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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 25 agosto 2015


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1012 del 04 agosto 2015

Nuovo Polo della salute di Padova - Dgr n. 1391/2014, Dgr n. 1700/2014 e Dgr n. 2292/2014. Dichiarazione di assenza di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto presentata il 30.3.2012 - sentenza Tar Veneto n. 588 del 25.5.2015 di accoglimento del ricorso di Finanza e progetti spa - valutazioni e iniziative conseguenti ai fini delle prosecuzione del procedimento di realizzazione dell'opera.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione, in merito all'iniziativa di realizzazione del Nuovo Polo della salute di Padova, si dà atto del contenuto della pronuncia del TAR Veneto di annullamento di atti della Regione e del Comune affetti, secondo il Tribunale, da vizio di "difetto di istruttoria e al conseguente difetto di motivazione", si formulano le valutazioni sulla pronuncia medesima e si definiscono le iniziative da assumere a seguito della predetta pronuncia per il riavvio del procedimento di realizzazione dell'importante opera sanitaria.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce per punti quanto segue.

A) Esigenza della nuova opera e le soluzioni realizzative sino alla dichiarazione di non interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti del comma 19 del citato art. 153, d.lgs. 163/06, e dell'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento di finanza di progetto promosso con istanza del 30 marzo 2012; pronuncia di annullamento da parte del TAR Veneto degli atti connessi alla dichiarazione di non interesse pubblico.

 

a) Iniziative della ottava legislatura (2005/2010).

A seguito di richiesta dell'Azienda Ospedaliera di Padova, la quale, sulla base di pluriennali analisi e studi, era pervenuta alla conclusione, formalizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 2006, della necessità della realizzazione di una nuova struttura ospedaliera e della impossibilità, in conseguenza della frammentazione delle strutture edilizie, di una proficua ristrutturazione dell'insediamento esistente in funzione del mantenimento degli standard di eccellenza che connotavano il presidio ospedaliero di via Giustiniani, la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1697 del 5 giugno 2007, sulla base di parere favorevole n. 270 del 15 febbraio 2007 espresso all'unanimità dalla V Commissione del Consiglio Regionale, approvava la modifica della dotazione ospedaliera dell'azienda, di cui alla L.R. n. 39/1993, prevedendo, al punto 5) del dispositivo, la realizzazione di un nuovo ospedale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Con deliberazione n. 4592 del 28 dicembre 2007, la Giunta Regionale del Veneto affidava il coordinamento dell'iter procedurale relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova al Segretario Regionale Sanità e Sociale, incaricandolo della formulazione di una proposta di procedura con la relativa tempistica, da definirsi anche con l'ausilio di qualificati consulenti esterni, che comprendesse un progetto di massima e un'ipotesi di piano finanziario.

A seguito del mandato ricevuto, la Segreteria Regionale Sanità e Sociale ha predisposto il documento preliminare strategico, dal titolo "Il nuovo polo della salute di Padova - Documento Preliminare Strategico", in sintesi denominato PATAVIUM, che individuava, come elementi fondamentali della nuova struttura ospedaliera di eccellenza, una capacità di 2000 posti letto equivalenti (comprensivi degli spazi destinati a ricerca e didattica), una superficie coperta di mq. 380.000 e un costo complessivo, per la sola strutura, di circa €. 1.250.000.000.

Con deliberazione n. 3918, del 16 dicembre 2008 la Giunta Regionale del Veneto approvava il suddetto documento ed assegnava al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'incarico di predisporre una bozza di accordo di programma fra gli Enti interessati, e cioè la Regione del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Padova, di seguito "Enti sottoscrittori", ai fini del perfezionamento dell'iter amministrativo.

In data 29 gennaio 2010 veniva presentata alla Regione, da Bovis Lend Lease Limited, società con sede legale nel Regno Unito, una proposta di finanza di progetto per la realizzazione del nuovo ospedale.

In data 23 marzo 2010 veniva sottoscritto da Regione del Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Università degli Studi di Padova, Comune di Padova, Provincia di Padova ed Istituto Oncologico Veneto un documento che impegnava le parti all'attuazione del nuovo polo della salute di Padova secondo gli indirizzi delineati nel progetto Patavium, documento approvato dalla Giunta regionale con DGR 903/10.

 

b) Iniziative della nona legislatura (2010/2015).

Con deliberazione di Giunta del 3 agosto 2011, n. 1367, la Giunta regionale dava atto dell'intervenuta radicale modifica dello scenario influente sulle scelte relative ai connotati qualitativi e quantitativi della nuova struttura, con conseguente superamento del modello Patavium ipotizzato nella precedente legislatura e in specie il forte ridimensionamento della soluzione di progetto ed avviava l'iter per la realizzazione del nuovo Ospedale di Padova prendendo atto dei contenuti del documento denominato "Piano di fattibilità per il nuovo ospedale di Padova" - di seguito "Piano di fattibilità" - e decidendo di sottoporre tale documento ai menzionati "Enti sottoscrittori" .

In data 30 marzo 2012, perveniva alla Regione del Veneto una "Proposta di inserimento nella programmazione triennale di opere - ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova" in area sita presso il Casello di Padova Ovest - di seguito "Proposta" - da parte di Finanza e Progetti S.p.A..

Con DGR 12 giugno 2012, n. 1131, veniva approvato un Documento integrativo allo "Studio di fattibilità" sopra richiamato, e venivano -tra l'altro- individuate le modalità per l'avvio della valutazione di pubblico interesse di detta Proposta attraverso l'affidamento della valutazione predetta ad una commissione congiunta Regione del Veneto-Azienda Ospedaliera, che doveva valutare l'interesse pubblico facendo riferimento, nel corso dell'istruttoria, principalmente al "Piano di fattibilità per il nuovo ospedale di Padova" di cui alla DGR n. 1367 2011 e al "documento integrativo" approvato con la medesima DGR n. 1131/12, il Patto per la Salute 2010 - 2012, sottoscritto in data 3 dicembre 2009, il Piano socio sanitario regionale per il triennio 2012/2014, di cui al p.d.l. approvato con il provvedimento DDL n. 15 del 26 luglio 2011.

La Commissione congiunta Regione del Veneto-Azienda Ospedaliera di Padova, istituita dal Segretario regionale per la Sanità - sentito il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova - con Decreto n. 126 del 17/7/2012, redigeva la propria relazione istruttoria - di seguito "Relazione" -, nella quale si evidenziava che non emergevano criticità o elementi tali da sconsigliare di proseguire nella valutazione di pubblico interesse ex art. 153, cc. 19 e 20, del D. Lgs. n. 163/2006 da parte del soggetto a ciò preposto e che, pur con alcuni rilievi, la Proposta, che indicava nell'area sita presso il Casello di Padova Ovest la localizzazione del nuovo ospedale, interpretava in modo apprezzabile le esigenze rappresentate dal "Piano di fattibilità per il nuovo ospedale di Padova" di cui alla DGR n. 1367/2011, così come integrato dalla DGR 1131/2012, e appariva coerente con il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con L.R. 23/2012 e con il Patto per la salute per gli anni 2010-2012.

In data 7 dicembre 2012 la Relazione veniva condivisa con il Comitato Scientifico Integrato, che prendeva atto dell'attività svolta dalla sopracitata Commissione congiunta Regione del Veneto-Azienda Ospedaliera di Padova al fine della prosecuzione dell'iter di predisposizione della bozza di Accordo di Programma di cui alla DGR n. 1131/2012.

In data 7 febbraio 2013, il Comitato Scientifico Integrato definiva una bozza di schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova, prodromico alla predisposizione della bozza di Accordo di Programma per la quale era necessario avere precedentemente definito le condizioni che determinano la fattibilità dell'iniziativa e le caratteristiche che deve necessariamente soddisfare il Nuovo Ospedale al fine di poter rispondere in modo adeguato alle esigenze delle quali sono portatori gli Enti coinvolti.

Con DGR n. 481 del 16 aprile 2013 veniva approvato lo schema di "Accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova" (di seguito "Accordo") redatto dal Comitato Scientifico Integrato ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, autorizzando il Presidente della Regione, o un suo delegato, alla sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula.

In data 2 luglio 2013, presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, i legali rappresentanti degli "Enti sottoscrittori", firmavano l'Accordo predisposto per la piena attuazione alla realizzazione del nuovo Polo della salute di Padova, secondo le modalità fissate nella DGR n. 1131/2012.

Nell'accordo si dava atto, tra l'altro, dell'assenso di tutte le parti, incluso il Comune di Padova, alla localizzazione dell'opera in area sita presso il casello di Padova Ovest, già individuata nel P.A.T.I. dei Comuni del Padovano. Il Comune di Padova assumeva, fra gli altri obblighi, anche l'impegno di adottare apposite varianti urbanistiche finalizzate - nel contesto della fattibilità dell'iniziativa - a valorizzare gli immobili siti nell'attuale sede ospedaliera di via Giustiniani e destinati alla dismissione a fronte della realizzazione della nuova struttura sanitaria presso il Casello di Padova Ovest.

Con DGR n. 1169 del 5 luglio 2013 si prendeva atto della stipula dell'Accordo e, in forza dell'articolo 8 di detto Accordo, l'Azienda Ospedaliera di Padova veniva indicata come Stazione Appaltante per quanto riguarda il prosieguo dell'espletamento delle procedure di valutazione in essere ai sensi dell'art. 153, commi 19 e 20, del D. Lgs. n. 163/2006. Veniva inoltre istituito il Comitato di coordinamento previsto dal sopra riportato art. 9 dell'Accordo ex articolo 15 della legge n.241/1990, che veniva composto da un rappresentante per ogni Ente Sottoscrittore e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Il Comitato di Coordinamento si insediava nella seduta del 14 gennaio 2014, nella quale venivano in particolare analizzate le problematiche relative al procedimento amministrativo volto alla realizzazione del nuovo ospedale e, dato atto dell'avvenuta variazione delle schede ospedaliere e dell'avvio dei lavori della CRITE relativi alla valutazione della conformità della Proposta di progetto di finanza presentata il 30.3.2012, alla programmazione sanitaria, venivano evidenziati gli adempimenti urgenti tra quelli fissati nell'articolo 4 "Oggetto ed azioni" del Preaccordo, adempimenti urgenti individuati in quelli di cui ai punti 4.3 e 4.5 dell'accordo.

Il medesimo Comitato si riuniva, inoltre, l'11 febbraio 2014, nella quale seduta venivano esaminate le problematiche relative alla sistemazione idraulica dell'area di localizzazione del nuovo ospedale e alla viabilità di accesso all'area medesima nonché alla valorizzazione degli immobili della struttura sanitaria attuale, rispetto al quale tema veniva disposta la costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi delle relative tematiche specifiche.

A fronte di prese di posizioni assunte dal Sindaco di Padova, eletto nella tornata elettorale completatasi con il 9 giugno 2014, contrarie alla realizzazione di un nuovo ospedale nell'area individuata nel PATI nei pressi del casello di Padova Ovest e favorevoli alla soluzione della realizzazione di un nuovo ospedale nel sito attuale, prese di posizione che si palesavano come contrastanti con gli impegni assunti dal Comune nell'ambito dell'Accordo del 2 luglio 2013 e in precedenti e successivi atti, il Presidente della Regione - premesso che con nota n. prot. 255814 del 13 giugno 2014, a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, la nuova Amministrazione comunale veniva immediatamente aggiornata sul percorso amministrativo svoltosi in relazione all'iter realizzativo del nuovo ospedale - con nota n. prot. 288102 del 4 luglio 2014 convocava, per il 28 luglio 2014, una riunione del Comitato di coordinamento per l'esame delle problematiche insorte

Si svolgeva, quindi, in data 28 luglio 2014, sotto la direzione del Presidente della Regione e presenti tutti i Rappresentanti degli Enti sottoscrittori, la suddetta seduta del Comitato di coordinamento, nella quale il Sindaco di Padova dichiarava formalmente che la nuova Amministrazione era favorevole esclusivamente alla soluzione della realizzazione di un nuovo ospedale nell'attuale ambito ospedaliero di via Giustiniani, mentre i rappresentanti degli altri Enti confermavano la volontà di dare attuazione all'accordo del 2.7.2013.

Con DGR n. 1391 del 5 agosto 2014, la Giunta regionale prendeva atto dell'esito della riunione del Comitato di Coordinamento ed in particolare della presa di posizione del Comune, contraria alla localizzazione di un nuovo ospedale nell'area sita presso il casello di Padova Ovest, ed esprimeva adesione alla dichiarazione formulata dal Presidente della impossibilità della prosecuzione dei lavori del Comitato di Coordinamento in conseguenza della predetta posizione del Comune di Padova, riservandosi di assumere le opportune determinazioni conseguenti al quadro fattuale descritto, alla luce dei pareri di qualificati legali esterni e dell'Avvocatura regionale.

Con DGR n. 1700 del 15 settembre 2014, la Giunta Regionale nel dare atto che, rebus sic stantibus e ove il Comune non rivedesse la sua posizione adempiendo agli obblighi assunti inter alia con la sottoscrizione dell'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990, il procedimento avviato con la presentazione della Proposta doveva essere concluso con una dichiarazione di non pubblico interesse dava mandato al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione e al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova di provvedere con massima sollecitudine alla comunicazione di diffida, concedendo al comune di Padova quindici giorni per l'adempimento e riservando all'esito della diffida ogni iniziativa come da DGR 1391/14.

Il 22 settembre 2014 la predetta diffida veniva quindi trasmessa al Comune di Padova.

Nelle more della scadenza del termine concesso e precisamente in data 23 settembre 2014, il Comune di Padova trasmetteva al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione la deliberazione n. 500 del 23 settembre 2014 con cui la Giunta Comunale aveva deliberato di dare mandato al Sindaco di rinegoziare con gli Enti Sottoscrittori l'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 del 2 luglio 2013, ritenendo necessario che "il nuovo ospedale venga realizzato sull'area attualmente occupata dalle strutture esistenti".

Con nota del 7 ottobre 2014, il Sindaco del Comune di Padova, in risposta all'atto di diffida inviato in data 22 settembre 2014, chiedeva agli Enti sottoscrittori dell'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 del 2 luglio 2013, "la disponibilità a rinegoziare" il predetto accordo, così confermando la propria volontà, già chiaramente espressa con gli atti sopra richiamati, di non adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo, definito infatti come "non più idoneo a perseguire l'interesse pubblico generale attuale".

Con DGR n. 1907 del 14 ottobre 2014, la Regione, nel rilevare che il Comune di Padova aveva manifestato la volontà di non adempiere agli obblighi dal medesimo assunti da ultimo con la sottoscrizione dell'accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 e che tale presa di posizione del Comune, pur attenendo in via diretta agli accordi intercorsi tra gli enti interessati alla realizzazione dell'opera, incideva direttamente anche sul procedimento ex art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto la valutazione della proposta di finanza di progetto presentata da Finanza e Progetti S.p.A., rendendo la stessa non di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti del comma 19 del citato art. 153, d.lgs. 163/06, dichiarava l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento di finanza di progetto promosso con istanza del 30.3.2012 e dichiarava chiuso il procedimento medesimo.

Con DGR n. 2292 del 27 novembre 2014, la Regione ha dato atto che, a seguito della presa di posizione del Comune di Padova già sopra evidenziata, l'attuazione dell'accordo del 2.7.2013 era divenuta impossibile, con conseguente cessazione di ogni adempimento attuativo comunque connesso al predetto accordo e agli atti collegati, e che la Regione, quale ente di programmazione in materia sanitaria, avrebbe formulato un nuovo accordo ex art. 15 l. 241/90 per la realizzazione del Policlinico Ospedaliero di Padova in conformità alla programmazione regionale sanitaria, affidandone alla Segreteria Generale della programmazione l'elaborazione, e ha inoltre dichiarato la competenza dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla realizzazione dell'opera, anche per quanto riguarda la scelta del sito, da esercitarsi tenendo conto dell'elaborato, depositato agli atti, della commissione di studio appositamente nominata dell'Azienda Ospedaliera di Padova, salvo quanto stabilirà l'eventuale accordo ex art. 15 l. 241/90 e fatto salvo il potere programmatorio e di vigilanza nonché di apporto finanziario della Regione, dovendosi tener conto della configurazione qualitativa e quantitativa dell'opera quale risultante, salvi i necessari adeguamenti e aggiornamenti, dalla programmazione regionale e, in particolare, dagli elaborati approvati con le DDGGRR nn. 1367/11, 1131/12 e 2122/13.

 

c) sentenza TAR Veneto n. 588 del 25 maggio 2015.

A seguito di ricorso n. 1367/14 proposto avanti al TAR Veneto da Finanza e Progetti spa contro la Regione del Veneto, Comune di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, e nei confronti dell'Istituto Oncologico Veneto (I.R.C.C.S.), con sentenza n. 588 del 25 maggio 2015, venivano annullati gli atti con i quali il Comune di Padova aveva assunto la nuova posizione in ordine alla localizzazione della struttura ospedaliera, cioè la DCC. N. 500/2014, e, a mezzo della quale la Regione, prendendo atto della posizione assunta dal Comune, contraria alla realizzazione del polo della salute nel sito di Padova Ovest, aveva conseguentemente dichiarato non di interesse pubblico la proposta di finanza di progetto che contemplava l'opera nel sito suddetto.

Rilevava in particolare il TAR che, a fronte del ripensamento operato dal Comune di Padova sul tema della localizzazione del nuovo ospedale, motivato, per quanto emergeva dalla DCC n. 500/14, in relazione a problematiche di carattere idrogeologico legate a timori di allagamenti del sito di Padova Ovest, e di natura spiccatamente urbanistica, connesse alla esigenza di non svuotare sotto il profilo delle funzioni e quindi delle presenze insediative l'area di attuale insistenza dell'ospedale, le amministrazioni coinvolte dovevano, per poter interrompere legittimamente il procedimento, valutare l'idoneità delle soluzioni offerte dal proponente rispetto alle problematiche suddette e valutare le soluzioni in contraddittorio con il proponente medesimo.

Afferma, in specie, il Tribunale che "Nelle delibere comunali e regionali impugnate non risultano ... essere state effettuate, ai fini della definitiva e legittima interruzione del procedimento volto alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera sull'Area di Padova Ovest oggetto di ripensamento comunale, le dovute valutazioni di competenza - da svolgersi anche attraverso l'attivazione dei medesimi o altri strumenti concertativi precedentemente posti in essere tra gli enti coinvolti nel descritto iter procedurale - in ordine all'idoneità degli accorgimenti tecnici proposti dalla società ricorrente al fine di proteggere il futuro polo ospedaliero dai rischi idrogeologici insistenti sull'area predetta, nonché in relazione alla rilevata frammentazione e alla conseguente irrazionalità distributiva delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca, indotte dalla attuale dislocazione delle strutture sanitarie e all'eventualità di un loro diverso e più confacente utilizzo, scongiurando così il prospettato impoverimento del tessuto urbano locale; valutazioni, queste, che dovrebbero nondimeno beneficiare anche del contributo della società promotrice del progetto originario, affinché questa possa eventualmente proporre soluzioni maggiormente aderenti ai più recenti indirizzi espressi dall'amministrazione comunale, nell'ottica del conseguimento degli stessi o maggiori risparmi di gestione che il Comune di Padova vorrebbe realizzare a mezzo di soluzioni allocative diverse da quelle oggetto dell'accordo di programma stipulato in data 2 luglio 2013.

Osserva, infatti, il Collegio "che in tema di procedimenti amministrativi complessi, coinvolgenti una pluralità di amministrazioni e d'interessi pubblici diversamente allocati a livello territoriale e funzionale, ed in relazione ai quali i soggetti a vario titolo coinvolti abbiano raggiunto un'intesa di massima, l'eventuale successivo dissenso, espresso anche da una soltanto delle amministrazioni interessate, affinché non si ponga in contrasto con il principio di leale collaborazione e con il legittimo affidamento ingenerato non soltanto nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte, ma anche nei soggetti privati facenti parte dell'intesa precedentemente raggiunta, deve per quanto possibile essere accompagnato, in sede istruttoria, dalle valutazioni e/o determinazioni di competenza di tutti i soggetti pubblici facenti parte dell'accordo programmatico oggetto di ripensamento, affinché il dissenso stesso, sia manifestato dopo una completa ed esaustiva ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati sottesi all'accordo stesso, sicché nessuno di questi venga eccessivamente o irragionevolmente compromesso rispetto all'assetto originariamente concordato.

Ciò non risulta essersi verificato nel caso di specie, avendo invero il Comune di Padova manifestato il proprio ripensamento rispetto alla soluzione originariamente concordata, senza aver svolto alcuna consultazione con le altre parti coinvolte e, in particolare, della Regione Veneto la quale, dal canto suo, si è soltanto limitata a prendere atto di tale ripensamento, senza svolgere alcuna considerazione quantomeno sotto i profili di propria competenza".

Il Tribunale respingeva, peraltro, la domanda di risarcimento del danno "posto che in sede di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per difetto d'istruttoria e di motivazione, l'accertamento di tali illegittimità può condurre soltanto al riesame dell'atto medesimo, senza alcun accertamento circa la spettanza, con valutazione ora per allora, del bene della vita cui la ricorrente stessa aspira".

La sentenza ad oggi non è stata notificata alla Regione e quindi il termine di impugnazione scade il 25 settembre 2015.

 

B) Riavvio del procedimento a seguito della pronuncia del Tar Veneto n. 588/2015 - linee direttive.

Nel risultare confermata, anche a seguito del provvedimento giudiziale, la competenza, individuata con la DGR n. 2292/14 per profili diversi da quello della individuazione della stazione appaltante, dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla realizzazione dell'opera, inclusa la competenza alla localizzazione, rimanendo al contempo ferma la previsione dell'opera nella programmazione sanitaria regionale e la determinazione della Regione all'espletamento di ogni intervento di sua competenza finalizzato alla realizzazione dell'opera, si pone il problema della impugnazione e/o dell'ottemperanza alla sentenza e, in ogni caso, della individuazione delle iniziative volte alla prosecuzione dell'iter tecnico-amministrativo preordinato al predetto scopo.

La sentenza appare invero per più profili censurabile, in quanto il TAR, nel rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione, non ha considerato - come viene invece illustrato nella DGR n. 1907/14 - che gli atti impugnati adottati dalla Regione prescindono dalle argomentazioni problematiche sollevate dal Comune in quanto si fondano sulla presa d'atto dell'impossibilità di dar seguito al procedimento di finanza di progetto in conseguenza della diversa scelta localizzativa da parte del Comune. La Proposta infatti prevede che la nuova struttura ospedaliera venga realizzata sull'area cd. Padova Ovest.

Va peraltro considerato che l'impugnazione non esimerebbe le amministrazioni, soprattutto se sollecitate con apposite iniziative dal proponente, dal dare attuazione alle statuizioni giudiziali nei termini istruttori e motivazionali sopra circoscritti, potendo essere paralizzato ogni effetto della sentenza anche in pendenza di gravame, esclusivamente da una pronuncia espressa di sospensione, di difficile percorribilità nella fattispecie, in considerazione dell'imposizione contenuta nella stessa di procedere a svolgere la rinnovazione delle attività valutative che hanno sostenuto il provvedimento annullato.

Individuati nei termini di cui sopra i contenuti delle azioni dovute ai fini dell'attuazione delle statuizioni giudiziali in esame, deve ritenersi senz'altro preferibile la soluzione della ottemperanza della sentenza e della rinuncia alla proposizione di gravame, dato che la stessa pone esclusivamente un onere di approfondimento istruttorio e motivazionale in contraddittorio con i soggetti privati, e non imponendo alcun esito predefinito del procedimento di finanza di progetto avviato, che potrebbe chiudersi con una dichiarazione di pubblico interesse ovvero di non pubblico interesse in funzione per l'appunto dell'esito del procedimento valutativo della Proposta ex art. 153, co. 19 del d.lgs n. 163/2006.

A tal fine è prioritario considerare il portato della pronuncia.

La sentenza osserva che nel caso in cui l'annullamento giudiziale di un provvedimento di riesame di un atto amministrativo sia disposto per difetto di istruttoria e motivazione, l'effetto dell'annullamento comporta l'obbligo delle amministrazioni di procedere al "riesame dell'atto medesimo, senza alcun accertamento circa la spettanza, con valutazione ora per allora, del bene della vita cui la ricorrente stessa aspira".

Avendo, per l'appunto, la sentenza menzionata, disposto l'annullamento degli atti impugnati esclusivamente per difetto di motivazione ed istruttoria, ne deriva che la stessa determina esclusivamente l'obbligo delle amministrazioni interessate di operare le valutazioni omesse secondo il TAR, e cioè quelle della problematiche idrauliche della localizzazione di Padova Ovest e del timore di svuotamento urbanistico e funzionale dell'area dell'attuale insistenza dell'Ospedale, mediante coinvolgimento anche del proponente, secondo quanto pure espressamente statuito.

Con la riapertura del procedimento, il riesame delle questioni non adeguatamente considerate può portare ad un loro superamento positivo e quindi ad una conferma della localizzazione del nuovo ospedale sull'area cd. Padova Ovest. In tale caso proseguirebbe l'iter valutativo della Proposta ex art. 153, co. 19 del d.lgs n. 163/2006 che, nel rispetto, inter alia, anche dell'Accordo, potrebbe concludersi con una dichiarazione di pubblico interesse o di non pubblico interesse, in funzione per l'appunto degli esiti del procedimento valutativo. Al contrario, l'integrazione istruttoria ordinata dal TAR potrebbe confermare le criticità sollevate e quindi il procedimento dovrebbe essere chiuso in senso negativo.

Una siffatta rivalutazione degli elementi individuati dalla pronuncia come soggetti a riesame, ed esclusivamente di tali elementi, andrebbe operata, secondo quanto pure espressamente statuito dal TAR e, quindi, quale portato diretto della pronuncia, "anche attraverso l'attivazione dei medesimi o altri strumenti concertativi precedentemente posti in essere tra gli enti coinvolti nel descritto iter procedurale", riferendosi chiaramente il Tribunale all'accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 sottoscritto, come più volte ricordato sopra, il 2 luglio 2013 da Regione del Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Università di Padova e Comune di Padova.

Si evidenzia, al riguardo, più in dettaglio, che il predetto accordo prevede, all'art. 9, la costituzione e l'operatività di un comitato di coordinamento con il compito, tra gli altri, di "individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione del presente Accordo proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione". Dovrebbe, infine, come già sottolineato, essere assicurato il contraddittorio con il proponente prima dell'assunzione delle definitive valutazioni sulle specifiche questioni individuate dal Tar e delle conseguenti decisioni sul prosieguo o meno del procedimento di finanza di progetto.

In tal modo, in conformità alla sentenza, verrebbe soddisfatta l'esigenza dell'Amministrazione regionale di veder svolto in modo imparziale e inconfutabile ogni analitico studio delle problematiche afferenti agli aspetti relativi alla localizzazione dell'opera. Esigenza, peraltro, da perseguire osservando al contempo la possibilità di procedere alla più celere definizione del procedimento, pendente da tempo ormai tale da imporre l'assunzione di appropriate e non rinviabili decisioni.

Tale procedimento costituirebbe ottemperanza alla sentenza e avrebbe un pieno effetto satisfattivo per il proponente, oltre che a fornire l'occasione di un ulteriore, definitivo approfondimento sulle problematiche affrontate con gli atti impugnati.

Va comunque evidenziato che in caso di impugnazione proposta da altre parti resistenti, la Regione valuterà la possibilità di resistere e di proporre a sua volta, eventualmente, appello incidentale finalizzato alla riforma della pronuncia emessa dal TAR.

Si propone, pertanto, di dare esecuzione alla pronuncia, rinunciando alla impugnazione della sentenza e invitando il Presidente della Regione, in veste di coordinatore del Comitato previsto dall'art. 9 dell'accordo ai sensi dell'art. 15 firmato dagli enti interessati il 2 luglio 2013, a promuovere il riesame delle questioni enucleate nella sentenza in discussione nei termini sopra esposti.

In tal senso sono stati acquisiti il parere favorevole dell'Avvocatura Regionale e dell'Avv. Federico Sutti, difensore della Regione nel procedimento giudiziale nel quale è stata emessa la pronuncia.

Sul piano finanziario, si dà atto che eventuali oneri per l'anno 2015 dovuti all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti, in forza dell'eventuale accordo ex art. 15 l. 241/90 o comunque dell'Azienda Ospedaliera di Padova, di adempimenti di natura istruttoria progettuale, contrattuale e amministrativa connessi alla esecuzione della sentenza trovano copertura ai sensi del punto 4 della parte dispositiva della DGR n. 2292/2014.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

-   Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

-   Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

-   Viste le LL.RR. 30 agosto 1993, n. 39, 14 settembre 1994, n. 55 e 56, 7 novembre 2003, n. 27 e 29 giugno 2012, n. 23;

-   Viste le DD.GG.RR. nn. 2369/2009; 1367/2011, 2544/2011, 1131/2012, 2988/2012, 239/2013, 481/2013, 1131/13; 1391/14; 1392/14, 1700/2014; 1907/14; 2292/14;

-   Viste le deliberazioni del Comune di Padova nn. 500/14, 613/14 e 643;

-   Vista la nota del Sindaco del Comune di Padova del 7 ottobre 2014 (protocollo Comune n. 0247452);

-   Vista la sentenza del Tar del Veneto n. 588 del 25 maggio 2015;

-   Vista l'informativa n. 26 del 2015.

delibera

1.   di considerare le premesse parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2.   di dare attuazione alla pronuncia di cui al punto precedente, invitando il Presidente o suo delegato a convocare un incontro del Comitato di coordinamento di cui all'art. 9 dell'accordo ai sensi dell'art. 15 dell'accordo sottoscritto il 2 luglio 2013 tra Regione del Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Università di Padova e Comune di Padova, al fine di dare esecuzione della sentenza del Tar Veneto n. 588/15 e quindi, al fine del riesame da parte delle suddette amministrazioni, con avvalimento del Comitato di coordinamento sopra menzionato, delle questioni individuate nella pronuncia medesima, indicando che la conclusione del procedimento di riesame avverrà nel termine di giorni 90 dalla data dell'incontro del comitato di coordinamento;

3.   di dare, quindi, atto che il riesame di cui alla citata pronuncia del TAR Veneto - da svolgersi attraverso l'attivazione del Comitato di coordinamento rappresentativo degli enti coinvolti nell'iter procedurale e in contraddittorio con la società promotrice del progetto originario - è prettamente afferente alla valutazione dell'idoneità del sito o meno anche in considerazione degli accorgimenti tecnici proposti dalla società ricorrente, al fine di proteggere il futuro polo ospedaliero dai rischi idrogeologici insistenti sull'area predetta, nonché l'impoverimento o meno, con la scelta di tale area, del tessuto urbano locale;

4.   di dare atto che eventuali oneri per l'anno 2015 dovuti all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti in forza dell'eventuale accordo ex art. 15 l. 241/90 o comunque dell'Azienda Ospedaliera di Padova, di adempimenti di natura istruttoria, progettuale, contrattuale comunque connessi all'esecuzione della sentenza del Tar Veneto n. 588/14 trovano copertura ai sensi del punto 4) della parte dispositiva della DGR n. 2292/2014.

5.   di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.

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