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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 04 settembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 18 agosto 2015

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante: "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari del 7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88".

Note per la trasparenza

La delibera prevede le linee guida per il controllo ufficiale delle diverse fattispecie di laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari, di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 84 del 7 maggio 2015, a completamento di quanto prevede il precedente Accordo dell'8 luglio 2010, Rep. Atti n. 78, già recepito con DGR n. 871/2011.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

In particolare l'articolo 17 del predetto Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e verificare nelle imprese da essi controllate che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Il Regolamento CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'articolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo.

Il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

La Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) stabilisce all'articolo 40, comma 2 che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norme UNI CEI ISO/IEC 17011 ed, al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2009 designa "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

L'Accordo, sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel corso della seduta dell'08 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/2010) reca le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";

L'articolo 6, comma 2, del suddetto Accordo, prevede il rinvio ad un successivo accordo della definizione delle modalità di verifica.

La proposta di accordo indicata in oggetto è stata inviata alla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota pervenuta in data 27 aprile 2015.

La Regione del Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, con nota datata 6 maggio 2015, ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta in oggetto.

Acquisito nel corso della seduta della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2015, l'assenso del governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015).

La Regione del Veneto, sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene necessario recepire con il presente provvedimento, i contenuti del citato Accordo dell'7 maggio 2015, al fine di consentire in modo uniforme sul territorio regionale e nazionale il controllo ufficiale sui laboratori interessati dall'Accordo medesimo (Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015), in particolare su quelli di cui alla D.G.R.V. n. 871/2011 che risultano iscritti nell'elenco Regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo per soggetti giuridici diversi, di cui ai successivi Decreti in materia, dei Dirigenti Regionali della Direzione Prevenzione, dell'Unità di Progetto Veterinaria, dell'Unità di Progetto Veterinaria e Sicurezza Alimentare e del Direttore della Sezione Veterinaria Sicurezza Alimentare, della Regione del Veneto, da ultimo il n. 37 del 16 aprile 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e n. 765/2008, loro modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 88/2009;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2009;

VISTO il precedente Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" (Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010);

VISTA la D.G.R.V. n. 871/2011;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n 37 del 16 aprile 2015;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari dell'7 maggio 2015. (Rep.Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015). Legge 7 luglio 2009, n. 88.

delibera

1.   di recepire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il sotto riportato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, costituito dall'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e avente per oggetto: "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari dell'7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88".

2.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.    di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto all'esecuzione del presente atto e all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in merito;

4.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1098_AllegatoA_305387.pdf

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