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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 02 ottobre 2015


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 15 settembre 2015

"Procedure per il rilascio dei contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta" - Estensione temporale della validità dei contrassegni - Modifica DGR n. 780 del 14 maggio 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si estende la validità temporale dei contrassegni rilasciati dalla Regione del Veneto anteriormente all'entrata in vigore del "Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta", al 30.06.2016 per i natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta (c.d. targhe "LV"), modificando i termini indicati dalla DGR n. 780 del 14 maggio 2015.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Provincia di Venezia, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, attuativo della L. 15 marzo 1997, n. 59, in qualità di coordinatore degli Enti a vario titoli coinvolti in materia di navigazione nella Laguna Veneta, ha adottato con deliberazione di Consiglio n. 24772 del 25 giugno 1998 il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta"; tale provvedimento è stato modificato con successive deliberazioni n. 17778 del 29/04/1999, n. 62247 del 30/10/2001 nonché con la recente deliberazione n. 39 del 24 giugno 2014.

Come è noto, il citato Regolamento ha introdotto l'obbligo per i natanti da diporto a motore con potenza installata superiore a 10 HP (7,36 KW) che circolano in Laguna Veneta, di essere dotati di appositi contrassegni di identificazione; le recenti modifiche all'articolo 32, apportate con la deliberazione provinciale n. 39/2014 sopraindicata, prevedono, in particolare, una validità quadriennale dei contrassegni stessi.

La Giunta Regionale del Veneto, per dare attuazione alle novità introdotte dal Regolamento ha modificato le previgenti procedure con l'adozione della DGR n. 780 del 14 maggio 2015. L'attuazione dei procedimenti amministrativi relativi all'emissioni dei "contrassegni LV", sono in capo alla Società regionale Sistemi territoriali conformemente a quanto disposto dal disciplinare di convenzione di cui alla DGR n. 1217 del 16.07.2013. Pertanto, a seguito dell'adozione della DGR 780/2015, si è dato avvio al nuovo procedimento di convalida dei contrassegni in argomento. Come è noto, l'onere di convalida è applicabile a tutti i documenti di accompagnamento rilasciati prima dell'entrata in vigore del Regolamento provinciale e cioè antecedentemente al 22 luglio 2014. Per i documenti rilasciati successivamente a tale data gli uffici incaricati stanno provvedendo a recapitare i nuovi documenti senza rilevanti incombenze per l'utente.

Occorre premettere che il Regolamento citato ha stabilito, per il Responsabile della Navigazione, un tempo di tre mesi dalla scadenza del contrassegno per formulare richiesta di convalida. La stessa DGR 780/2015 ha stabilito inoltre le modalità di presentazione dell'istanza, prevedendo la consegna a mano della modulistica compilata ovvero l'invio della stessa tramite raccomandata agli uffici competenti. La deliberazione citata ha fissato in 90 giorni il tempo utile per gli uffici incaricati di rilasciare il documento convalidato. Si rappresenta, a tal proposito, che la Giunta regionale (sempre nella medesima DGR), ha autorizzato l'invio di un'informativa a ciascuno dei circa 50.000 Responsabili della Navigazione, titolari del "contrassegno LV", per informarli delle novità normative sopravvenute.

Dopo circa 3 mesi dall'avvio della procedura, la Sistemi Territoriali spa, incaricata al rilascio dei contrassegni convalidati, ha relazionato in merito ai dati raccolti relativi alla predetta attività, dai quali emerge la seguente situazione.

Se da un lato il numero degli utenti che ha presentato istanza di convalida è estremamente ridotto (circa il 15% delle targhe registrate), si sta verificando che oltre il 50% delle istanze pervenute non consistono in ordinarie richieste di convalida. Sta emergendo, infatti, che l'utente, nell'ambito del procedimento di convalida, comunichi rilevanti variazioni rispetto ai dati inseriti nel data base (modifica delle caratteristiche del natante, della residenza, del nome del titolare, perdita delle targhe, decesso del titolare, ecc,...).

In sintesi, la procedura di convalida adottata sta confermando quanto già ipotizzato nella DGR 780/2015 e cioè la probabile necessità di uno straordinario aggiornamento dei dati inseriti nel registro delle c.d. "Targhe LV". E' d'obbligo evidenziare che le percentuali soprarichiamate, relative cioè alla richiesta di variazione dei dati nell'ambito della convalida, non potevano essere stimate a priori senza una verifica che interessasse direttamente l'utente. Occorre precisare peraltro, che è in capo all'utente l'onere di comunicare le variazioni intervenute non appena avvengono, a prescindere dalla procedura di convalida introdotta con la citata deliberazione. È facile intuire infine come l'adeguamento del data base regionale, con un numero così rilevante di modifiche non preventivabili, comporti necessariamente un appesantimento burocratico in capo agli uffici incaricati, con tempi di risposta maggiori nei confronti dell'utenza rispetto ad una normale convalida dei dati, già caricati nel sistema.

Ulteriore elemento rilevante, sul quale è opportuno soffermarsi, è rappresentato dal numero ridotto di istanze ad oggi pervenuto, in relazione alla termine stabilito dal Regolamento soprarichiamato (30.09.2015). Tale percentuale (circa il 15%) potrebbe far supporre che l'utente intenda presentare istanza a ridosso della data di scadenza ovvero che si possa configurare una mancata adesione dell'utenza a tale procedura, sia per questioni collegate al periodo feriale ovvero per difetto di conoscenza della problematica.

In entrambi i casi, considerato che la mancata convalida del documento comporta la "invalidità" dello stesso, e che la possibile concentrazione di un così rilevante numero di istanze in prossimità della scadenza potrebbe generare alcune problematiche organizzative (soprattutto nell'ipotesi che l'utente colga impropriamente l'occasione della convalida per modificare i dati non aggiornati dallo stesso, con il relativo appesantimento burocratico per gli uffici), appare opportuno individuare una soluzione finalizzata ad aggiornare in modo compiuto ed efficiente l'elenco delle targhe in possesso, salvaguardo il più possibile le esigenze dell'utenza.

Occorre a tal proposito evidenziare che il provvedimento di convalida ha l'obiettivo di confermare la validità del contrassegno "LV" e di aggiornare il relativo data base. Da questo presupposto si potrebbe ipotizzare che l'utente che procede alla convalida del contrassegno, non abbia più interesse ad utilizzarlo e pertanto intenda implicitamente "cancellarsi" dal registro in argomento (la targa alla data della scadenza - decorsi i tre mesi di tolleranza - risulterebbe invalidata per la circolazione in laguna). Vista la scarsa adesione dell'utenza per le ipotesi sopra illustrate, appare del tutto improbabile che il numero così ridotto di convalide pervenute (rispetto al numero di targhe interessate alla convalida - circa 50.000), corrisponda alle unità effettivamente o potenzialmente circolanti in laguna.

Per le ragioni sopraesposte, si rende necessario estendere al 30.06.2016 la validità dei c.d. "contrassegni LV" già rilasciati dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte al "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta" approvate con deliberazione provinciale n. 39 del 24 giugno 2014 e cioè prima del 22.07.2014. In tale modo il Responsabile della Navigazione avrà tempo sino al 30.06.2016 per presentare istanza di convalida secondo le procedure stabilite dalla DGR 780/2015; per le medesime motivazioni il tempo del procedimento potrà essere esteso a 150 giorni.

Resta inteso che decorso inutilmente tale data (30.06.2016) senza la presentazione dell'istanza di convalida, i contrassegni dovranno essere considerati scaduti; l'utente che intendesse procedere alla convalida oltre tale termine dovrà pertanto rispettare quanto previsto per il rilascio di nuovi contrassegni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 203 del 15/11/2011;

Visto la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

Vista la DGR n. 223 del 7/02/2003;

Vista la DGR n. 1214 del 17/05/2002;

Vista la DGR n. 2254 del 09/08/2002;

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;

Vista la DCP del 25 giugno 1998, della Provincia di Venezia;

Visto l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.         di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.         di estendere sino al 30.06.2016 la validità dei contrassegni c.d. "LV" e dei relativi documenti di accompagnamento rilasciati dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte al "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta" approvate con deliberazione della Provincia di Venezia n. 39 del 24 giugno 2014 e cioè prima del 22.07.2014;

3.         di stabilire che il Responsabile della navigazione avrà tempo sino al 30.06.2016 per avanzare istanza di convalida secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 780 del 14 maggio 2015;

4.         di apportare le modifiche relative al nuovo termine alle "Procedure di Rilascio dei contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP (7,36 kW) e circolanti nella laguna veneta" approvate con DGR n. 780 del 14 maggio 2015;

5.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.         di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;

7.         di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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