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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 01 settembre 2015


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 11 agosto 2015

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali Onlus", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2015-2018.

Note per la trasparenza

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche.
Non sono previsti impegni spesa

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   istanza per rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche e relativa documentazione, a firma della Presidente, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a mezzo pec, in data 20.07.2015;.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con deliberazione n.2542 del 04 Agosto 2009, è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale l'Associazione per la tutela degli animali denominata "Associazione Protezione Animali Onlus" che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con successivo provvedimento della Giunta Regionale n.1680 del 7 Agosto 2012 è stata confermata, alla scadenza, l'iscrizione all'Albo Regionale della suddetta Associazione.

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la decorrenza della validità dell'iscrizione per il triennio 2012-2015 della sopraccitata Associazione Protezionistica, il Presidente pro-tempore della stessa ha presentato, nei tempi previsti, opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2015-2018, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.;

VISTA la richiesta di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti di questa Struttura, dall'Associazione indicata in premessa;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1.      di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2015-2018, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali Onlus", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna;

2.      di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamete, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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