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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 28 agosto 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1070 del 11 agosto 2015

Piccole Produzioni Locali venete - PPL: aggiornamento del paniere dei prodotti alimentari; regolamentazione della produzione e della commercializzazione.

Note per la trasparenza

Nell'ambito del progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL", il provvedimento amplia la tipologia di alimenti commercializzabili da parte dell'imprenditore agricolo, rispetto a quelli già individuati dalla DGR n.1526/2012, ed introduce nella progettualità i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzabili da parte dell'imprenditore ittico, mantenendo fermo il principio che le materie prime utilizzate per tali produzioni devono provenire esclusivamente dalle aziende condotte dall'imprenditore agricolo o ittico.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

I Regolamenti comunitari CE n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 2074/2005, disciplinano l'igiene della produzione degli alimenti e definiscono gli obiettivi generali di sicurezza alimentare, dando la possibilità di regolamentare nel dettaglio alcune attività svolte secondo la tradizione, su piccola scala, a livello locale, in particolare definendo le tipologie produttive, i quantitativi e l'ambito di vendita dei prodotti alimentari.

Nelle linee guida esplicative relative al Regolamento (CE) n. 853/2004 e nelle collegate linee guida in materia di flessibilità per le autorità competenti, pubblicate dalla Direzione Generale della Sanità e Sicurezza alimentare della Commissione europea (SANCO/10098/2009 Rev. 2/2014 eSEC(2010) 985 del 12/08/2010) sono chiariti i concetti di attività "localizzata, marginale e ristretta/limitata"; l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le P.A. del 29 aprile 2010, rep. Atti n. 59, recepito con DDR n. 158 del 31/08/2010, identifica il "livello locale" con il territorio della Provincia in cui insiste l'azienda o quello delle Province contermini.

Considerato che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime, la Giunta Regionale con DGR n. 2016/2007 e successive DGR n. 1892/2008, n. 2280/2010 e n. 1526/2012 ha avviato un percorso sperimentale a supporto della produzione e della vendita, da parte degli imprenditori agricoli, di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

  • la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;
  • la produzione dell'alimento come integrazione del reddito e non come attività principale dell'azienda (principio della marginalità);
  • la possibilità di commercializzare, in ambito locale (principio della localizzazione), i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
  • la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti (principio della marginalità);
  • la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dalla Giunta Regionale (principio della ristrettezza), che in ogni area del Veneto sono espressione delle peculiarità tradizionali.

In particolare sono stati definiti i criteri e le modalità di produzione, trasformazione e vendita di tali prodotti identificati come "PPL - Piccole Produzioni Locali" venete.

I prodotti PPL possono essere venduti nell'ambito della Provincia sede dell'azienda e delle Province contermini, entro il territorio regionale:

  • direttamente al consumatore finale presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi, compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore;
  • direttamente al consumatore finale nell'ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore;
  • ad esercizi di commercio al dettaglio che effettuano somministrazione e/o vendita diretta al consumatore finale.

A seguito dei progetti sperimentali iniziati con la DGR n. 2016/2007 e successivamente estesi con le Delibere n. 1892/2008 e n. 2280/2010 e n. 1526/2012, visto l'interesse da parte dei produttori e dei consumatori del territorio, si propone di integrare, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza alimentare stabiliti per le attività locali, marginali e ristrette, la tipologia dei prodotti della tradizione locale nel "paniere delle Piccole Produzioni Locali" introducendo i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e derivati, i prodotti lattiero caseari e le chiocciole.

In particolare, al fine di ampliare le opportunità di integrazione del reddito attraverso l'utilizzo della filiera corta o cortissima anche per l'imprenditore ittico, si propone di estendere all'imprenditore ittico così come definito dal D. Lgs del 9 gennaio 2012 n.4, quanto previsto dal presente provvedimento per l'imprenditore agricolo.

Il paniere allargato dei prodotti che si propone di approvare quale "paniere delle PPL del Veneto", corredato delle schede tecniche in cui sono specificati i quantitativi massimi relativi alle tipologie produttive,i processi produttivi ed i criteri di sicurezza dei rispettivi prodotti, costituisce l'Allegato A, articolato negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, al presente provvedimento.

Inoltre, si coglie l'occasione della presente deliberazione per apportare alcuni correzioni al testo e assestare taluni refusi letterali all'allegato A della deliberazione n. 1526/2012, per cui si ritiene opportuno riapprovare il testo, in modo complessivo e definitivo, secondo i contenuti riportati nell'Allegato A e negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 alla presente deliberazione, che sostituisce integralmente il precedente, e rappresenta quindi il punto di riferimento complessivo e completo per i soggetti interessati.

Infine, per garantire e mantenere procedure omogenee amministrative e di controllo sul territorio regionale, si propone di riapprovare i seguenti allegati che sostituiscono in toto i corrispondenti allegati alla DGR n. 1526/2012:

  • l'Allegato B relativoai requisiti strutturali minimi dei locali e delle attrezzature in cui vengono effettuati: lavorazione, stagionatura, deposito e vendita dei prodotti;
  • l'Allegato C relativo alla modulistica da utilizzarsi per le procedure amministrative;
  • l'Allegato D relativo al percorso formativo destinato ad operatori, imprenditori e norcini.

Le imprese già registrate ai sensi delle precedenti deliberazioni di Giunta continueranno ad operare secondo le modalità specificate negli allegati alla presente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il " Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002;

Visti i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004, n. 2073/2005 e n. 2074/2005 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 e s.m.i.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e n. 142/2011;

Visto il D.Lgs. n. 109/1992 e s.m.i. e il Reg. UE n. 1169/2011;

Visto il D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 4/2012 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 196/2003;

Viste le DGR n. 2016/2007, n. 1892/2008, n. 2280/2010 e n. 1526/2012 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n.112/1998 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di approvare, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, il paniere delle piccole produzioni locali PPL venete, prodotti alimentari che possono essere prodotti e commercializzati secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, e secondo le modalità di cui agli Allegati A, con isub Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9; B; C con isub Allegati C1,C2,C3; D che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di revocare la DGR n. 1526 del 31 luglio 2012, prevedendo comunque che le imprese registrate ai sensi della citata delibera continuino ad operare secondo le modalità specificate negli allegati alla presente;

3.   di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari, nonché di apportare modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative ed operative o a seguito dell'introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate, limitatamente ai soli aspetti applicativi, non sostanziali;

4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale corrente;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1070_AllegatoA0_304951.pdf
1070_AllegatoA1_304951.pdf
1070_AllegatoA2_304951.pdf
1070_AllegatoA3_304951.pdf
1070_AllegatoA4_304951.pdf
1070_AllegatoA5_304951.pdf
1070_AllegatoA6_304951.pdf
1070_AllegatoA7_304951.pdf
1070_AllegatoA8_304951.pdf
1070_AllegatoA9_304951.pdf
1070_AllegatoB_304951.pdf
1070_AllegatoC0_304951.pdf
1070_AllegatoC1_304951.pdf
1070_AllegatoC2_304951.pdf
1070_AllegatoC3_304951.pdf
1070_AllegatoD_304951.pdf

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