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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 01 settembre 2015


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 11 agosto 2015

Annullamento parziale in autotutela della DGR 2159 del 18 novembre 2014 "Progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile. Iniziative regionali di sperimentazione e diffusione delle best practices del turismo accessibile in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio. L.R. n. 11/2001 art. 133 e L.R n. 11/2013". L.R. n. 241/90 art.21 nonies.

Note per la trasparenza

parziale annullamento in autotuela della DGR 2159/14 mediante l'eliminazione di ogni riferimento contenuto nel provvedimento all'Istituto Elioterapico di Mezzaselva in quanto non sussiste una struttura legittimamente operante nel campo sanitario suscettibile di trasformazione come indicato dal progetto di cui all'allegato A della DGR 2159/14 ed in secondo luogo in quanto la programmazione non prevede la destinazione della struttura in parola.

Estremi dei principali documenti istruttori:
DGR 2159 del 18 novembre 2014.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

con DGR n. 2159 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto "Progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile. Iniziative regionali di sperimentazione e diffusione delle best practices del turismo accessibile in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio. L.R. n. 11/2001 art. 133 e L.R n. 11/2013" ha previsto l'assegnazione dell'importo di € 50.000,00 a favore dell'Azienda ULSS n. 3 per la realizzazione del progetto di sviluppo del turismo accessibile nell'Altopiano di Asiago di cui all'Allegato A della predetta DGR, e di € 50.000,00 a favore dell'Azienda ULSS n. 4 per la realizzazione del progetto di cooperazione sociale ed associazionismo per un turismo accessibile e flessibile, di cui all'Allegato B.

Il progetto di cui all'allegato A della predetta DGR mira, tra l'altro, "a trasformare l'Ospedale di Asiago in un polo riabilitativo per il turista con disabilità motoria e l'Istituto Elioterapico di Mezzaselva in un centro riabilitativo con attività proprie di assistenza ospedaliera specialistica nell'ambito della riabilitazione in generale, con particolare riguardo ai disturbi della memoria".

Relativamente al solo Istituto Elioterapico di Mezzaselva la previsione del progetto di cui all'Allegato A della delibera citata risulta in contrasto con la programmazione sanitaria e quindi illegittima la concessione di finanziamenti regionali per l'attuazione di tale ambito del progetto presentato dall'Azienda A.u.l.s.s. n. 3 Bassano del Grappa.

Ciò, sotto due profili: in primo luogo, in quanto non sussiste una struttura legittimamente operante nel campo sanitario suscettibile di trasformazione; in secondo luogo, la programmazione non prevede la destinazione della struttura in parola.

Si ritiene in sintesi, che il riferimento all'Istituto con sede in Mezzaselva di Roana, contenuto nel progetto di eccellenza di cui all'Allegato A della DGR 2159/14, travalichi le finalità stesse del progetto, configurando una decisione contraria alla programmazione sanitaria come prevista e regolata dalla L.R. 23/2012 e dai successivi provvedimenti attuativi e quindi come tale illegittima.

Né la DGR 2159/14 ha la funzione e tantomeno l'idoneità a determinare modifiche della programmazione, stante la necessità dell'esperimento di apposito procedimento, con autorità specificamente competenti e basato su pertinenti valutazioni.

Si propone quindi di annullare parzialmente la DGR 2159 del 18 novembre 2014 eliminando ogni riferimento all'Istituto con sede in Mezzaselva di Roana e precisamente, in relazione al testo della DGR stessa, sopprimendo il seguente periodo:

"...e l'Istituto Elioterapico di Mezzaselva in un centro riabilitativo con attività proprie di assistenza ospedaliera specialistica nell'ambito della riabilitazione in generale, con particolare riguardo ai disturbi della memoria".

In merito all'Allegato A della DGR 2159/2014 si propone ugualmente di eliminare ogni riferimento diretto o indiretto a detto Istituto mediante le seguenti modifiche al testo del progetto:

in luogo del periodo di pag.1 righe 1 e segg.:

"Nell'Altopiano di Asiago dal 2014 sarà nuovamente attivo l'Istituto Riabilitativo di Mezzaselva e dal 2015 sarà completato il nuovo Ospedale di Asiago, due strutture che debbono essere valorizzate"

Si propone di inserire il testo seguente:

"Nell'Altopiano di Asiago dal 2015 sarà completato il nuovo Ospedale di Asiago, struttura che deve essere valorizzata"

Parimenti rispetto a quanto riportato alle righe 12 e segg. Di pag. 1:

"L'Altopiano di Asiago offre un territorio ideale per le strutture sanitarie: l'Ospedale di Asiago e l'Istituto di Mezzaselva entrambi con vocazione riabilitativa, per le attività e gli impianti sportivi, per la ricettività alberghiera, per la ricchezza di siti storici, per i numerosi percorsi paesaggistici"

si propone di inserire quanto segue:

"L'Altopiano di Asiago offre un territorio ideale per la struttura sanitaria dell'Ospedale di Asiago con vocazione riabilitativa, per le attività e gli impianti sportivi, per la ricettività alberghiera, per la ricchezza di siti storici, per i numerosi percorsi paesaggistici"

Nonché in relazione alle righe 31 e segg. di pag. 3:

"Nell'Altopiano di Asiago vi sono due strutture sanitarie importanti: l'Ospedale di Asiago e l'Istituto Elioterapico di Mezzaselva";

inserire il periodo così modificato:

"Nell'Altopiano di Asiago vi è una struttura sanitaria importante: l'Ospedale di Asiago".

Si propone di procedere, inoltre, mediante la cancellazione dei seguenti due periodi:

"4. Attivazione di percorsi riabilitativi specialistici presso il Centro Riabilitativo di Mezzaselva"; (pag. 1 riga 34)

"Dal 2013 è stato attivato un piano di ripristino della struttura di Mezzaselva, l'intero complesso immobiliare è stato dato in locazione alla "società 33" per l'attivazione di un centro riabilitativo. L'impianto di riqualificazione principale rimarrà quello tipicamente sanitario, con attività proprie intra-ospedaliere, altre extra-ospedaliere e in regime giornaliero, altre di tipologia prettamente sanitaria con prevalenza assistenziale di media intensità. I servizi di riabilitazione in fase postacuta saranno prestazioni di assistenza ospedaliera specialistica nell'ambito della riabilitazione in genere, sia ortopedica che neurologica, nell'ambito della fisiatria e fisioterapia, della neurologia, della neuropatologia, della neuropsicologia, della neurotraumatologia, nella psicotraumatologia, nella medicina dell'invecchiamento cerebrale, con particolare riguardo ai disturbi della memoria. Ad ottobre 2013 sono state consegnate le chiavi del complesso immobiliare e stipulato il contratto di locazione, entro il 2014, vi sarà la stesura del progetto definitivo, anche per stralci, apertura parziale del primo piano dell'opera, degli ambulatori e dei percorsi riabilitativi diurni. Completamento dell'opera a regime, entro il 2015" (pag. 3 righe 38 e segg.).

L'annullamento parziale persegue il fine pubblico di evitare l'impiego di risorse pubbliche per lo svolgimento di attività non coerenti con la programmazione specifica del settore sanitario nonché di creare grave incertezza nella programmazione sanitaria, stante il contrasto tra le previsioni della DGR 2122/13 e successive modifiche e integrazioni e la DGR 2159/14 oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR N. 2122 del 19/11/2013 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la DGR n. 1339 del 28 luglio 2014 "Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994";

VISTA la DGR 2159 del 18 novembre 2014 "Progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile. Iniziative regionali di sperimentazione e diffusione delle best practices del turismo accessibile in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio. L.R. n. 11/2001 art. 133 e L.R n. 11/2013";

delibera

  1. 1. di disporre il parziale annullamento della DGR 2159 del 18 novembre 2014 mediante soppressione di ogni riferimento, diretto e indiretto, rinvenibile nel provvedimento all'istituto Elioterapico di Mezzaselva di Roana e alla sua trasformazione in "centro riabilitativo con attività proprie di assistenza ospedaliera specialistica nell'ambito della riabilitazione in generale, con particolare riguardo ai disturbi della memoria";
  2. di modificare l'Allegato A della DGR 2159 del 18 novembre 2014 come riportato in premessa;
  3. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  4. di notificare il presente atto all'Azienda U.l.s.s. n. 3 Bassano del Grappa, all'Azienda U.l.s.s. n. 4 Alto vicentino e alla "Progetto 33" s.r.l.;
  5. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente nonché, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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