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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 04 settembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1095 del 18 agosto 2015

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni.

Note per la trasparenza

La Delibera, nelle more dell'entrata in vigore dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26, proroga la validità dell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati di cui all'Allegato A alla DGR 179/2014, come modificato dalla DGR 2059/2014, inserendovi i soggetti che hanno maturato il requisito previsto in sede di prima applicazione. Definisce inoltre le modalità per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Al fine di dare attuazione alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26 la Giunta Regionale con la deliberazione 179 del 27 febbraio 2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività, rimandando ad un separato atto l'adempimento previsto al comma 2 dell'art. 3 della Legge in oggetto, che ha demandato alla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, l'individuazione dei requisiti per l'accreditamento.

Successivamente, con la deliberazione n. 2059 del 3 novembre 2014, la Giunta Regionale, prendendo atto che con il Decreto Legislativo 20 settembre 2012, n. 178, dal 1 gennaio 2014, le funzioni della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto pubblico, sono state trasferite alla Associazione della Croce Rossa Italiana, ha modificato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, inserendovi tutti i Comitati di tale nuova Associazione.

Con la Deliberazione 187/CR del 19 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha approvato i requisiti per l'accreditamento, come previsto al comma 2 dell'art. 3 della Legge in oggetto, richiedendo il relativo parere alla Commissione consiliare competente.

L'art. 4, comma 3, della L.R. 26/2012 prevede che l'elenco regionale dei soggetti accreditati sia aggiornato annualmente inserendovi i soggetti che soddisfano i requisiti previsti per l'accreditamento. Atteso che è trascorso un anno dall'approvazione di tale elenco, in attesa del recepimento del parere della Commissione consiliare competente e dell'approvazione definitiva dei requisiti, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio, si ritiene opportuno provvedere a tale aggiornamento inserendo nell'elenco gli ulteriori soggetti che hanno maturato il requisito di aver svolto l'attività di trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende sanitarie, come previsto dall'art. 4, comma 1 della citata L.R. 26/2012.

A tal fine il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) ha effettuato, tramite le Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto, giusta nota di richiesta prot. CREU 09/2015, una ricognizione delle convenzioni e dei contratti in essere per individuare tutti i soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende stesse non compresi tra quelli inseriti nell'elenco approvato con la DGR 179/2014.

A seguito di tale attività è stato predisposto il nuovo elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, di cui all'Allegato A, del quale si propone l'approvazione come parte integrante del presente provvedimento.

In previsione della prossima entrata in vigore dei requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, si ritiene opportuno stabilire che i soggetti inseriti in tale elenco debbano presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione di tali requisiti, la domanda di accreditamento definitivo, pena l'esclusione dall'elenco stesso.

Per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1080 del 22 maggio 2007, si evidenzia che dalla fine dell'anno 2014 sono giunte alla scadenza quinquennale di validità le prime autorizzazioni rilasciate nell'anno 2009, e che pertanto i soggetti già autorizzati devono presentare domanda di rinnovo. A tale proposito si reputa opportuno proporre quale modalità operativa per ottenere conferma della permanenza dei requisiti il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 DPR n. 445/2000, a valere esclusivamente per le strutture per le quali i requisiti non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione all'esercizio, fatti salvi gli adempimenti posti in essere in esecuzione della normativa in materia di sicurezza degli impianti e/o di settore, e non sia venuta meno la disponibilità delle relative professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari al loro svolgimento.

In tali casi, il titolare del provvedimento di autorizzazione dovrà presentare, unitamente all'istanza di rinnovo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'Allegato B, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante.La domanda di rinnovo dell'autorizzazione e la dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni sopra richiamate determinano la proroga della durata dell'autorizzazione all'esercizio sino all'effettuazione, da parte dei competenti uffici, della verifica di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002. I competenti uffici dovranno sottoporre a verifica tutte le strutture che presentano domanda di rinnovo; nel team multidisciplinare che effettua la verifica deve essere obbligatoriamente presente il Direttore della Centrale Operativa del Servizio Urgenza Emergenza Medica competente per territorio; il verbale della verifica deve essere redatto sulla modulistica all'uopo predisposta del CREU, che dovrà successivamente esprimere il parere tecnico finale sullo stesso.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

VISTA la Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo 460/1997;

VISTE le Deliberazioni n. 1080 del 22/5/2007, n. 1667 del 18/10/ 2011, n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 2059 del 3/11/2014 e n. 187/CR del 29/11/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 27 luglio 2012, n. 26, la proroga e l'integrazione dell'elenco dei soggetti già autorizzati che svolgono l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, quale sostitutivo dell'Allegato B alla DGR 2059/2014;
  2. di stabilire che i soggetti provvisoriamente accreditati debbano presentare domanda di accreditamento definitivo entro 90 giorni dal provvedimento definitivo di adozione da parte della Giunta Regionale dei requisiti per l'accreditamento di cui all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 26/4/2012, n. 26, pena l'esclusione dall'elenco stesso;
  3. di stabilire che il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di cui alla Deliberazione 1080 del 22/5/2007, avvenga a seguito di domanda corredata da autocertificazione del mantenimento dei requisiti previsti e che siano sottoposte a visita di verifica tutte le strutture, con le modalità descritte in premessa;
  4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente deliberazione;
  5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1095_AllegatoA_305314.pdf
1095_AllegatoB_305314.pdf

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