Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 08 settembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1093 del 18 agosto 2015

Diniego di accreditamento istituzionale per l'anno 2015 sulle istanze pervenute nel 2014 da strutture sanitarie private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale. L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esprime il diniego di accreditamento istituzionale per l'anno 2015 sulle istanze pervenute nel 2014 da parte di erogatori sanitari privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale, in quanto carenti delle condizioni preliminari richieste dalla L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

Estremi dei principali documenti istruttori:
istanze di accreditamento: agli atti;
pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S: agli atti;
resoconto verbale delle sedute della Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) del 31.7.2014 e del 4.9.2014 prot. reg. 373221 del 5.9.2014;
Parere della Quinta commissione consiliare n. 620 seduta 143 del 23.10.2014;
DGR n. 2313 del 9.12.2014;
comunicazioni regionali di preavviso di rigetto: agli atti
osservazioni e richieste di chiarimento pervenute dagli interessati sui preavvisi di rigetto: agli atti.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

La Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 2 "Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" ha introdotto l'art. 17 bis della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22, definendo la procedura per l'accreditamento istituzionale di nuovi erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Il procedimento così individuato, prevede che, preliminarmente al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale adottato dalla Giunta regionale, intervengano, esprimendo il loro parere, i Direttori Generali della Aziende Ulss interessate e, successivamente alla conclusione dell'istruttoria, si esprima la Quinta Commissione consiliare.

Con DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2" è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della Legge Regionale n. 22/02, con cui sono stati codificati gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

L'elenco delle domande, redatto alla luce delle indicazioni procedimentali suesposte è stato sottoposto all'attenzione della Quinta Commissione consiliare, preso atto delle domande di accreditamento inserite nell'elenco di cui all'allegato A del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 29 maggio 2014 e delle ulteriori domande comunque ammesse all'istruttoria.

Per ciascuna struttura è stato riportato il parere di coerenza con le scelte della programmazione attuativa locale espresso dal Direttore Generale della competente Azienda U.l.s.s. alla luce dei criteri di valutazione contenuti nella DGR n. 981 del 17.5.2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22", riproposto anche in sede di Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 31.7.2014.

E' stato altresì riportato il parere di coerenza alle scelte di programmazione sanitaria regionale, previsto dall'art. 16 lett. b) della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 come da verbale della seduta CRITE del 4.9.2014 prot. reg. 373221 del 5.9.2014, anche alla luce dei pareri delle Aziende U.l.s.s.

Come previsto dall'art. 17 bis, comma 6, lett. c, Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22, l'elenco redatto secondo i predetti criteri, parte integrante della Deliberazione n. 144/CR/2014, è stato trasmesso alla Quinta Commissione consiliare per l'espressione del parere di competenza.

La Quinta Commissione consiliare, ha esaminato la Deliberazione n. 144/Cr del 14.10.2014 e nella seduta n. 143 del 23.10.2014 ha espresso parere favorevole sulle risultanze istruttorie.

La Giunta regionale ha preso atto dell'intero procedimento con la DGR n. 2313 del 9.12.2014 "Elenco domande di nuovo accreditamento istituzionale o di estensione di accreditamento istituzionale presentate a valere dall'anno 2015 da erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Deliberazione n. 144 CR del 14 ottobre 2014. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22."; in detta delibera, tra l'altro, ha disposto di procedere, previa definizione del relativo iter istruttorio, "al diniego del rilascio del nuovo accreditamento, riepilogativo delle posizioni per le quali non risulteranno sussistere le condizioni prescritte dalla normativa vigente".

Alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riepilogate, alle strutture di cui all'Allegato A al presente provvedimento, è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, alla luce della carenza delle condizioni preliminari prescritte dalla lr 22/2002 e, in particolare, della non coerenza delle istanze con la programmazione sanitaria.

Nessuna delle osservazioni pervenute da parte delle strutture interessate è risultata utile a modificare le risultanze istruttorie comunicate alle stesse e a ritenere coerente con la programmazione le istanze in esame; infatti, anche alla luce degli approfondimenti condotti dagli uffici, le osservazioni pervenute si riferiscono a branche specialistiche per le quali nel contesto territoriale di riferimento non è emerso per l'anno 2015 un fabbisogno ulteriore di prestazioni.

Si evidenzia come a supporto dei pareri espressi e riportati nell'allegato A alla DGR 2313/2014 siano stati presi in considerazione sia gli standard di riferimento richiamati al punto G dell'allegato A alla DGR 981 del 17 giugno 2013 che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto di cui alla DGR 1237 del 16 luglio 2013. Con quest'ultimo provvedimento la Regione ha in particolare assegnato, tra gli obiettivi previsti dall'allegato A, l'obiettivo E 2, "Ottimizzazione del numero di prestazioni per abitante", fissando la soglia di 4 prestazioni per abitante (esclusa la branca di Laboratorio). In particolare, inoltre, si è fatto riferimento al valore di riferimento regionale BEST11 che indica la media aritmetica delle 11 Aziende U.l.s.s. con valore più basso (BEST11 = n° prestazioni per 1.000 residenti), dato riferito all'erogazione per l'anno 2013 in strutture sia pubbliche che private del Veneto.

Per le strutture ospedaliere private accreditate, inoltre, vige quanto previsto dalle schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013 anche con riferimento alle richieste di accreditamento riferite alla specialistica ambulatoriale.

Si propone, pertanto, di disporre il diniego di accreditamento istituzionale per l'anno 2015 sulle istanze pervenute nel 2014 da parte di erogatori sanitari privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale elencate nell'Allegato A.

Non è prevista restituzione degli oneri versati essendo il versamento richiesto indipendentemente dall'esito dell'istruttoria.

Si propone, altresì, di espungere dall'elenco approvato con la DGR n. 2313 del 9.12.2014, e quindi da quello approvato con la presente:

-    Centro di Medicina s.r.l. già titolare di accreditamento istituzionale rinnovato con DGR 2462/2013 tale struttura ha avviato il procedimento di rinnovo prima della scadenza prevista;

-    Istituto Piave s.r.l. in quanto risultante già titolare di accreditamento istituzionale rinnovato nel 2013con DGR 2712/2013; infatti, per mero errore materiale, tale struttura ha avviato il procedimento di rinnovo prima della scadenza prevista. Gli oneri già versati, come richiesto da Istituto Piave s.r.l. con nota prot. reg. 151619 del 10.4.2015, saranno considerati utilmente ai fini della domanda di rinnovo dell'accreditamento che dovrà essere ripresentata nel 2016;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 1237 del 16.07.2013 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" - anno 2013".

VISTA la DGR n. 435 del 04.04.2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di presta-zioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2";

VISTA la DGR n. 981 del 17.06.2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22".

VISTA la DGR n. 2313 del 9.12.2014 "Elenco domande di nuovo accreditamento istituzionale o di estensione di accreditamento istituzionale presentate a valere dall'anno 2015 da erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Deliberazione n. 144 CR del 14 ottobre 2014. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. del Veneto agli atti;

VISTO il parere della Parere della Quinta commissione consiliare n. 620 seduta 143 del 23.10.2014;

VISTI i verbali delle sedute della CRITE del 31.7.2014 e del 4.9.2014 prot. reg. 373221 del 5.9.2014;

delibera

1.    di disporre, per l'anno 2015, sulla base di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, il diniego di accreditamento istituzionale sulle istanze pervenute nel 2014 da parte di erogatori sanitari privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale elencate nell'Allegato A, per mancanza della condizione preliminare per il rilascio dell'accreditamento di cui alla lr 16 agosto 2002 n. 22 art. 16 comma 1 lett. b) "coerenza della struttura accreditanda alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale";

2.   di dare atto che in attuazione dell'art. 19 comma 2 della lr 22/02 i soggetti inseriti nell'Allegato A potranno presentare domanda di accreditamento entro il 30 aprile 2016;

3.   di dare atto che non è prevista la restituzione degli oneri versati come previsto dalla DGR 435/2014;

4.   di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

5.   di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;

6.   di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente nonché, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

7.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

8.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1093_AllegatoA_305310.pdf

Torna indietro