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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1016 del 04 agosto 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la sede operativa di Montebelluna (TV), Via 18 Giugno n.41/A, Centro Diurno denominato "Il Mosaico", per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, per una capacità recettiva pari n.20 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.
Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della struttura socio sanitaria Centro Diurno denominato "Il Mosaico", per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, sito a Montebelluna (TV), Via 18 Giugno n.41/A, per una capacità recettiva pari n.20 utenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 21.7.2014 - prot. reg. n.318575/2014 e del 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014; parere U.L.S.S. n.8 Asolo del 20.10.2014, prot. reg. n. 449130/2014; del 19.2.2015, prot. reg. n.77134/2015; del 15.5.2015, prot. reg. n. 247413/2015 e del 17.6.2015; parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.11.2014 - prot. reg. n. 509848 e del 18.3.2015, prot. reg. n. 118328; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 135219/2015.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.
Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i Centri Diurni - C.D. - per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.
Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Sociale Orchidea, con sede legale a Valdobbiadene (TV) Via Parmesan n.2/C, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale in data 21.7.2014, rettificata in data 5.9.2014, per la seguente unità d'offerta:
Centro Diurno denominato "Il Mosaico" sito a Montebelluna (TV) Via 18 Giugno n.41/A presso area denominata "Casa Bolani" capacità recettiva per n.20 utenti.
Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:
A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:
Tutto ciò premesso si propone di accreditare la Società Cooperativa Sociale Orchidea per la seguente unità d'offerta per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale:
Centro Diurno denominato "Il Mosaico" sede operativa di Montebelluna (TV), Via 18 Giugno n.41/A capacità recettiva pari n.20 utenti
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n. 1616 del 17.6.2008;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 170 del 30.6.2015;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 21.7.2014, prot. reg. n.318575/2014, rettificata in data 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Orchidea;
- VISTE le note dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo del 20.10.2014, prot. reg. n. 449130/2014; del 19.2.2015, prot. reg. n.77134/2015; del 15.6.2015, prot. reg. n. 247413/2015 e del 17.6.2015;
- VISTE le note del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.11.2014 - prot. reg. n. 509848 e del 18.3.2015, prot. reg. n. 118328;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 135219/2015;
- VISTA la comunicazione dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso del 14.5.2015, prot. n.55321;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 22.5.2015;
delibera
REQUISITI GENERALI AREA GENER01 Codice Requisito AC.2.8.1 Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA) Tempo di adeguamento: 6 mesi Codice Requisito AC.2.8.2 Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA) Tempo di adeguamento: 6 mesi
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