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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 18 agosto 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 956 del 28 luglio 2015

NEC - New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) - P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271). Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR). Comune di localizzazione: Roverchiara (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014).

Note per la trasparenza

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, al progetto di discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   istanza presentata dalla NEC - New Ecology S.r.l., in data 20/10/2008;
-   parere interlocutorio non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 10/09/2014;
-   formale comunicazione alla Ditta NEC S.r.l. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 14/10/2014;
-   deposito da parte della Ditta NEC S.r.l. delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 12/11/2014;
-   parere definitivo non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 20/10/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271) domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 550744.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 597027 in data 11/11/2008, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. haNNO comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 17/12/2008 sui quotidiani "Il Corriere della Sera - Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Roverchiara (VR), il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Verone ed ARPAV - Direzione Generale - Area Tecnico Scientifica. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/12/2008 presso la sala del Ristorante "Alla Posta", in Comune di Roverchiara (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Il Consorzio Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese con nota del 22/01/2009, acquisti al protocollo regionale n. 42066 in data 26/01/2009, ha trasmetto la richiesta di integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza. Con trasmissione assunta al protocollo regionale n. 714997 in data 23/12/2009 è stato presentato, da parte della NEC - New Ecology S.r.l., un aggiornamento della relazione idraulica e di compatibilità ambientale alla luce del parere del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.

Il progetto è stato presentato in Commissione in data 23/01/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

L'Autorità di Bacino del Canale Fissero Tartaro e Canalbianco, con nota prot. n. 107968 in data 26/02/2009, acquista al protocollo regionale n. 107978 in data 26/02/2009, ha espresso il proprio parere di competenza.

Il Presidente della Commissione, nella riunione del 22/04/2009, ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Con nota n. 493253 in data 09/09/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla valenza da attribuire al Documento Preliminare del Piano d'Area della Pianure e Valli Grandi Veronesi. Parere acquisto in data 06/11/2009 al prot. n. 616350 che si conclude come segue: "(...) il documento preliminare non risulta né prescrittivo né vincolante a meno che la deliberazione di adozione non abbia un contenuto diverso. (...)".

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 10/09/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

In data 16/12/2009 si è tenuta l'Inchiesta Pubblica, su richiesta del Comune di Roverchiara (VR), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 10/99, presso la sala riunioni della sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99 - Venezia.

Lo Studio Legale Sartori, per conto della Ditta NEC - New Ecology S.r.l., ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali un sollecito alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A., con nota acquisita in data 09/02/2010 al prot. n. 74915.

Con nota del 29/10/2010, prot. n. 568914 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente, nell'istanza di VIA e nella documentazione allegata, in merito alla presenza del "Vincolo paesaggistico" nelle aree interessate dall'intervento, con nota n. 366712 in data 02/08/2011, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Ditta proponente (così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica) di trasmettere la documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

 

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

1.       

Comune di Roverchiara (VR)

12.02.2009

78721

2.       

Comitato Civico Roverchiara No Amianto

12.02.2009

79446

3.       

Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza

12.02.2009

80606

4.       

Fam. De Togni Massimo
Fam. De Togni Sergio
Fam. De Togni Nicola
Fam. De Togni Renato

12.02.2009

79270

5.       

Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese"

12.02.2009

79696

6.       

Dott. Roberto Pollo

12.02.2009

79647

7.       

Coldiretti Verona

12.02.2009

79169

8.       

Coldiretti Verona - Sezione Cerea

13.02.2009

82027

9.       

Coldiretti Verona - Sezione Isola Rizza

13.02.2009

81967

10.    

Coldiretti Verona - Sezione Roverchiara

13.02.2009

81948

11.    

Coldiretti Verona - Sezione Legnago

13.02.2009

81923

12.    

Coldiretti Verona - Sezione Casaleone

13.02.2009

81866

13.    

Coldiretti Verona - Sezione Angiari

13.02.2009

81818

14.    

Coldiretti Verona - Sezione San Pietro di Morubio

13.02.2009

82049

15.    

Dott. Eugenio Cagnoni

19.02.2009

87134

16.    

Coldiretti Verona

20.02.2009

87177

17.    

Comune di San Pietro di Morubio

05.03.2009

116770

18.    

Legambiente Verona

16.03.2009

129831

19.    

Comune di Angiari (VR)

10.03.2009

132789

20.    

Comune di Isola Rizza (VR)

12.03.2009

137976

21.    

Comune di Oppeano (VR)

23.03.2009

159589

22.    

Comune di Bonavigo (VR)

25.03.2009

164099

23.    

Comune di Palù (VR)

27.03.2009

170069

24.    

Provincia di Verona

22.04.2009

220958

25.    

Comune di Cerea (VR)

23.04.2009

213248

26.    

Comune di Terrazzo (VR)

23.04.2009

213273

27.    

Comune di Casaleone (VR)

23.04.2009

213095

28.    

Comune di Ronco all'Adige (VR)

29.04.2009

220927

29.    

Comune di Legnago (VR)

05.05.2009

11.05.2009

244053

254601

30.    

Comune di Villa Bartolomea

14.05.2009

263631

31.    

Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese Ente Bacino VR4

22.05.2009

281562

32.    

Dott. Eugenio Cagnoni

24.12.2009

717682

33.    

Comitato Civico Roverchiara No Amianto

11.01.2010

11379

34.    

Comune di Roverchiara (VR)

12.01.2010

13109

35.    

Fam. De Togni Massimo
Fam. De Togni Sergio
Fam. De Togni Nicola
Fam. De Togni Renato

14.01.2010

20391

36.    

Comune di Roverchiara (VR)

19.01.2010

29262

37.    

Studio Legale Baciga per conto del Comune di Roverchiara (VR)

19.10.2010

474389

38.    

Comune di Roverchiara (VR)

25.03.2013

128795

39.    

Studio Legale Baciga per conto del Comune di Roverchiara (VR)

16.05.2013

207449

40.    

Provincia di Verona

18.06.2013

258767

41.    

Comune di Roverchiara (VR)

23.12.2014

549831

 

Di seguito si riporta l'iter amministrativo inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale:

-    con nota in data 11/11/2008, prot. n. 596911, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

-    La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota acquisita al prot. n. 207101 in data 17/04/2009, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti.

-    Con nota in data 19/09/2012 - prot. n. 420635, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso per opportuna coscienza, alla Ditta NEC S.r.l., la richiesta pervenuta dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

-    La Ditta proponente, con nota acquisita in data 12/10/2012 - prot. n. 461310, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota del 19/12/2012 - prot. n. 577029).

-    L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), ha trasmesso la propria relazione istruttoria 74/2013 in data 12/03/2013 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 14/03/2013 - prot. n. 109812), nella quale viene preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.

In relazione all'iter valutativo sulla presenza dell'area boscata (ai sensi dell'art. 14 della L.R. n, 52/1978) all'interno del perimetro oggetto dell'intervento proposto, si riportano le seguenti comunicazioni agli atti:

-    nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 20/01/2009 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 22/01/2009 al prot. n. 29765);

-    nota dello Studio Legale Avv. Gerhardinger, per conto della Ditta NEC S.r.l., acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 06/06/2012 al prot. n. 262658;

-    nota dello Studio Legale Avv. Gerhardinger, per conto della Ditta NEC S.r.l., acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 07/11/2012 al prot. n. 503337;

-    nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 07/12/2012 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 13/12/2012 al prot. n. 557118);

-    nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 11/09/2012 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/12/2012 al prot. n. 408618);

-    nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 19/03/2013 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/03/2013 al prot. n. 118596);

-    nota della Sezione bacini idrografico Adige Po - Sezione di Verona (ex Servizio Forestale Regionale di Verona) in data 26/08/2014 (acquista dagli Uffici regionali della Valutazione Impatto Ambientale in data 26/08/2014 al prot. n. 357969).

Ai sensi dell'art. 74, co. 3, della L.R. 16/02/2010, n. 11 (pubblicata sul BUR n. 15 del 19/02/2010), è stato concesso un finanziamento al Comune di Roverchiara per la tutela dell'area ed è stata sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo della stessa area come discarica o deposito di rifiuti, fino alla presentazione, da parte dello stesso Comune, dello studio idrogeologico e del censimento del patrimonio faunistico e botanico.

Con nota prot. 6657/6739 del 19/12/2011 il Comune di Roverchiara ha trasmesso lo studio e il censimento menzionati, al Consiglio regionale - Settima Commissione e agli uffici dell'Unità Complessa V.I.A., che hanno acquisito in atti detta documentazione con prot. n. 2437 del 03/01/2012.

Il Consiglio regionale - Settima Commissione, con nota prot. 14475 del 31/07/2012, acquisita agli atti con n. 369414 del 09/08/2012, ha comunicato che, nella seduta del 12/07/2012, "La Settima Commissione Consiliare acquisito lo "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione di Roverchiaretta" predisposto ai sensi della L.R.n. 16 febbraio 2010n. 11, art. 74, nel corso del seduta del 12 luglio u.s., ha preso atto e condiviso all'unanimità (...) gli argomenti di carattere idrogeologico, oltre che agronomico e naturalistico, che mettono in evidenza sia la valenza ambientale che la fragilità dell'assetto del sottosuolo. (...)".

Gli atti in argomento sono stati poi trasmessi al gruppo istruttorio per gli opportuni approfondimenti del caso e alla Direzione regionale Geologia e Georisorse, con nota n. 420167 in data 19/09/2012.

Si riporta l'iter amministrativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R. n. 1210/2010:

-    con nota del 11/05/2011, prot. n. 226310, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, l'espressione del parere in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010, oltre che nella D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre, alla Ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, erano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.

-    In data 18/07/2011, con prot. n. 301614, è stato acquisito il suddetto parere da parte di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, al fine di proseguire l'istruttoria tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A. (prot. n. 0072353 del 17/06/2011).

-    Con nota del 01.08.2011 - prot. n. 365385 è stato richiesta la determinazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre alla ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, restavano sospesi fino all'acquisizione della deliberazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.

-    Con nota del 29/09/2011 (prot. n. 448543) il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti espressa dall'Amministrazione provinciale di Verona (in data 11/10/2011 - prot. regionale n. 470902 in data 11/10/2011), in merito alla procedura da adottare per il rilascio della determinazione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 16/02/2010, n. 11.

-    Con nota del 21/10/2011 - prot. n. 489792, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente che la procedura di V.I.A. risultava ancora sospesa sia in funzione di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010 relativamente agli aspetti pianificatori, sia di quanto previsto dall'art. 74 della medesima legge, per quanto attiene gli aspetti tecnici e sarebbe stata riattivata solo dopo la scadenza del termine ivi indicato, 31/12/2011, termine entro il quale il Comune di Roverchiara (VR) doveva aver effettuato gli approfondimenti richiesti dalla richiamata disposizione di legge.

-    Nella medesima nota veniva inoltre precisato che dopo il suddetto termine, la Provincia di Verona avrebbe espresso la propria determinazione, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010 e dagli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. n. 1210/2010.

-    Con nota del 07/05/2012 - prot. n. 207134, la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso alla Provincia di Verona, la relazione predisposta dal Comune di Roverchiara (VR), in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, inerente lo "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta".

-    Nella medesima nota, veniva evidenziato che gli Uffici regionali competenti, restavano in attesa dell'espressione della determinazione del Consiglio Provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010 e dagli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. n. 1210/2010.

-    La Provincia di Verona, con nota n. 66192 in data 18/06/2012 (prot. regionale n. 280938 del 18.06.2012), sulla scorta delle conclusioni dello "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta", in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, ha espresso quanto segue:

"(...) Prima di procedere in qualsiasi ulteriore approfondimento procedimentale si chiede se sia intenzione di codesta spettabile Regione riavviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto o lo stesso debba considerarsi da archiviare in quanto in contrasto con le finalità di detto articolo di legge.

Ritengo infatti che le finalità dell'articolo 74 della L.R.V. 11/2010 siano proprio quelle di verificare le attività compatibili con le caratteristiche del sito e che lo studio elaborato in tal senso dal Comune abbia univocamente determinato che le uniche attività compatibili siano quelle coerenti con l'avanzato processo di naturalizzazione dell'ex cava. (...)".

La Provincia di Verona rimaneva "(...) pertanto in attesa di un riscontro anche per la riattivazione della procedura per l'espressione del parere del Consiglio Provinciale in merito all'art. 16 della L.R. 11/2010, ritenendo che:

-   tale fase sia da espletare dopo che la Regione si sia espressa sulla compatibilità ambientale dell'impianto e solo qualora questo risulti positivo;

-   debba esser, in subordine, riformulato il parere dell'Osservatorio regionale ARPAV considerato che:

-   non si condivide l'impostazione di non considerare le attuali possibilità di smaltire tale tipologia di rifiuti in altri impianti a tale fine autorizzati ed esistenti nella Regione Veneto solo perché non li hanno mai ricevuti;

-   il parere in nostro possesso risalente ormai ad un anno, potrebbe risultare non attuale in quanto la situazione impiantistica potrebbe essere mutata.".

-    La Direzione regionale Tutela Ambiente con nota n. 326816 in data 16/07/2012, ha chiesto un parere ad ARPAV - Osservatorio regionale Rifiuti regionale, in merito a quanto rappresentato dalla Provincia di Verona con nota n. 66192 in data 18/06/2012 (acquisita al protocollo regionale n. 280938 del 18/06/2012).

-    In data 07/08/2012, con protocollo regionale n. 364955 è stato acquisito il suddetto parere da parte di ARPAV - Osservatorio regionale Rifiuti regionale (prot. n. 0072353 del 17/06/2011), che ribadiva sostanzialmente quanto già espresso in data 17/06/2011 con nota prot. n. 0072353;

-    Successivamente, la Provincia di Verona con nota n. 0082644 in data 21/08/2014 (acquista al protocollo regionale n. 356555 in data 25/08/2014), in merito alla propria posizione in merito agli artt. 16 e 74 della L.R.n. 11/2010, ha confermato in toto quanto già comunicato con la nota n. 66192 in data 18/06/20102, aggiungendo che:

"(...) Peraltro, se all'art. 16 della L.R. n. 11/2010 viene attribuita natura pianificatoria, si ritiene che allo stato attuale non vi sia più alcun organo provinciale di indirizzo politico in grado di esprimersi, non la Giunta (in quanto è il Presidente che per legge è chiamato a svolgere le funzioni del consiglio e comunque, pur essendo anche la Giunta organo collegiale al pari del Consiglio, mancherebbe dell'elemento indefettibile del consiglio - rappresentanza anche delle minoranze - che determina l'incardinamento presso lo stesso delle funzioni pianificatorie) e non il Presidente (dati i limiti noti all'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 82, della 56/2014) in quanto la pianificazione (o l'atto ad essa succedaneo) non si ravvisa abbia i caratteri dell'urgenza e indifferibilità (dato che i valori contrapposti sono da un lato il valore programmazione della gestione del territorio e dall'altro il risarcimento danni per la ritardata chiusura del procedimento)."

La Ditta proponente ha proposto ricorso avanti il TAR del Veneto, nei confronti della Regione Veneto ed altri, datato 16/04/2010, per l'accertamento di illegittimità del silenzio maturato dalla Regione Veneto.

A seguito della sentenza del TAR del Veneto (n. 2944 del 13/07/2010) che respingeva il ricorso presentato dalla Ditta proponente, la stessa ha provveduto a presentare ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (datato 17/09/2010) contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento della sentenza del TAR del Veneto.

Con sentenza n. 952/2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni proposte risultavano manifestamente infondate, rigettando quindi il ricorso presentato dalla Ditta NEC S.r.l.

Successivamente, nel 2012, la Ditta NEC S.r.l. ha proposto ulteriore ricorso avanti il TAR del Veneto nei confronti della Regione Veneto ed altri, per l'annullamento di alcuni pareri espressi dal Servizio Forestale regionale nell'ambito della procedura di V.I.A.

Il TAR del Veneto con sentenza n. 720 del 21/05/2013 dichiarava inammissibile il ricorso ed i motivi aggiuntivi presentati dalla Ditta.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolti i seguenti incontri tecnici ai quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento:

-     in data 21/12/2009, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - Mestre (VE);

-     in data 05/07/2012, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - Mestre (VE);

-     in data 04/09/2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

-     in data 13/02/2013, presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia - Mestre (VE);

-     in data 20/03/2013, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - Mestre (VE);

-     in data 27/08/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia.

Con nota n. 327963 in data 16/07/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto al Comune di Roverchiara (VR), il certificato di destinazione urbanistica (CDU) dell'area di progetto, riferito allo strumento urbanistico vigente, che attesti anche la presenza/assenza di vincoli (in particolare su beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), specificandone la tipologia. Certificato acquisito al protocollo regionale n. 403774 in data 07/09/2012.

Lo Studio Legale Avv. Gerhardinger, per conto della Ditta NEC - New Ecology S.r.l., ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali, con nota acquisita in data 15/11/2012 al protocollo regionale n. 517948, una diffida a concludere il procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.

Nella seduta del 22/05/2013 la Commissione regionale VIA ha proposto di chiedere all'Avvocatura regionale un parere in ordine a due distinti profili rilevanti per il procedimento in esame.

Sinteticamente si ricorda l'oggetto di tali quesiti, trasmessi con nota prot. n. 309373 del 13/07/2013, ai quali l'Avvocatura ha dato riscontro con nota prot. n. 201890 del 09/03/2014:

a) con riferimento all'applicabilità dell'art. 208 d.lgs. n. 152/06, si chiedeva se, in virtù dell'applicazione di altre norme di legge o di principi generali di diritto, l'approvazione del progetto ai sensi e per gli effetti del citato art. 208, co. 6, comportasse variante anche a strumenti urbanistici diversi da quelli comunali (quali ad es. Piano d'area delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi").

b) Con riferimento alla tutela della zona boschiva, si chiedeva se il parere contrario del Servizio forestale regionale, che rileva la presenza di bosco (rilasciato in data 11/09/2012 con prot. n. 408618) potesse essere superato dalle risultanze istruttorie della Commissione, la quale si è avvalsa anche dell'esperienza e della professionalità di un componente esperto in materia.

L'Avvocatura regionale, in data 09/05/2014 prot. n. 201890, ha espresso il proprio parere, i cui termini sono riassunti nel parere n. 427 del 10/09/2014 (pagina 3/50), Allegato A del presente provvedimento.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:

-    in data 16/12/2009 al prot. n. 707439;

-    in data 23/12/2009 al prot. n. 714997;

-    in data 07/09/2012 al prot. n. 407589;

-    in data 12/09/2012 al prot. n. 410088;

-    in data 17/09/2012 al prot. n. 416489;

-    in data 28/09/2012 al prot. n. 436790;

-    in data 12/10/2012 al prot. n. 461330;

-    in data 18/02/2013 al prot. n. 73171;

-    in data 10/04/2013 al prot. n. 152438;

-    in data 18/04/2013 al prot. n. 165881.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

La Ditta proponente ha proposto ricorso per silenzio inadempimento, avanti il TAR del Veneto, nei confronti della Regione Veneto ed altri, datato 13/11/2013.

A seguito della sentenza del TAR del Veneto (n. 385 del 20/03/2014) che dichiarava irricevibile il ricorso presentato dalla Ditta proponente, la stessa ha provveduto a presentare ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (datato 16/04/2014) contro la Regione del Veneto ed altri, ribadendo le censure di primo grado in ordine alla violazione delle disposizioni concernenti i termini di conclusione del procedimento.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4027 in data 30/07/2014 ha accolto il ricorso in appello presentato dalla NEC S.r.l. e MECA S.r.l., ritenendo il carattere non decadenziale del termine di cui all'art. 117 c.p.a. per la proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A.

La sentenza obbliga la Regione Vento a concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notifica della stessa (avvenuta in data 19/09/2014) e quindi entro il giorno 17/10/2014.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 472 in data 10/09/2014 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota n. 430775 in data 14/10/2014, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Ditta NEC S.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con nota in data 12/11/2014 ha depositato le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., acquista al protocollo regionale n. 479886 in data 12/11/2014.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 03/12/2014, il Presidente della Commissione ha nominato il gruppo istruttorio per la valutazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., inviata alla Ditta proponente e acquista al protocollo regionale n. 479886 del 12/11/2014.

Durante l'iter valutativo sono pervenute alcune osservazioni da parte del Comune di Roverchiara (VR), acquisite agli atti in data 23/12/2014 al prot. n. 549831.

La Ditta proponente ha proposto ricorso avanti il TAR del Veneto nei confronti della Regione Veneto datato 20/01/2015, per l'accesso alla proposta di parere redatta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., discussa nella seduta del giorno 10/09/2014 e del verbale della riunione tecnica svoltasi in data 27/08/2014.

A seguito della sentenza del TAR del Veneto (n. 406 del 14/04/2015) che accoglieva il ricorso presentato dalla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., gli Uffici regionali hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (con nota n. 213928 in data 21/05/2015) la proposta di parere predisposta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A. (discussa nella seduta del giorno 10/09/2014).

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolti i seguenti incontri tecnici ai quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento:

-     in data 15/12/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

-     in data 10/02/2015, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

-     in data 09/03/2015, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

Con nota in data 31/03/2015 - prot. n. 137146, acquista dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 01/04/2015 la Sezione Geologia e Georisorse ha trasmesso alcune considerazioni sul progetto

Conclusa la nuova istruttoria tecnica, con parere n. 519 in data 08/04/2015 - Allegato B del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere definitivo non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 25/06/2015 al Ditta NEC - New Ecology S.r.l., ha presentato avanti il Consiglio di Stato, istanza per la nomina del Commissario ad acta contro la Regione Veneto per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4027 del 30/07/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 10/09/2014;

VISTO il parere n. 472 in data 10/09/2014, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 24/09/2014, di approvazione del verbale della seduta del giorno 10/09/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 08/04/2015;

VISTO il parere n. 519 in data 08/04/2015, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 06/05/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 08/04/2015;

delibera

1.   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 472 in data 10/09/2014 - Allegato A al presente provvedimento - e n. 519 in data 08/04/2015 - Allegato B al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale;

3.   di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271), per le motivazioni indicate nel parere n. 472 in data 10/09/2014, Allegato A del presente provvedimento e nel parere n. 519 in data 08/04/2015 - Allegato B del presente provvedimento;

4.   di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271);

5.   di non rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, alla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271);

6.   di non rilasciare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, alcuna autorizzazione ambientale di settore alla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271)

7.   di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271) (PEC: nec@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Roverchiara (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti; al Consorzio Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese;

8.   di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

9.   di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

10.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

12.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

956_AllegatoA_303610.pdf
956_AllegatoB_303610.pdf

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