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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 29 settembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 08 settembre 2015

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero denominato "Fatebenefratelli" c/o Ospedale Classificato San Raffaele Arcangelo con sede in Madonna dell'Orto, 3458 Sestiere Cannaregio - Venezia. Legge Regionale 16.08.2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero, denominato "Fatebenefratelli" c/o Ospedale Classificato San Raffaele Arcangelo con sede in Venezia, Cannaregio Madonna dell'Orto, 3458 , con una dotazione di 8 posti letto, ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22 già accreditato con DGR 887 del 22.05.2012.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
decreto di Autorizzazione all'Esercizio n. 37 del 19.03.2012;
istanza di accreditamento istituzionale prot. reg. n. 518848 del 03.12.2014;
parere di congruità con la programmazione regionale rilasciato dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio sanitaria con nota prot. n. 11449 del 13.01.2015;
rapporto di verifica dell'Aulss 12 Veneziana prot. reg. n. 214468 del 20.05.2015;
parere di coerenza con la programmazione regionale come da verbale Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 13.07.2015 prot. reg. 288086.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale,risulta che:

  • con Decreto n. 37 del 19.03.2012 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria è stata autorizzata all'esercizio l'unità di offerta hospice extraospedaliero per pazienti affetti da malattia neoplastica terminale per n. 8 posti letto;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 518848 del 03.12.2014;
  • il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha confermato con nota prot. n.11449 del 13.01.2015 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 8 posti letto previsti per l'Hospice sopra citato;
  • la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana agli atti, ai sensi della DGR n. 1145/13, con esito positivo e punteggio di 98,5/100;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 08.07.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento.

Con DGR n.1629 del 09.09.2014 la Giunta regionale ha espresso il parere di congruità sul piano dell'Azienda ULSS n. 12, attuativo di quanto disposto dalla dgr n. 2122/2013 ove prevede la presenza della struttura intermedia Hospice.

A conclusione del percorso avviato si propone con il presente provvedimento di rinnovare l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sopra menzionata, Hospice extraospedaliero, con una capacità ricettiva di 8 posti letto.

L'accreditamento ha una durata (validità) di 3 anni dalla data di adozione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo, su autovalutazione della struttura interessata da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza, accertati preventivamente i requisiti previsti.

L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTA la DGR n. 2473/2004"Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio";

VISTA la dgr n. 2501/2004 " Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002";

VISTA la dgr n. 84 del 16 gennaio 2007 "LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTA la DGR n. 1629 del 09.09.2014 con la quale la Giunta regionale ha espresso il parere di congruità sul piano dell'azienda ULSS n. 12 attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013;

VISTO il Decreto n. 37 del 19.03.2012 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di Autorizzazione all'Esercizio;

VISTA la conferma di coerenza alla programmazione sanitaria regionale per 8 posti letto espressa dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria con nota prot. n.11449 del 13.01.2015

VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 214468 del 20.05.2015 dell'Aulss 12 Veneziana;

VISTO il parere della CRITE rilasciato nella seduta del 08.07.2015 di cui al verbale prot. reg. 288086 del 13.07.2015;

delibera

  1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, a favore dell'Hospice extraospedaliero "Fatebenefratelli" c/o Ospedale Classificato San Raffaele Arcangelo con sede in Venezia, Cannaregio Madonna dell'Orto, 3458, per una dotazione di n. 8 posti letto;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
  3. di dare atto che l'Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare annualmente, prima della stipula dell'accordo contrattuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
  5. di disporre in caso di accertata incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le diposizioni di cui alla DGR 2201/2012;
  7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
  9. di incaricare la sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  10. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'ULSS di riferimento;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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