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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 18 agosto 2015


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 28 luglio 2015

Ditta: Regazzoni Terme S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata Aponus in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E., per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene autorizzata la ditta Regazzoni Terme S.r.l. al prelievo d'acqua per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno, per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, da una concessione di acqua termale di cui è titolare la Gestione Unica del BIOCE. (Bacino Idrotermale Omogeneo dei Colli Euganei).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza acquisita con prot. n. 457266 del 30.10.2014
Parere espresso dalla U.L.S.S. 16 il 19.06.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Le risorse idrotermominerali, costituite dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (utilizzate per scopi terapeutici), e dai fanghi idrotermominerari, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie rilasciate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, che disciplina la ricerca, coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

Con D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 è stato disciplinato l'utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali e l'estrazione di sali per la produzione di cosmetici.

Ai sensi di tali disposizioni, la ditta Regazzoni Terme S.r.l. con sede a Padova (PD), Via Tommaseo n. 6, C.F.00507740306 e P.I. 00879350288, con domanda pervenuta il 30.10.2014 prot. n. 457266., ha chiesto, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 17, autorizzazione per estrarre sali dall'acqua termale del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, per la preparazione di prodotti cosmetici.

Ai sensi della D.G.R. n. 4106/2009, per le sole concessioni termali ricadenti all'interno del B.I.O.C.E, è previsto che l'acqua venga erogata ai richiedenti esclusivamente dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con DGR. n.1586 del 18.07.1991 e s.m.i., attraverso i pozzi delle concessioni di acqua termale di cui è titolare.

La Gestione Unica con nota prot. n.10419 del 18.02.2015, ha comunicato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 03.02.2015, ha espresso parere favorevole alla su citata istanza e successivamente con nota n.10479 del 19.03.2015 ha fatto presente a questa Sezione e all'U.L.S.S. 17 che la concessione dalla quale prelevare l'acqua termale è la concessione denominata Aponus ubicata in comune di Abano Terme; ULSS territorialmente competente è l'ULSS 16.

In data 30.04.2015 con nota n. 12490 il Dipartimento di Prevenzione della U.L.S.S. 17 rilevava la competenza dell'U.L.S.S. 16 anziché della U.L.S.S. 17.

Con nota prot. n. 255010 del 19.06.2015, inviata alla U.L.S.S. 16, alla U.L.S.S. 17 e per conoscenza alla Gestione Unica del B.I.O.C.E, la Sezione regionale Geologia e Georisorse ha chiarito che l'acqua deve essere prelevata da concessioni in disponibilità della Gestione Unica del BIOCE, in osservanza della DGR n. 4106/2009 e che la trasmissione dell'istanza e della documentazione ad essa allegata, corredata del parere tecnico, compete all'ULSS competente per il territorio in cui ricade il pozzo di estrazione dell'acqua termale, nel caso di specie quindi all'U.L.S.S. 16.

L'U.L.S.S. 16 con nota in data 10.12.2012 prot. n. 87513 aveva espresso parere favorevole all'utilizzo, in generale, dell'acqua termale del B.I.O.C.E. per estrazione dei sali per la preparazione di cosmetici.

Con nota prot n. 51565 del 19.06.2015 l'U.L.S.S. 16, territorialmente competente, ha confermato il parere favorevole per l'utilizzo dell'acqua termale proveniente dal pozzo n. 1 della concessione Aponus, ai sensi della DGR n. 4106/2009.

Per l'utilizzo della risorsa e per la produzione dei prodotti cosmetici, la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà attenersi a quanto disposto dalla su citata D.G.R. n. 4106/2009 e relativo allegato, che si intende qui integralmente trascritta e rispettare le disposizioni vigenti in materia mineraria e sanitaria;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda di prelievo per la realizzazione di cosmetici presentata dalla ditta Regazzoni Terme S.r.l il 18.10.2014 e integrata il 25.11.2014;

VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTA la D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 relativa all'utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali;

VISTO il parere favorevole espresso con nota in data 10.12.2012 prot.n.87513 e confermato con nota prot. n. 51565 del 19.06.2015, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n.16 di Padova;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

delibera

1.   di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n.4106 del 29.12. 2009, per quanto in premessa esposto, la ditta Regazzoni Terme S.r.l. con sede a Padova (PD), Via Tommaseo n. 6, C.F.00507740306 e P.I. 00879350288, al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata Aponus in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici fino ad un massimo di cinque metri cubi d'acqua termale all'anno per la durata di cinque anni;

2.   di stabilire e prescrivere alla dittatitolare dell'autorizzazione di cui al punto 1, l'obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 e dal presente atto; la mancata osservanza delle condizioni stabilite, comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione;

3.   di stabilire e prescrivere che la ditta titolare della presente autorizzazione dovrà sottostare alle disposizioni che potranno essere impartite, nel corso dell'esercizio della autorizzazione, dalla Regione e/o dall'autorità sanitaria;

4.   di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per la ditta titolare del'autorizzazione, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989; la loro mancata osservanza può, tra l'altro, comportare la decadenza della titolarità della presente autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria per la produzione di cosmetici;

5.   di stabilire che la presente autorizzazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

6.   di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla ditta Regazzoni Terme S.r.l., alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., al Ministero della Salute, all'U.L.L.S. n.16 Padova e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD);

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

9.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

11.   di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

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