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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 31 luglio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 13 luglio 2015

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.

Note per la trasparenza

Si approvano con la presente deliberazione le disposizioni applicative della nuova legge regionale in materia di attività turistiche connesse al settore primario, definendo i criteri di applicazione e le procedure per lo svolgimento delle attività di turismo rurale.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

In particolare, l'articolo 1 (Finalità e soggetti pubblici) stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, quali espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo, tra l'altro, di diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario, di creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime, di valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete, di favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica.

L'articolo 2 (Definizioni) stabilisce al comma 2. 0a) che, ai fini della legge regionale in parola, per turismo rurale debba essere inteso l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche.

L'articolo 12 bis (Turismo rurale e fattorie didattiche) specifica al comma 1. in maniera più articolata quali siano le attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie:

a)      attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
b)     allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
c)      realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
d)     mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

Lo stesso articolo stabilisce al comma 3. che alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all' articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.

Nell'ambito dell'attuazione della legge, la Regione (articolo 13) esercita, tra l'altro, in generale, funzioni di coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici interessati, funzioni di promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario.

Le Province provvedono invece, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge (Riconoscimento provinciale), alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio. Le Province esercitano inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 1. della legge, l'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della legge 28/2012, l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, ad eccezione delle attività di pesca turismo.

In relazione a quanto sopra, la provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento la Giunta regionale intende definire alcuni aspetti operativi e di disciplina con specifico riferimento alle attività di turismo rurale, così come definite ai sensi dell'articolo 12 bis della l.r. 28/2012, così come modificata dalla l.r. 35/2013: in tal modo si viene a completare il quadro applicativo della norma concernente le attività turistiche connesse al settore primario, integrando armonicamente le deliberazioni già assunte dalla Giunta per l'esercizio delle attività agrituristiche, delle attività di ittiturismo e pesca turismo e delle attività di fattoria didattica.

Le regole procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale - con specifico riferimento agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile - nonché la modulistica-tipo sono contenuti rispettivamente nell'Allegato A e negli Allegati B, C e D al presente provvedimento, che costituiscon parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

VISTA la deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015, con cui sono state approvate le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";

VISTA la deliberazione n. 591 del 21 aprile 2015, con cui sono state approvate le disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica;

PRESO ATTO che la struttura regionale competente ha garantito la concertazione con le altre strutture regionali, con le province e con le associazioni professionali di categoria, condividendo gli obiettivi e le disposizioni per regolamentare lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;

VISTA la legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1.      di adottare le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale così come definite all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

2.      di stabilire che le procedure e le modalità operative di cui al punto 1. sono individuate nei seguenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

•  Allegato A - "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento di attività di turismo rurale da parte di imprese agricole" relativo ai requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale e alla definizione delle procedure per il riconoscimento e l'avvio dell'attività;
•  Allegato B - Schema-tipo di "Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale"
•  Allegato C - Schema-tipo di "Relazione tecnica"
•  Allegato D - Schema-tipo di "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di turismo rurale";

3.      di autorizzare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano, concordemente con il Direttore del Dipartimento turismo, alla gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati A, B, C e D. che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica a sopravvenute disposizioni in materia di sviluppo rurale;

4.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

883_AllegatoA_302643.pdf
883_AllegatoB_302643.pdf
883_AllegatoC_302643.pdf
883_AllegatoD_302643.pdf

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