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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 28 luglio 2015


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 13 luglio 2015

Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assegnazioni di personale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale con il presente provvedimento dispone ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, le assegnazioni di personale per le qualifiche spettanti alle Segreterie dei componenti della Giunta medesima.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:

-    il Presidente, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgano di specifiche unità organizzative, denominate Segreterie;

-    presso ciascuna Segreteria, cui è preposto un responsabile, può essere impiegato, su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta, personale già dipendente della Regione o comandato da altre amministrazioni oppure, nei limiti del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

L'attuale dotazione organica delle segreterie in argomento è quella stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale adottata in data odierna.

Premesso ciò e viste le richieste di assegnazione di personale pervenute dalla Presidenza, dalla Vice Presidenza, dai componenti della Giunta Regionale e dalla Direzione del Presidente, si è proceduto alla verifica dei requisiti previsti per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica delle citate strutture, rendendo a questo punto possibile procedere alle assunzioni richieste, individuate nominativamente all'Allegato A del presente provvedimento.

E' opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale che verranno assunte con contratto a tempo determinato sarà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto di cui al presente comma potrà essere risolto in qualsiasi momento e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

La Sezione Risorse Umane, previa verifica in capo agli interessati del possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per la copertura del posto di cui trattasi, provvederà alla formale assegnazione della stessa alla Segreteria in argomento.

Nel caso di individuazione di personale già dipendente della Regione, l'assegnazione verrà effettuata mediante il trasferimento per mobilità interna del dipendente interessato, come previsto dalla disciplina in materia di mobilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di individuazione di personale di ruolo, dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni, l'assegnazione verrà effettuata mediante l'attivazione di procedura di comando in entrata presso gli uffici della Giunta Regionale, secondo le modalità previste dalla DGR n.1436/2000 succitata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale adottata in data odierna relativa alla determinazione della dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta Regionale;

VISTE le richieste di assegnazione di personale pervenute dalla Presidenza, dalla Vice Presidenza, dai componenti della Giunta Regionale e dalla Direzione del Presidente;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, le assegnazioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012, con inquadramento nelle categorie e nei profili professionali d cui all'Allegato A del presente provvedimento;

2.      di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale assunte con contratto a tempo determinato verrà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dagli interessati e dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto di cui al presente comma potrà essere risolto in qualsiasi momento e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione;

3.      di dare atto che il personale regionale a tempo indeterminato, viene assegnato mediante trasferimento per mobilità interna, secondo le modalità previste dalla DGR n.1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla disciplina della mobilità;

4.      di dare atto che il personale di ruolo, dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni, viene assegnato mediante l'istituto del comando in entrata presso gli Uffici della Giunta Regionale, secondo le modalità previste dalla DGR n.1436/2000 summenzionata;

5.      di dare incarico alla Sezione Risorse Umane di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione delle unità di personale di cui al punto 2);

6.      di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell'esercizio in corso, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 39/2001, sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso e non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

861_AllegatoA_302345.pdf

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