formativa dei Provider nel territorio regionale. Entrambi gli Organismi sono stati coinvolti all'interno dei Team di Valutazione ai sensi della succitata deliberazione n. 1753 del 29 settembre 2014 ed hanno partecipato alle iniziative di formazione organizzate dalla Regione acquisendo specifiche competenze per lo svolgimento del ruolo.

Pertanto, al fine di garantire continuità ai processi di accreditamento, si ritiene opportuno confermare le attività e i componenti della Commissione Regionale ECM (nominati con DGR n. 1756/2013; Decreto n. 150/2013 del Segretario regionale per la Sanità ora Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale) per un ulteriore anno a partire dalla scadenza prevista del 31 dicembre 2015. Si ritiene altresì di confermare in € 90,00 il gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute, da corrispondere ai componenti per la partecipazione agli incontri di lavoro secondo quanto già disposto con deliberazione n. 1756/2013.

Per quanto concerne l'Osservatorio regionale per la formazione continua, si propone la proroga dell'attività fino al 31 dicembre 2016, confermando anche per l'anno 2016 quanto stabilito con suddetta delibera ossia che la partecipazione agli incontri di lavoro dei professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere coinvolti all'interno dell'Osservatorio regionale costituisce attività istituzionale, riconducibile alle ordinarie attività di raccordo tra il livello regionale e quello degli enti del comparto sanitario oltre che a servizio del sistema ECM regionale; pertanto il professionista vi prenderà parte in regime di missione senza oneri a carico del bilancio della Regione. Per i restanti componenti dell'Osservatorio regionale si prevede il rimborso delle spese di viaggio.

Si ritiene infine di incaricare la Sezione Controlli Governo e Personale SSR a procedere con propri atti al rimborso del gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute, se previsto, da corrispondere ai componenti della Commissione Regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la formazione continua per la partecipazione agli incontri sopra descritti a valere sul capitolo 101703 afferente al GSA.


FUNZIONALITA' DELL'OSSERVATORIO REGIONALE: MONITORAGGIO DEGLI EVENTI FORMATIVI

Il monitoraggio delle attività formative erogate dai Provider ECM accreditati al sistema regionale e previsto dai vigenti Accordi Stato-Regioni in materia di ECM, è condizione indispensabile affinché la Regione possa svolgere azioni di verifica e di indirizzo della formazione nel territorio regionale.

A tal fine, con deliberazione n. 749 del 7 giugno 2011, è stato istituito l'Osservatorio regionale per la formazione continua a cui è stato attribuito il compito di monitorare l'offerta formativa dei Provider in termini qualitativi/quantitativi e le modalità utilizzate dagli stessi per l'attribuzione dei crediti agli eventi accreditati ai fini ECM.

Tenuto conto, inoltre, degli obblighi nazionali in materia di LEA, che prevedono tra l'altro l'invio di una relazione annuale sulle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio regionale, si rende indispensabile procedere nel corrente anno all'avvio delle visite per la verifica degli eventi formativi presso le sedi di svolgimento.

La visita per la valutazione degli eventi sarà condotta da due componenti dell'Osservatorio, individuati su indicazione del Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR.

Considerata, inoltre, la necessità di stabilire un corrispettivo agli "osservatori" in ragione dell'attività di verifica degli eventi, si propone di erogare un compenso giornaliero omnicomprensivo pari a Euro 200,00, indipendentemente dal numero di eventi oggetto di verifica all'interno della medesima giornata, ai componenti che accetteranno l'incarico.

Anche in questo ambito la partecipazione alle visite di verifica dei professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere è da considerarsi attività istituzionale e pertanto il professionista andrà inviato in missione senza oneri a carico del bilancio della Regione. Per il personale dipendente di altre strutture pubbliche/private o libero professionista l'attività si configura quale prestazione occasionale rientrante nella disciplina di cui al comma 6, art. 7, del D.lgs. n. 165/2001.

Tenuto conto che la gestione economico-amministrativa sia delle visite di verifica nell'ambito del processo di accreditamento standard sia per la verifica degli eventi formativi, che consiste nell'affidamento degli incarichi e la liquidazione degli aventi diritto a conclusione dell'attività svolta, si colloca nel contesto delle attività che rientrano al punto C "Strumenti e metodi per la gestione del processo formativo" di cui all'allegato A della DGR n. 2166 del 18 novembre 2014, si ritiene di affidare tale attività alla Fondazione Scuola di Sanita' Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.), dando atto che i relativi oneri troveranno copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento regionale annuale stabilito ai sensi del combinato disposto della DGR n. 2166/2014 e dell'art. 3 dello statuto della Fondazione S.S.P. di cui all'Allegato A della DGR n. 437 del 4 aprile 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600/2002, n. 2220/2010, n. 2215/2011, n.1969/2012, n. 1236/201, n. 1756/2013 e n. 1753/2014;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4532/2007, n. 4209/2008, n. 448/2009 e 268/2010;

- Visti gli Accordi Stato - Regioni dell'1.08.2007, del 5.11.2009 e del 19 aprile 2012;

- Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Vista la convenzione in essere con l'Age.Na.S.

- VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

- VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett.o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- VISTO il D. Lgs.n. 33 del 14/03/2013;

- VISTO il D.Lgs. 118/2011, titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;

- VISTE le L.R. nn. 6 e 7 del 27/04/2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrale ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare l'Allegato A "Requisiti ed evidenze documentali previsti per l'accreditamento standard dei Provider ECM pubblici e privati" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce le evidenze documentali per la valutazione dei requisiti nell'ambito del processo di accreditamento standard per i Provider pubblici/privati ad eccezione delle Aziende Ulss/Ospedaliere/Iov e le evidenze documentali per la valutazione di qualità dei Provider;
  3. di affidare all'Osservatorio regionale per la formazione continua la revisione periodica del documento contenente le evidenze documentali per la valutazione della qualità del Provider ECM con accreditamento standard di cui al punto 2;
  4. di stabilire che, ai fini del riconoscimento dello status di Provider ECM con accreditamento standard, per gli Ospedali Classificati ex art. 1 L.n.132/1968 si applicano le evidenze documentali per la valutazione dei requisiti approvate con DGR n. 1753 del 29 settembre 2014,con gli adeguamenti necessari tenuto conto delle peculiarità di dette strutture;
  5. di stabilire che, per i Provider accreditati provvisoriamente nel 2014, la validità dell'accreditamento provvisorio è da intendersi prorogata fino al momento in cui la Regione del Veneto consentirà di presentare formale istanza per l'accreditamento standard e comunque fino all'esito del procedimento di accreditamento standard;
  6. di prorogare le attività ed i componenti degli Organismi regionali (Commissione Regionale ECM, Osservatorio regionale per la formazione continua) fino al 31 dicembre 2016, confermando le modalità di partecipazione e i relativi compensi secondo la normativa regionale richiamata in premessa;
  7. di stabilire che la partecipazione alle visite di verifica per l'accreditamento standard e per la valutazione degli eventi formativi svolte dai professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere/Arpav, costituisce attività istituzionale e tali soggetti andranno inviati in missione senza oneri a carico del bilancio regionale;
  8. di prendere atto che l'attività di verifica condotta da liberi professionisti o dipendenti di strutture pubbliche/private diversi da quelli indicati al punto precedente, si configura quale prestazione occasionale ai sensi del comma 6, art. 7 del D.lgs. 165/2001 che sarà remunerata con un compenso giornaliero omnicomprensivo pari a Euro 200,00, indipendentemente dal numero di strutture/eventi formativi oggetto di verifica all'interno della medesima giornata;
  9. di affidare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica la gestione economico-amministrativa sia delle visite di verifica nell'ambito del processo di accreditamento standard che delle visite per la verifica degli eventi formativi che trova copertura nell'ambito del finanziamento regionale annuale disposto ai sensi del combinato disposto dalla DGR n. 2166 del 18 novembre 2014 e dall'art. 3 dello statuto della Fondazione di cui all'Allegato A della DGR n. 437 del 4 aprile 2014;
  10. di incaricare il Direttore della Sezione Controlli, Governo e Personale SSR all'adozione di ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimernto degli obiettivi stabiliti dalla presente deliberazione, ivi compresi gli impegni e le liquidazioni di spesa, relativamente a quanto stabilito al punto 6;
  11. di dare atto che la spesa di cui si avvia l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non è debito commerciale;
  12. di dare atto che non sussistono gli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs n. 33/2013;
  13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1247_AllegatoA_307553.pdf


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