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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 15 settembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1118 del 25 agosto 2015

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MG), recepito con Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 23/03/2005 e smi. - Art. 30 "Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale". Rinnovo della composizione e aggiornamento della disciplina delle attività dello stesso alla luce del rinnovo dell'ACN MG 2005 e smi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla sostituzione dei componenti del Collegio Arbitrale, previsto dall'art. 30 dell'ACN del 23/03/2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, e all'aggiornamento della disciplina delle attività dello stesso alla luce del rinnovo dell'ACN MG 2005 e smi.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

In attuazione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005, la Regione Veneto, con DGR n. 1629 del 28/06/2005, ha costituito una Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio Arbitrale, per la valutazione delle violazioni delle norme previste dalla contrattazione nazionale e regionale integrativa contestate dalle Aziende ULSS ai medici di medicina generale. La composizione di tale Commissione è stata successivamente modificata con DGR n. 3976 del 16/12/2008 e con Decreto del dirigente regionale della ex Direzione Piani e Programmi socio sanitari n. 63 del 18/05/2010.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 30 dell'ACN del 23/03/2005, il Collegio Arbitrale è così composto:

"a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;

b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;

c) 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione ed 1 designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale".

Al fine di garantire in ogni momento il funzionamento del Collegio ed assicurare la richiesta celerità del procedimento è, inoltre, opportuna la nomina di un supplente per ciascun componente effettivo, escluso il Presidente le cui funzioni, in caso di assenza, sono esercitate per espressa previsione, comma 2 lett. c) del medesimo articolo, dal componente designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione.

A seguito:

  • del rinnovo dell'ACN del 23/03/2005 con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sull'ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009, atto rep. n. 81/CSR, sancita in data 8 luglio 2010;
  • del parere espresso dalla SISAC con nota prot. n. 644 del 27/07/2011 in materia di incompatibilità della carica di componente del Comitato regionale della medicina generale, ex art 24 dell'ACN MG 2005 e smi con la contemporanea carica di componente del Collegio Arbitrale, ex art. 30 del medesimo ACN;
  • delle nuove nomine delle direzioni strategiche delle Aziende ULSS ed Ospedaliere venete;

si rende necessario provvedere ad un rinnovo della Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio Arbitrale.

A tal fine con note prot. n. 222641 del 22/05/2014 e prot. n. 425935 del 10/10/2014, indirizzate all'Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Venezia, con nota prot. n. 278468 del 30/06/2014, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Venezia, e, infine, con note prot. n. 222601 del 22/05/2014 e prot. n. 426695 del 10/10/2014, indirizzate alle OO.SS. della Medicina Generale (tutte agli atti della competente struttura), la Regione Veneto ha formalmente invitato i soggetti indicati nella disposizione contrattuale sopra richiamata a comunicare le designazioni di propria competenza per le nomine dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Arbitrale in oggetto.

In riferimento alla nomina dei due componenti di parte medica "designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative", la FIMMG-Veneto, con nota prot. n. 63 dell'11/12/2014 (agli atti della competente struttura) ritiene che la maggior percentuale di rappresentatività locale influisca sul diritto esclusivo di rappresentatività nel Collegio Arbitrale. La FIMMG-Veneto, risultando titolare del 78% di deleghe, ritiene che ciò valga il diritto sia a nominare tutti e due i membri effettivi che, analogamente, il diritto a nominare tutte e due i membri supplenti; infine, la F.I.M.M.G. riferisce che da sempre ha reso disponibile la designazione di uno dei due componenti supplenti a favore di una delle altre organizzazioni sindacali minoritarie.

Al fine di far chiarezza sulla questione della nomina dei componenti in riferimento al peso della rappresentatività delle singole OO.SS., la Regione Veneto ha chiesto, con nota prot. n. 16146 del 14/01/2015 (agli atti della competente struttura), alla SISAC di esprimere parere in merito.

La SISAC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta ai quesiti posti per iscritto e secondo una precisa formalità dai competenti uffici degli assessorati regionali alla Salute o dalle OO.SS. nazionali rappresentative e firmatarie, in ordine alla corretta applicazione clausole contrattuali controverse degli AA.CC.NN. del settore medico in regime di convenzionamento col SSN.

In virtù di ciò, con nota prot. n. 126 del 25/02/2015, la SISAC, richiamando il comma 2, lett. c) e i successivi commi 9 e 10 dell'art. 30, precisa che:

<Il combinato disposto dei commi citati richiede quindi un preventivo processo di acquisizione delle designazioni sindacali entro un termine prestabilito. Tale designazione deve essere condivisa ed espressa unitariamente da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale. Pertanto non è possibile provvedere a ratifiche di designazioni provenienti da singole OO.SS.

La "condivisione" è l'"unitarietà" della previsione non può che sussistere anche nel caso di mancato accordo tra le OO.SS., sostenendo il principio di massima compartecipazione delle componenti sindacali attraverso l'osservanza del criterio della rappresentatività (si badi bene non della "proporzionalità"); principio che informa, come detto, tutti gli organismi partecipativi di origine contrattuale.

Pertanto, anche in questo caso, come si è avuto modo di precisare in altri pareri corrisposti in merito alla composizione di parte sindacale di ogni altro comitato o commissione originato dall'ACN, si conferma che la disciplina nazionale attualmente vigente stabilisce, quale criterio da adottare nella composizione delle rappresentanze sindacali all'interno degli organismi negoziali, la presenza di un rappresentante per ciascuna delle prime due sigle rappresentative a livello regionale.

La ratifica di designazioni unilaterali, pertanto, non corrisponde alla logica contrattuale e contravviene alla necessità di ottemperare al criterio della massima compartecipazione adottato in tutto l'ACN.>

Preso atto di tale parere, con nota prot. n. 130138 del 26/03/2015 e successivo sollecito con nota prot. n. 194084 dell'8/05/2015, la Regione Veneto ha rinnovato l'invito alle OO.SS. della Medicina Generale a comunicare, con nota a firma congiunta delle OO.SS. maggiormente rappresentative, i quattro nominativi (due effettivi e due supplenti,) per la parte medica di designazione sindacale, individuati quali componenti del citato Collegio arbitrale, con designazione condivisa e unitaria, e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna delle prime due sigle rappresentative a livello regionale, nell'osservanza del criterio della rappresentatività.

Riscontrata l'impossibilità di una designazione condivisa e unitaria fra tutte le OO.SS., come risulta dalla nota FIMMG prot. n. 19 del 27/05/2015 e dalla PEC dello SNAMI del 20/05/2015 (agli atti della competente struttura), ai sensi dei commi 9 e 10 del richiamato art. 30 del vigente ACN "la Regione provvede autonomamente a nominare detti componenti di parte sindacale".

Alla luce di quanto fin qui declinato si propone la seguente composizione del Collegio Arbitrale:

  • avv. BRAGADIN Alvise, Presidente,
  • dott.ssa CARRARO Daniela, componente titolare per la parte pubblica,
    dott. GIRARDI Pietro, componente supplente per la parte pubblica,
  • avv. CATTARIN Amleto, componente titolare per la parte pubblica,
    avv. VIGATO Giacomo, componente supplente per la parte pubblica,
  • dott. COSTA Claudio, componente titolare per la parte pubblica,
    avv. BOTTEON Franco, componente supplente per la parte pubblica,
  • dr. RIGO Stefano, componente titolare di nomina sindacale,
    dr. CRISARA' Domenico, componente supplente di nomina sindacale,
  • dr. VILLANI Elena, componente titolare di nomina sindacale,
    dr. TARAKDJIAN Antonio, componente supplente di nomina sindacale,
  • dr. MORA Roberto, componente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente,
    dr. SCASSOLA Maurizio, componente supplente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente;

Con DGR n. 2601 del 7/08/2007 le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in argomento, sono state trasferite all'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana"; per quanto riguarda le modalità esecutive della delega si rinvia alla convenzione di cui all'Allegato A del citato provvedimento.

COMPENSI

Per la partecipazione al Collegio Arbitrale in parola, giusto quanto previsto dall'art. 21 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi e dall'Accordo regionale per la medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, sarà corrisposta ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale un'indennità onnicomprensiva, pro capite e per riunione pari ad Euro 154,94, con oneri a carico dell'Azienda ULSS di iscrizione del medico stesso.

Al Presidente e Vicepresidente del Collegio sarà corrisposta dalla Regione un'indennità di partecipazione onnicomprensiva e per riunione quantificata in Euro 154,94.

Qualora il componente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente, sia un medico di medicina generale l'indennità suddetta sarà corrisposta dall'Azienda ULSS di iscrizione.

Trattandosi di indennità corrisposte per lo svolgimento di funzioni non rientranti nelle ipotesi di riduzioni di spesa di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, e s.m.i., non si applicano le riduzioni e le limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011.

Per i componenti di parte pubblica e per il segretario non si prevede la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale svolta in orario di lavoro, salvo le disposizioni vigenti in materia di lavoro straordinario, indennità di missione e rimborso spese di viaggio, se ed in quanto dovute, da porsi a carico delle Aziende UU.LL.SS.SS. di appartenenza dei componenti dipendenti dalle stesse.

Le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di partecipazione al Collegio arbitrale a carico della Regione saranno determinate annualmente a consuntivo, sulla base del riepilogo delle riunioni predisposto dal Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, ed oggetto di specifico impegno di spesa del della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, che vi provvederà imputando la spesa al capitolo 3002 del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

DURATA

Il Collegio Arbitrale durerà in carica sino alla definizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO E DEL PROCEDIMENTO

Il funzionamento del Collegio Arbitrale ed il procedimento che avanti ad esso si svolge saranno disciplinati secondo quanto previsto dal più volte citato art. 30 dell'ACN dal documento di cui all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la LR 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma.

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 e smi e l'Accordo Regionale, esecutivo con DGR n. 4395 del 30/12/2005;

VISTI i provvedimenti di cui alle DDGR n. 1629 del 28/06/2005, n. 3976 del 16/12/2008 e al Decreto del dirigente regionale della ex Direzione Piani e Programmi socio sanitari n. 63 del 18/05/2010;

VISTA la DGR n. 2601 del 7/08/2007;

VISTO l'art. 6, commi 3 e 20 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

1.   di costituire, dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Commissione regionale paritetica, denominata Collegio Arbitrale, prevista dall'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23/03/2005 e smi;

2.   di conferire, fino alla definizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, l'incarico di componente del Collegio Arbitrale ai sotto riportati nominativi:

  • avv. BRAGADIN Alvise, Presidente,
  • dott.ssa CARRARO Daniela, componente titolare per la parte pubblica,
    dott. GIRARDI Pietro, componente supplente per la parte pubblica,
  • avv. CATTARIN Amleto, componente titolare per la parte pubblica,
    avv. VIGATO Giacomo, componente supplente per la parte pubblica,
  • dott. COSTA Claudio, componente titolare per la parte pubblica,
    avv. BOTTEON Franco, componente supplente per la parte pubblica,
  • dr. RIGO Stefano, componente titolare di nomina sindacale,
    dr. CRISARA' Domenico, componente supplente di nomina sindacale,
  • dr. VILLANI Elena, componente titolare di nomina sindacale,
    dr. TARAKDJIAN Antonio, componente supplente di nomina sindacale,
  • dr. MORA Roberto, componente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente,
    dr. SCASSOLA Maurizio, componente supplente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente;

3.   di approvare il documento recante le regole di funzionamento del Collegio Arbitrale e del procedimento cha avanti ad esso si svolge, Allegato A, di cui fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.   di dare atto che, ai sensi della DGR n. 2601 del 7/08/2007, le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in oggetto, sono state trasferite all'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana";

5.   di prevedere che per la partecipazione alle sedute del Collegio Arbitrale:

a)    ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale sia corrisposta un'indennità onnicomprensiva, pro capite e per riunione pari ad Euro 154,94, con oneri a carico dell'Azienda di iscrizione del medico stesso;

b)   al Presidente del Collegio e al componente di nomina ordinistica con funzioni di vicepresidente è corrisposta dalla Regione un'indennità onnicomprensiva e per riunione quantificata in Euro 154,94; qualora il componente di nomina ordinistica con funzioni di vicepresidente sia un medico convenzionato di medicina generale l'indennità è corrisposta dall'Azienda ULSS di iscrizione;

c)    per i componenti di parte pubblica e per il segretario non si prevede la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale svolta in orario di lavoro, tranne quello per lavoro straordinario, per indennità di missione e per rimborso spese di viaggio, se ed in quanto dovuti, a carico delle Aziende UU.LL.SS.SS. di appartenenza per i componenti dipendenti dalle Aziende stesse;

6.   di prendere atto che, trattandosi di indennità corrisposte per lo svolgimento di funzioni non rientranti nelle ipotesi di riduzioni di spesa di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, e s.m.i., non si applicano le riduzioni e le limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

7.   di prevedere che le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di partecipazione al Collegio arbitrale a carico della Regione saranno determinate annualmente a consuntivo, sulla base del riepilogo delle riunioni predisposto dal Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, ed oggetto di specifico impegno di spesa della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, che vi provvederà imputando la spesa al capitolo 3002 del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;

8.   di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie dell'esecuzione del presente atto;

9.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1118_AllegatoA_305500.pdf

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