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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 11 agosto 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 918 del 20 luglio 2015

PRO-IN S.r.l. - Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) - Procedura di V.I.A (art. 11 e art. 23 della L.R. n. 10/1999, conclusa con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004) - Istanza di riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D.M. 27/09/2010) - Richiesta di riattivazione del procedimento, acquisita in data 09/04/2014, al protocollo regionale n. 154895, relativa alla riclassificazione della discarica in sottocategoria e l'autorizzazione alle relative deroghe - per alcuni parametri - ai sensi del D.M. 27/09/2010, conseguente al ricorso avanzato dal Comune di Villafranca di Verona avanti il TAR del Veneto (rubricato con il numero 42/2014 R.G.).

Note per la trasparenza

Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   istanza presentata dalla PRO-IN S.r.l., in data 09/04/2014;
-   parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 495 in data 17/12/2014;
-   comunicazione antimafia liberatoria acquisita in data 18/06/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La discarica oggetto dell'istanza si configura come ampliamento per innalzamento di una preesistente discarica di categoria 2B allora di proprietà della Ve.Part, i cui conferimenti cessarono nel 1998.

Si riporta di seguito una breve cronologia amministrativa che ha caratterizzato la discarica in oggetto:

  • con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, la Giunta Regionale, sulla base dei Pareri della Commissione regionale V.I.A. n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato dalla ditta VE.PART S.r.l. - approvandone al contempo il relativo progetto;
  • con D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, la Giunta Regionale prendeva atto della variante non sostanziale in corso d'opera presentata dalla Ditta VE.PART s.r.l. in data 06/09/2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri n. 64/2003 e n. 71/2004 espressi dalla Commissione Regionale VIA;
  • in data 12/02/2007 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 572/2007, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Sommacampagna (VR) avverso il provvedimento regionale di approvazione del progetto di recupero ed ampliamento della discarica in oggetto ed ha accolto il ricorso della ditta Ve-Part avverso l'atto di sospensione dei lavori nel frattempo adottato dal Comune di Sommacampagna;
  • nel settembre 2007, la società PRO-IN S.r.l. ha acquistato il ramo d'azienda della Ve-Part S.r.l. con atto notarile di compravendita n. 98724, registrato in data 13/09/2007, a Verona, al n. 19926/TT Atti Privati ed ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la volturazione, a proprio beneficio, della titolarità delle succitate D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004
  • con D.G.R. n. 3851 del 04/12/2007, la Giunta Regionale ha volturato la titolarità di detti provvedimenti (D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004) a favore della società PRO-IN S.r.l.;
  • con Decreto n. 27 del 31/03/2008, la Regione Veneto ha rilasciato alla Ditta Pro-In S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria, valevole sino al rilascio della definitiva;
  • con D.G.R. n. 175 30/12/2008, veniva concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva.

Con nota del 04/03/2010 (prot. n. 126104 del 05/03/2010) la Ditta PRO-IN (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, in qualità di proprietaria della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili sita in località Casetta, Comune di Sommacampagna (VR), ha presentato istanza, presso gli Uffici regionali, di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1. lettera a), del D.M. 03/08/2005 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 03/08/2005 per l'innalzamento dei limiti di concentrazione per alcuni parametri nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 03/08/2005.

La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già approvati con la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.

Successivamente, con nota del 24/05/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 289462 del 24/05/2010) la Ditta proponente ha trasmesso documentazione progettuale aggiuntiva.

In seguito all'entrata in vigore della D.G.R. n. 1766 del 06/06/2010, il proponente ha trasmesso con nota del 09/08/2010 (protocollo regionale n. 429543 del 09/08/2010), documentazione aggiuntiva, aggiornando l'istanza del 04/03/2010, provvedendo a chiedere ancora la riclassificazione del proprio impianto in Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 03/08/2005 e la conseguente deroga ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 per una serie di parametri, nonché deroga per un parametro sul tal quale. Nella stessa istanza la Ditta chiede anche di poter utilizzare per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in ingresso sempre il TDS e non i singoli Cloruri e Solfati.

In data 13/09/2010 è stata convocata dalla Direzione regionale Ambiente una riunione tecnica istruttoria, a cui è seguito il deposito in data 17/09/2010 (prot. n. 489526 del 17/09/2010), da parte della Ditta proponente, di documentazione aggiuntiva.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportavano modificazioni sostanziali rispetto all'istanza originariamente presentata, trattandosi di sviluppi documentali di aggiornamento alla sopraggiunta modifica alla normativa di settore.

In considerazione del fatto che, con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione/autorizzazione del progetto per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato a suo tempo dalla ditta VE.PART S.r.l., gli Uffici regionali dell'Unità Complessa Atmosfera, con nota del 17/09/2010, trasmettevano per il seguito di competenza tutta la documentazione progettuale agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., affinché la Commissione regionale V.I.A. procedesse all'esame istruttorio, dell'istanza presentata dalla Pro-In S.r.l. in data 04/03/2010.

Successivamente, visto che la Commissione regionale V.I.A. era decaduta dalle sue funzioni in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino all'insediamento della nuova Commissione (avvenuto successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011), la Pro-In S.r.l. ha chiesto che la pratica riguardante la domanda di riclassificazione della discarica venisse esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.).

Con nota n. 664939 del 22/12/2010, tuttavia, la Direzione regionale Tutela Ambiente, comunicava alla PRO-IN S.r.l. (per conoscenza agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.), che non sussistevano i presupposti giuridico e amministrativi per dar seguito alla richiesta della Ditta.

Con nota del 07/06/2012 (prot. n. 267308 del 08/06/2012) la Ditta proponete diffidava la Regione Veneto a concludere l'iter valutativo sulla richiesta presentata, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 27/09/2010 che abrogava il D.M. 03/08/2005.

In data 23/05/2013 - tenuto conto che nel frattempo, a livello interregionale, relativamente alla problematica della riclassificazione delle discariche in sottocategoria, si era sviluppato un intenso confronto che aveva condotto la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ad enucleare una linea comune da sottoporre al competente Ministero dell'Ambiente - si è svolta una riunione tecnica (presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità) di approfondimento istruttorio in merito alle molteplici tematiche e problematiche connesse all'istanza proposta, alle quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Si deve inoltre dar conto in questa sede, per completezza, che, in relazione alla nota inviata dall'Avv. Andrea Di Segni, in nome e per conto della sua assistita Sig.ra Residori Maria Gabriella (acquisita al prot. n. 207905 del 16/05/2013), con la quale si rilevano gli sviluppi avvenuti relativamente al contenzioso in corso con la Ditta Pro-In S.r.l., in merito alla presunta indisponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento da parte della Ditta proponente, e in particolare contenuti della Sentenza n. 2869/2009 del Tribunale di Verona e della Sentenza n. 813/2012 della Corte d'appello di Venezia, lo Studio Avvocati Biondaro, per conto della Pro-In S.r.l., con nota del 27/05/2013 (prot. n. 223729, del 27/05/2013), ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. una memoria sullo stato della vicenda.

Al riguardo, fatti i necessari approfondimenti, la Direzione regionale Tutela Ambiente, con propria nota in data 05/06/2013 - prot. n. 237977, ha verificato che non risulterebbe essere venuta meno la disponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento.

La recente D.G.R. n. 1360/2013 ha disposto l'obbligo per i soggetti gestori delle discariche, già riclassificate in sottocategorie, o per le quali sono state comunque già assentite deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, di presentare ali'Autorità competente - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento - una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A, al fine di un riesame delle relative autorizzazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.

Il riesame di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dalla stessa deliberazione, ha come finalità la verifica della conformità delle autorizzazioni rilasciate ai nuovi criteri individuati dal tavolo tecnico.

Le motivazioni che avevano spinto il Proponente a presentare istanza di Riclassificazione in Sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e conseguente deroga dei limiti di concentrazione nell'eluato e del Nichel nel tal quale, scaturiva dal fatto che la discarica, nonché l'elenco dei codici CER ammissibili, era stata sviluppata e progettata prima dell'entrata in vigore delle norme previste dal D.M. 27/09/2010. L'emanazione delle suddette normative aveva comportato l'introduzione di nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, imponendo, per gli impianti dedicati ai rifiuti non pericolosi, il rispetto, dei limiti previsti dalla tabella 5 del D.M. 27/09/2010. Questo aveva fatto in modo che molti dei rifiuti che per classificazione CER potevano essere conferiti all'impianto in esame, non erano però ammissibili per superamento dei limiti nell'eluato.

La riclassificazione alla sotto categoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e la concessione di alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010 erano state valutate favorevolmente dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 26/06/2013 e rilasciate con D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013, nelle more del riesame disposto dalla succitata D.G.R. n. 1360/2013.

Alla luce di quanto sopra, con nota del 15/11/2013 (acquisita al prot. regionale n. 512508 del 26/11/2013), il Gestore della discarica in esame ha depositato la documentazione tecnica richiesta dalla D.G.R. n. 1360/2013.

Successivamente, per effetto dell'emanazione dell' Ordinanza del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona venivano sospesi, di fatto, gli effetti della D.G.R. n. 1780/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

Con Ordinanza n. 3304 del 30/07/2014 il Consiglio di Stato ha poi respinto in appello l'istanza cautelare del Comune di Villafranca di Verona, in riforma dell'ordinanza impugnata del TAR Veneto n. 226/2014: pertanto, all'atto dell'istruttoria da parte della Commissione regionale V.I.A., la deliberazione n. 1780/2013 era vigente ed efficace.

In data 09/04/2014, con nota prot. n. 154895, la Ditta PRO-IN S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di riesame della D.G.R. n. 1780/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della D.G.R. n. 1360/2013, con specifico riferimento alle problematiche sollevate nell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014.

La Ditta ha provveduto - ai sensi dell'art. 29 - quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 - a pubblicare in data 17/04/2014, a mezzo stampa, l'annuncio relativo al procedimento ex D.G.R. n. 1360/2013.

In data 26/05/2014 con nota prot. n. 226152, gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato che, relativamente all'istanza presentata, la Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 14/05/2014 ha ritenuto che, per il proseguo del procedimento e per garantire la più ampia partecipazione, la Ditta dovesse trasmettere la documentazione progettuale ad ENAC ed ai comuni interessati dal procedimento citato. Il proponente ha provveduto a quanto richiesto, dandone informazione con nota acquisita agli atti in data 27/05/2014 - prot. n. 228493 e successivamente con nota n. 258393 in data 16/06/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/06/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 15/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  • Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 312475 in data 22/07/2014);
  • Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 387343 in data 16/09/2014).

Con nota prot. 463221 del 04/11/2014, la Sezione Tutela Ambiente - Settore Rifiuti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio presentata dalla Ditta PRO-IN S.r.l. ai sensi della D.G.R. n. 1360/2013.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolto un incontro tecnico in datata 01/12/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 495 del 17/12/2014, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole alle richieste, presentate dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona:

  • di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. - già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 - sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
  • di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;

con le prescrizioni di cui al citato parere, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004

VISTA la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004

VISTE le D.D.G.R. n. 850/2007, n. 1838/2007, n. 3764/2009, n. 1766/2010 e n. 1360/2013, specifiche sulla tematica delle sottocategorie;

VISTA la D.G.R. n. 1780/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/12/2014 e rilevato che nello stesso sono meglio enucleate le ragioni che portano a confermare la validità dei precedenti pareri espressi nel tempo dalla Commissione Regionale VIA;

VISTO il parere n. 495 del 17/12/2014, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013, a favore della Ditta PRO-IN S.r.l. è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 16/06/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 252443 in data 18/06/2015) ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di Verona, relativamente alla Ditta PRO-IN S.r.l.;

delibera

1.   di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 495 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014, Allegato A del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito all'istanza di riesame della D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della D.G.R. 1360/2013, presentata dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona;

2.   di autorizzare la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile",già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 495 del 17/12/2014, Allegato A al presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

3.   di autorizzare le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 495 del 17/12/2014, Allegato A al presente provvedimento;

4.   di mantenere valide tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nei pareri n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004 pubblicati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la successiva D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013;

5.   di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239; PEC: proin@pec.bertoliambiente.it) con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Villafranca di Verona (VR), all'ENAC (Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto aereo, Direzione Operazioni Venezia, Direzione Aeroportuale di Verona), alla Società di Gestione Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

6.   di aver provveduto ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Verona;

7.   di stabilire che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

8.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

9.   di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

10.    di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

11.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

13.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

918_AllegatoA_303006.pdf

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