Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 08 settembre 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1102 del 18 agosto 2015

Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articolo 5 - Programmi d'Azione. Avvio delle procedure per sottoporre la proposta di "Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" alla procedura VAS - Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si dispone l'avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previste ai fini dell'approvazione del "Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati", ai sensi della direttiva 2001/42/CE. Il nuovo "Programma d'Azione", che andrà a disciplinare l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati per il quadriennio 2016-2019, deve essere sottoposto al riesame delle azioni di salvaguardia ambientale ivi contenute per una loro successiva riapprovazione.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, la Regione del Veneto ha per la prima volta approvato il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (Titolo V), in attuazione delle normative nazionali di recepimento della direttiva 91/676/CEE, comunemente denominata "Direttiva Nitrati". Il "Programma d'Azione" disciplina l'uso agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati all'interno di ambiti territoriali particolari, per i quali è stata ritenuta necessaria una regolamentazione di elevata tutela ambientale ai fini della prevenzione e risanamento delle acque superficiali e profonde dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 dalla direttiva citata, il Programma d'Azione deve essere sottoposto a riesame ogni 4 anni, allo scopo di introdurre gli opportuni adeguamenti normativi qualora rilevata la necessità di intensificare le azioni di tutela ambientale.

Nel corso del 2011, al termine del periodo di validità del "Primo Programma d'Azione", la Regione del Veneto - al pari delle Regioni del nord Italia ad alta vocazione zootecnica ed in coordinamento con queste - ha provveduto a mettere in atto tutte le iniziative e le azioni necessarie ad ottemperare all'obbligo della riapprovazione del Programma per il quadriennio successivo, procedendo, nel contempo, alla realizzazione del percorso tecnico e procedurale per l'ottenimento della Deroga Nitrati, volta a consentire alle aziende la distribuzione di effluente zootecnico con quantitativi massimi di azoto superiori a quelli stabiliti, nei termini generali, dalla direttiva 91/676/CEE.

Sia per l'approvazione del "Secondo Programma d'Azione", sia in funzione dell'ottenimento della Deroga Nitrati è stato dunque necessario dare seguito all'obbligo di sottoporre il Programma alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in ottemperanza alla direttiva 2001/42/CE ed in conformità della Parte Seconda, Titoli I e II del decreto legislativo n. 152/2006. Detto obbligo è stato reso esplicito dal pronunciamento della Corte di Giustizia europea di Strasburgo intervenuto con la sentenza del 17 giugno 2010, dove è stato stabilito che: "Un programma d'azione adottato in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell'art. 2, lett. a), di quest'ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell'autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE."

A tale obbligo la Regione del Veneto ha adempiuto attraverso il rigoroso percorso procedurale di Valutazione Ambientale Strategica, che è stato avviato con la DGR 3 agosto 2010, n. 2071, ed è terminato con l'approvazione di tutta la documentazione della "VAS Nitrati" (DGR 26 luglio 2011, n. 1150). Il "Secondo Programma d'Azione", allegato A alla DGR n. 1150/2011, disciplina a tutt'oggi - e per tutta la durata del quadriennio 2012-2015 - l'utilizzo degli effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati ai fini agronomici nelle zone vulnerabili ai nitrati del Veneto.

Va altresì evidenziato che la regolamentazione tecnica della materia da approvare per il prossimo quadriennio 2016-2019, e che vedrà riproposte tutte le opportune azioni di salvaguardia ambientale, deve necessariamente tener conto degli effetti derivati dall'applicazione in Veneto della disciplina vigente, sia per quanto concerne la gestione agronomica, sia per le azioni di tutela ambientale, che per gli aspetti amministrativi. Gli strumenti per la valutazione dei suddetti effetti sono stati individuati nella realizzazione dei monitoraggi sistematici sulle matrici ambientali e - secondo quanto previsto nel "Programma di monitoraggio" della VAS approvata con la DGR n. 1150/2011 - nella valutazione dei dati realizzata nel corso dell'applicazione del "Secondo Programma d'Azione".

A tale scopo va fatto riferimento alle relazioni predisposte per gli anni 2012 e 2013, rappresentate dai "Report di monitoraggio" formalmente approvati con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 149 del 23 dicembre 2013 e con il decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 145 del 15 dicembre 2014, pubblicati sul sito Internet della Regione del Veneto.

Dai report sopra richiamati si può rilevare che gli indicatori ambientali esaminati descrivono un quadro ambientale essenzialmente positivo, sia rispetto agli indici di qualità delle diverse matrici ambientali, e segnatamente della qualità delle acque, sia rispetto agli andamenti tendenziali del biennio.

Ciò lascerebbe prevedere che per il Veneto potrebbe essere riconfermata nel suo impianto complessivo - per il prossimo quadriennio 2016-2019 - la disciplina attualmente vigente, senza dunque dover accrescere l'intensità degli impegni gestionali a carico delle azienda agricole, fatta naturalmente salva la necessità di intervenire nella puntualizzazione di quegli aspetti tecnici o amministrativi che hanno rivelato, nel corso del periodo di applicazione del Programma d'Azione 2012-2015, dei margini di perfezionamento o di più coerente inclusione nell'ambito della disciplina sull'uso dei fertilizzanti azotati in agricoltura, e tra questi l'uso degli effluenti zootecnici.

Scenari parzialmente mutati si possono tuttavia presentare, nei prossimi mesi, qualora venisse definitivamente approvato lo schema di decreto ministeriale, predisposto per modificare il DM 7 aprile 2006. Con tale decreto si andrebbe a definire con maggiore dettaglio la nozione di "digestato", regolamentandone nel contempo l'uso agronomico. In funzione di tale uso occorre fare presente che nella disciplina specifica della Regione del Veneto, così come in quella di altre Regioni, l'utilizzo agronomico è già ammesso quando le matrici trattate nell'ambito del processo di digestione anaerobica comprendono effluenti di allevamento e prodotti di origine agricola. Eventuali modifiche apportate dal nuovo decreto ministeriale secondo lo schema approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 novembre 2014 non modificherebbero i criteri che governano l'uso agronomico del digestato o le prescrizioni di salvaguardia ambientale ed igienico-sanitaria a cui l'impiego agronomico di tale materiale deve essere assoggettato.

Tutto ciò considerato, va opportunamente evidenziato come la tempistica preventivata per le attività in argomento dovrà considerare, quale obiettivo fondamentale, il completamento della revisione della disciplina regionale specifica e quindi l'approvazione entro la fine del corrente anno del "Terzo Programma d'Azione" regionale valido per il periodo 2016-2019.

Per le suddette finalità si individuano nella Sezione Agroambiente della Regione del Veneto l'Autorità procedente e nella Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) della Regione del Veneto l'Autorità competente ai fini dello svolgimento della procedura di VAS.

Con il presente atto, pertanto, la Giunta regionale del Veneto dispone l'avvio dell'iter amministrativo connesso al pronunciamento sulla Valutazione Ambientale Strategica da parte delle Istituzioni competenti, dando mandato al Direttore della Sezione Agroambiente di avviare con urgenza le procedure pertinenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda la Parte II, Titoli I e II;

VISTA la DGR 24 ottobre 2006, n. 3262, "Attuazione direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la valutazione ambientale strategica. Procedure e modalità operative. Revoca DGR n. 2961 del 27.9.2006 e riadozione";

VISTA la DGR 31 marzo 2009, n. 791, "Adeguamento delle procedure di valutazione ambientale strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto 'Codice ambiente', approvata dal D. Lgs. n. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali";

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull'utilizzazione degli effluenti di allevamento;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, "DGR 7 agosto 2007, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, con oggetto "Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato";

VISTO l'allegato A al DDR n. 149 del 23 dicembre 2013, "Report di monitoraggio 2012 - VAS Nitrati", che costituisce il primo rapporto elaborato ai fini del monitoraggio ambientale, in applicazione di quanto previsto dall'allegato B alla DGR n. 1150/2011 (Rapporto ambientale);

VISTA la DGR 9 dicembre 2014, con oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997 e successive modifiche integrazione. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTO l'allegato A al DDR n. 145 del 15 dicembre 2014, "Report di monitoraggio 2013 - VAS Nitrati", secondo rapporto di aggiornamento del monitoraggio ambientale;

VISTA la DGR 24 febbraio 2015, n. 224, "Direttiva 91/676/CEE, dell'allegato III, punto 2, terzo comma. Decisione 2011/721/UE, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Valutazioni sul quadriennio 2016-2019", con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di non attivare la procedura per la richiesta di nuova deroga alla direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), per il quadriennio 2016-2019;

VISTA la nota della Sezione Agroambiente del 29 giugno 2015, prot. n. 266541, con la quale si chiedono ai responsabili della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Autorità competente in matteria di procedure VAS regionali - indicazioni sulla procedura da adottare il riesame del Programma d'Azione vigente ai fini dell'approvazione del "Terzo Programma d'Azione" del Veneto, per il periodo 2016-2019;

VISTA la nota della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) del 6 luglio 2015, prot. n. 277508, nella quale si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VAS e si evidenzia "... la necessità che dovranno essere valutati gli effetti rispetto alle azioni previste dal piano vigente e conseguentemente i potenziali effetti anche cumulativi, del nuovo piano sullo stato dell'ambiente";

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di procedere all'avvio di tutti gli adempimenti finalizzati a sottoporre il "Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" alla VAS - Valutazione Ambientale Strategica, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia, d'intesa con le indicazioni operative che potranno essere individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito della fase di concertazione con la DG Environment della Commissione europea;
  3. di individuare l'Autorità procedente nella Sezione Agroambiente della Regione del Veneto;
  4. di individuare l'Autorità competente nella Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) della Regione del Veneto;
  5. di dare mandato al Direttore della Sezione Agroambiente, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, dell'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro