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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 01 settembre 2015


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 11 agosto 2015

Contenimento della spesa pubblica. Anno 2015. Integrazione alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si forniscono alle Strutture regionali gli indirizzi operativi per il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei costi, ad integrazione di quelli già forniti con l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011 e con le deliberazioni della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", la Regione del Veneto ha dato attuazione alla disciplina statale in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", rinviando a provvedimenti della Giunta regionale la disciplina puntuale con riferimento a particolari tipologie di spese.

Con informativa n. 12 del 21 giugno 2011 e con deliberazioni n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale ha quindi dettato una disciplina puntuale in ordine alle seguenti spese, prevedendone altresì la loro riduzione rispetto alla spesa impegnata negli anni precedenti:

A)  compensi, gettoni retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
B)  spese relative a studi ed incarichi di consulenza;
C)  spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
D)  spese per sponsorizzazioni;
E)   spese per missioni, anche all'estero;
F)   spese per attività di formazione;
G)  spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi.

Contestualmente a tali provvedimenti, la Giunta regionale ha, altresì, approvato le Direttive annuali per la gestione del Bilancio, fissando il limite di impegnabilità per alcune di dette tipologie di spese nonché i relativi criteri di monitoraggio.

Nel secondo semestre del 2014 è intervenuta ulteriore normativa statale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica rendendo pertanto necessario un aggiornamento delle direttive già emanate, anche al fine di informare le strutture regionali sulle nuove norme ed i relativi effetti per l'amministrazione regionale.

In particolare, ci si riferisce al decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (c.d. Decreto milleproroghe), che ha esteso all'anno 2015 l'applicazione del tetto di spesa per mobili e arredi già previsto per gli anni 2013 e 2014.

Ciò premesso, si rende pertanto necessario aggiornare le direttive di contenimento dei costi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014 di cui si confermano i contenuti come integrati con le seguenti previsioni, che mantengono efficacia fino a diverso e nuovo avviso e che trovano immediata applicazione per quanto riguarda l'amministrazione regionale.
 

1)     MOBILI E ARREDI:

L'articolo 10 comma 6 del decreto legge n. 192/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, conferma ed estende per l'anno 2015 la disciplina dettata dall'articolo 1, commi 141, 142, 144 e 145 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), come novellato anche dal decreto legge n. 69/2013 e dalla legge n. 147/2013.

In particolare è estesa all'anno 2015 la previsione di divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Le somme derivanti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo dell'entrata. La disposizione, per la parte relativa al versamento, non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalla regione (art. 1, commi 141 e 142, citata legge n. 228/2012, come modificati dall'art. 10, comma 6, del decreto legge 192/2014).

Sono confermate le specifiche disposizioni che prevedono che dall'ambito di applicazione del suddetto limite sono esclusi gli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. 1, comma 141, citata legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 18, comma 8 septies, del decreto legge n. 69/2013); rimane confermata, inoltre, l'espressa esclusione dalla limitazione di spesa degli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero (art. 1, comma 144, citata legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 315, legge n. 147/2013).

Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, rimane confermato che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti e che l'adempimento dell'obbligo anzidetto costituisce per le Regioni "condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" e che "La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" (art. 1, comma 141 e 145, citata legge n. 228/2012).

Pertanto, sarà onere dell'amministrazione regionale provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come sopra riportato.
 

2)     Autovetture:

Si richiamano le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014.
 

3)     INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE:

Si richiamano, per gli incarichi di studi e consulenze, le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014, recanti le direttive in materia di contenimento della spesa pubblica.

Inoltre, si richiamano le indicazioni contenute nella deliberazione n. 677 del 14 maggio 2013 in tema di obblighi di pubblicità previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè la nota prot. n. 224400 del 28 maggio 2013, esplicativa degli obblighi previsti dagli articoli 15, 23, 26 e 27 del medesimo decreto.

Si segnala, a completamento di quanto già indicato sul punto dalla deliberazione n. 1531 del 12 agosto 2014, che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 6/2014 del 4 dicembre 2014, interpretativa e di applicazione del più volte novellato articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni ivi indicate, tra cui anche le regioni, di conferire incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o di cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllate, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli Ordini e Collegi professionali; da tale previsione sono esclusi, e quindi consentiti, gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito conferiti ai soggetti in quiescenza, purché non superiori ad un anno e non prorogabili.

Per quanto riguarda le indicazioni operative da applicare alla spesa per studi e consulenze, si precisa quanto segue:

a)      per l'esercizio 2015 l'importo massimo di impegnabilità per incarichi per "Studi e consulenze", di cuialla tabella sottostante, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2014. Inoltre, la spesa complessiva sostenuta nell'anno per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'1,4% della spesa complessiva per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale del 2012, pena il divieto di procedere al conferimento dei suddetti incarichi (articolo 1, comma 5 del decreto legge 101/2013 e articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014).
Premesso che, ai fini della determinazione del budget di spesa attribuibile a ciascun componente della Giunta regionale occorre tener conto del limite di impegnabilità di cui al precedente capoverso e della effettiva disponibilità delle risorse allocate sul capitolo di spesa 7010 "Spese per studi, indagini e consulenze" del bilancio di previsione 2015, allo stato attuale, vista l'esigua disponibilità dello stanziamento di competenza del capitolo suddetto, non è possibile procedere ad alcun riparto.
b)     in riferimento ai provvedimenti di affidamento di incarichi per "Studi e consulenze", indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse regionali, statali, comunitarie ecc.), permane l'obbligo in capo alle Strutture regionali proponenti l'atto di impegno di acquisire il visto di monitoraggio del Segretario Generale della Programmazione prima della trasmissione del medesimo alla Sezione Ragioneria per il parere di regolarità contabile.
c)      gli incarichi per "Studi e consulenze" potranno essere affidati solo con Delibera di Giunta regionale o con decreto dirigenziale in attuazione di specifico provvedimento di Giunta ed il relativo impegno di spesa, per gli incarichi finanziati con risorse regionali, potrà essere assunto esclusivamente sul capitolo cogestito 7010.
 

4)     SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 8)

Per quanto riguarda le disposizioni di contenimento da applicare alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e relative indicazioni operative, si precisa che la Sezione Comunicazione e Informazione, individuata già con deliberazione n. 987/2012 quale struttura competente ad effettuare il monitoraggio della spesa in questione, sulla basedel limite massimo di impegnabilità di cui alla tabella sottostante, provvede alla suddivisione ed assegnazione del relativo budget a ciascun Componente della Giunta regionale, budget che rimane inalterato nel suo ammontare complessivo, con riferimento agli impegni assunti nel 2009.

Considerato peraltro che, rispetto all'anno 2009 e rispetto altresì alla legislatura 2010-2015, è diminuito nella attuale legislatura il numero degli Assessori e risultano diversificate o accorpate le relative competenze , si ritiene opportuno procedere al riparto del budget, mantenendo inalterata la quota già assegnata al Presidente e suddividendo la somma residua in quote di pari importo per ciascun Assessore.
 

5)     SPESE PER MISSIONI (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 12) E PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 13)

Si richiamano, per le spese per missioni e per attività di formazione, le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014.
 

6)     LIMITI DI IMPEGNABILITA'

Infine, per quanto riguarda i limiti di impegnabilità già disposti con le precedenti deliberazioni n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014, si ritiene necessario il loro adeguamento alla normativa sopravvenuta, con la sostituzione degli stessi con le previsioni riportate nella tabella sottostante, operanti già a decorrere dall'1/1/2015.

Riferimenti normativi

Tipologia di spesa

Disposizioni di contenimento

Limite di impegnabilità

D.L. 78/2010
Art. 6, comma 7,
D.L. 101/2013
Art. 1, comma 5
D.L. 66/2014
Art. 14, comma 1

Studi e consulenze

non superiore al 75% del
limite di spesa per l'anno
2014

383.400,00

D.L. 78/2010
Art.6, comma 8

Spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di
rappresentanza

non superiore al 20%
della spesa sostenuta nel
2009

438.700,35

D.L. 78/2010
Art.6, comma 9

Spese di
sponsorizzazione

non si possono effettuare

0,00

D.L. 78/2010
Art.6, comma 12

Spese per missioni

non superiore al 50% della
spesa sostenuta nel 2009

942.317,77

D.L. 78/2010
Art.6, comma 13

Spese per formazione

non superiore al 50% della
spesa sostenuta nel 2009

331.420,11

D.L. 95/2012
Art. 5, comma 2
D.L. 101/2013
Art. 1, comma 1
D.L. 66/2014
Art. 15, comma 1

Spese per la
manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per
l'acquisto di buoni taxi

non superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011,
nei limiti precisati dal D.L.
101/2013 art. 1 comma 1

230.471,70

L. 228/2012
Art. 1, comma 143
D.L. 101/2013
Art. 1, comma 1

Spese per acquisto di
autovetture e stipula di
contratti di locazione
finanziaria aventi ad
oggetto autovetture

non si possono effettuare
sino al 31/12/2015 fatte
salve le deroghe previste
dalla legge.

0,00

L. 228/2012
Art. 1, comma 141
D.L. 192/2014
Art. 10, comma 6

Spese per mobili e
arredi

Non superiore al 20% della
spesa sostenuta in media
negli anni 2010-2011

52.800,00

 

7)     DIVIETO DI VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA SPESE

Va inoltre rilevato che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legge n. 66/2014 che ha abrogato il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, non sono più consentite variazioni compensative tra spese per studi e consulenze con spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2014);

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90" Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 47;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTA la DGR n. 634 del 17/05/2011;

VISTA la DGR n. 742 del 07/06/2011;

VISTA l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21/06/2011;

VISTA la DGR n. 710 del 02/05/2012

VISTA la DGR n. 987 del 05/06/2012

VISTA la DGR n. 2790 del 24/12/2012;

VISTA la DGR n. 631 del 07/05/2013;

VISTA la DGR n. 677 del 14/05/2013;

VISTA la DGR n. 1521 del 12/08/2013;

VISTA la DGR n. 1531 del 12/08/2014

delibera

1.      di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

2.      di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Strutture regionali nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 174, come richiamato dall'articolo 1, comma 145, della legge 228/2012;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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