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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 11 agosto 2015


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 919 del 20 luglio 2015

Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Comune di Scorzè (VE). Stabilimento di imbottigliamento in comune di Scorzè (VE). Aggiornamento dell'autorizzazione all'imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente denominate "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE" e bevande analcoliche derivate, e aggiornamento delle linee di produzione. - L.R. 40/1989.

Note per la trasparenza

Aggiornamento per dismissione della linea di confezionamento n. 32B per imbottigliamento di acqua minerale naturale, frizzante e bibite analcoliche in acqua minerale presso lo stabilimento della ditta Acqua Minerale S.Benedetto S.p.A., Comune di Scorzè (VE).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza acquisita con prot. n 179917 del 29.04.2015
Parere espresso da U.L.S.S. n. 13 il 28.04.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede in Scorzè (VE), Viale Kennedy 65, C.F. 00593710247, è titolare in virtù della D.G.R. n. 4118 del 6.9.1994 dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e prodotti derivati, "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE".

Lo stabilimento è stato successivamente modificato e ampliato con autorizzazione di cui alle DD.GG.RR. n.2304 del 22.6.1998, n.3333 del 15.9.1998, n.1893 del 1.6.1999, n.4103 del 22.12.2000, n.705 del 21.3.2003, n.2723 del 10.9.2004, n.2181 del 21.07.2009, n.1946 del 22.11.2011, D.G.R. n.907 del 22.05.2012, ultimo provvedimento di aggiornamento e modifica delle linee di imbottigliamento DGR n. 1216 del 15.07.2014

Con domanda in data 25.03.2015, pervenuta ai sensi dell'art.38 della L.R. 40/89, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 13 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione in data 29.04.2015, la ditta San Benedetto S.p.A ha chiesto l'autorizzazione per la dismissione della linea n. 32 B per il confezionamento di acqua minerale naturale, frizzante e bibite gasate analcoliche in contenitori di vetro.

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'U.L.S.S. n. 13, ha trasmesso comunicazione della ditta una volta, acquisita tutta la documentazione corredata dalla relazione tecnica, di dismissione della linea di imbottigliamento n. 32 B.

Lo stabilimento con le modifiche sopra citate, risulta nel suo complesso essere ora così composto:

n. linea

Prodotto imbottigliato

contenitori


contenitori/
ora

N 31 A

Acqua minerale e bevande analcoliche

Vetro

25.000

N 34 D

Bevande analcoliche

Vetro

32.000

N 35 E

Bevande analcoliche

Vetro

40.000

N39 AA

Bevande analcoliche

Lattine

60.000

N 42 V

Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente

PET

45.000

N 43 H

Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente e prodotti liquidi dietetici

PET

40.000

N 46 K

Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente e prodotti liquidi dietetici

PET

40.000

N 50 O

Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente

PET

22.000

N 51 F

Acqua minerale

PET

52.000

N 52 Q

Acqua minerale e acqua di sorgente

PET

47.000

N 53 R

Acqua minerale e acqua di sorgente

PET

39.000

N 54 S

Acqua minerale

PET

40.000

N 55 T

Acqua minerale

PET

39.000

N 56 U

Acqua minerale e acqua di sorgente

PET

38.000

N 57 W

Acqua minerale e acqua di sorgente

PET

42.000

N 58 Z

Acqua minerale e acqua di sorgente

PET

40.000

N 60 M

In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi

PET

34.000

N 61 L

In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua di sorgente e succhi

PET

11.000

N 63 Y

In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi

PET

35.000

N 64 P

In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi

PET

45.000

N65 X

In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi

PET

34.000

N66 AB

In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi

PET

40.000

N 67 J

In ambiente asettico confezionamento di bevande analcoliche in buste (Pouch)

BUSTE

9.000

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n.40;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.lgs n.176 del 8.10.2011 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTA la D.G.R. n. 4118 del 6.9.1994 e successive modifiche ed ampliamenti, ultima modifica 1216 del 15.07.2014;

VISTA la domanda presentata in data 25.03.2015, dalla ditta San Benedetto S.p.A per la dismissione della linea n. 32B;

VISTA la nota trasmessa dall'ULSS n.13 U.O.C prot. n. 03.12/35744 NAD1656A del 28.04.2015, di richiesta di aggiornamento delle linee di produzione;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di aggiornare considerato quanto in premessa esposto, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 10.10.1989 n. 40, l'autorizzazione alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. con sede a Scorzè (VE), Viale Kennedy, 65 C.F. 00593710247, all'imbottigliamento nello stabilimento di Scorzè delle acque minerali naturali e di sorgente denominate "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE" e bevande analcoliche derivate, autorizzando le linee di imbottigliamento così come in premessa riportato;
  2. di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
    • impiegare esclusivamente l'acqua minerale proveniente dalle concessioni minerarie autorizzate, ai sensi della L.R. 40/89;
    • sottostare a tutti gli altri obblighi imposti dalle autorizzazioni Ministeriali e dai provvedimenti regionali nelle premesse citati;
    • attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria;
    • assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S.n. 13, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
    • richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
    • comunicare alla Regione tramite l'U.L.S.S. competente ogni variazione del Direttore Sanitario con le modalità di cui all'art.39 della L.R.40/89;
  3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n.13 e al Sindaco del Comune di Scorzè (VE);
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

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