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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 24 luglio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 13 luglio 2015

Sanità. Area della dirigenza medica e veterinaria. Approvazione protocollo di intesa del 12 maggio 2015 per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'articolo 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000. Adozione linee guida e modifica della D.G.R. n 2846 del 29 dicembre 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione del protocollo d'intesa in oggetto con il quale la Regione Veneto e le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria condividono i contenuti delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni stipulate tra le aziende ed enti del SSR per l'effettuazione di prestazioni di consulenza da parte dei dirigenti medici. Contestualmente all'approvazione dei protocollo il provvedimento dispone anche l'adozione delle linee guida citate e la modifica della D.G.R. n. 2846 del 29 dicembre 2014 in relazione alle prescrizioni in materia di orario di lavoro in contrasto con le previsioni delle stesse linee guida.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 58, comma 2 e segg. , del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8 giugno 2000, contiene alcune disposizioni per la disciplina dell' attività di consulenza chiesta alle aziende sanitarie da parte di soggetti terzi.

In particolare, il disposto del comma 2, lett. a), dell'articolo 58 citato, concernente le convenzioni di consulenza in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, stabilisce che le stesse convenzioni disciplinino:

-        limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'orario di lavoro;

-        il compenso e le modalità di svolgimento.

La regolamentazione contrattuale sopra richiamata risulta alquanto succinta, non individuando presupposti e condizioni per la stipula dei rapporti di consulenza, né particolari obblighi in capo alle aziende stipulanti, alle quali è lasciata ampia autonomia anche nella definizione della misura dei compensi e della durata delle attività.

Conseguentemente, con D.G.R. n. 2846 del 29 dicembre 2014 la Giunta Regionale, al fine di assicurare la coerenza delle convenzioni di consulenza con le linee di programmazione regionale ed, in particolare, con il PSSR 2012-2016 e con i provvedimenti attuativi dello stesso, ha disposto che le medesime convenzioni siano previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale, sulla base di richieste delle aziende del SSR nelle quali devono essere indicati/e:

-        le ragioni che giustificano la consulenza in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale;

-        i soggetti con i quali si intendono stipulare le convenzioni;

-        la durata delle stesse convenzioni;

-        il numero e la durata degli accessi;

-        l'ammontare della spesa.

Peraltro, la disamina delle richieste di autorizzazione pervenute all'Area Sanità e Sociale ha evidenziato, da un lato una grande disomogeneità degli atti convenzionali in relazione all'ammontare ed alle modalità di quantificazione dei compensi, anche riferiti ad analoghe tipologie di prestazioni, e dall'altro l'attivazione di consulenze non sempre coerenti con gli atti di programmazione regionali, ovvero talora non giustificate in rapporto alle finalità proprie dell'istituto, ma rese "necessarie" da carenze organizzative.

Alla luce delle anzidette criticità l'Area Sanità e Sociale ha sviluppato, nel rispetto dei vigenti protocolli d'intesa regionali in materia di relazioni sindacali, un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria volto a pervenire alla condivisione di un documento di linee guida regionali che assicuri l'appropriatezza delle attività di consulenza e l'ottimizzazione dell'assetto organizzativo aziendale oltrechè l'omogeneizzazione dei compensi riconoscibili a dirigenti medici impegnati nello svolgimento delle relative attività.

Nelle more della conclusione dell'anzidetto confronto l'Area Sanità e Sociale ha provvisoriamente autorizzato la stipula/rinnovo di gran parte delle convenzioni di consulenza ai sensi della citata DGR 2846/2014 (dapprima fino al 31 maggio 2015 e successivamente fino al 30 settembre 2015).

In data 12 maggio 2015, l'Assessore alla Sanità e il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale hanno sottoscritto con le OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, a conclusione del confronto, il protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento e le accluse linee guida (Allegato A).

Si evidenzia che il protocollo ha, tra l'altro, previsto che lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", che abroga, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il comma 13 dell'articolo 41 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 6 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Le norme abrogate erano quelle che consentivano deroghe per il personale del SSN alle prescrizioni dal D.Lgs. 66/2003 relative alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale ed alla durata minima del riposo giornaliero.

In particolare, l'articolo 4, comma 2 del citato D.Lgs. 66/2003, non più derogabile decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 161/2014, stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

L'anzidetta previsione, recepita dalle linee guida definite dal protocollo, si pone in contrasto con quanto stabilito nel primo periodo della lettera Q) della D.G.R. 2846 del 29 dicembre 2014, secondo cui l'attività lavorativa dei dirigenti medici e sanitari, comprensiva dello svolgimento dell'attività di consulenza non può prevedere un impegno medio orario superiore al 30% del normale orario di lavoro risultante dalla parametrazione mensile delle 38 ore contrattualmente dovute. Si tratta, infatti, di un limite che eccede le 48 ore settimanali di lavoro.

Si rende pertanto necessario abrogare la predetta disposizione e, contestualmente, sostituirla con la seguente: "Lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive".

Anche il nuovo tetto comprende le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 dei CC.CC.NN.LL. dell'8.06.2000.

Si propone, pertanto, l'approvazione del predetto Protocollo e l'adozione delle linee guida definite nello stesso.

Al fine di consentire alle aziende del SSR di porre in essere le azioni di carattere organizzativo per adeguare le consulenze già attivate e quelle in via di attivazione alla nuova disciplina regionale senza compromettere la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, le predette linee guida entreranno in vigore con decorrenza 1 ottobre 2015.

Dalla stessa data dovranno conformarsi ai contenuti delle linee guida ed essere nuovamente autorizzate dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale anche le convenzioni di consulenza provvisoriamente autorizzate dal medesimo fino al 30 settembre 2015.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTO l'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161;
  • VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.e i.;
  • VISTO l'articolo 58, comma 2, lett. a) del CCNL. dell'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.06.2000;
  • VISTA la D.G.R. n. 2846 del 29 dicembre 2014;
  • VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), sottoscritto in data del 12 maggio 2015 dall'Assessore alla Sanità, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalle OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, con il quale sono state definite le linee guida, accluse allo stesso protocollo, per la stipula, da parte delle aziende ed enti del SSR, delle convezioni di consulenza ex articolo 58, comma 2, lett. a) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.06.2000;
  3. di adottare, nel testo definito nel predetto protocollo, le linee guida per la stipula, da parte delle aziende ed enti del SSR, delle convezioni di consulenza di cui al precedente punto 2;
  4. di stabilire, per le ragioni illustrate nelle premesse, che le predette linee guida entrino in vigore con decorrenza 1 ottobre 2015;
  5. di stabilire che, dalla stessa data, le convenzioni di consulenza provvisoriamente approvate fino al 30 settembre 2015 dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale debbano conformarsi alle linee guida e debbano essere nuovamente autorizzate dal medesimo Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
  6. di sopprimere, per le ragioni indicate nelle premesse, il primo periodo della lettera Q) della D.G.R. 2846 del 29 dicembre 2014;
  7. di sostituire l'anzidetto periodo con il seguente: "Lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive";
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

866_AllegatoA_302242.pdf

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