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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 28 luglio 2015


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 13 luglio 2015

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge R.V. 27 aprile 2015, n. 6, "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto in giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge regionale, per farne riconoscere la legittimità.

Il Presidente, Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 29 giugno 2015 è stato notificato alla Regione del Veneto ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale ex art. 127 Cost. proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto avverso gli artt. 2, 49 e 69 della legge R.V. 27 aprile 2015, n. 6, "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", per violazione dell'art. 97 Cost.

Tali disposizioni riguardano rispettivamente:

a)      l'art. 2 che stabilisce delle esenzioni al pagamento della tassa automobilistica ordinaria per alcune categorie di autoveicoli di immatricolazione superiore ai 20 anni, che viene ritenuto violare gli artt. 117, secondo comma, lett. e), e l'art. 119 della Costituzione;

b)     l'art. 49 provvede alla promozione e alla registrazione dei marchi di proprietà della Regione e alla valorizzazione del proprio patrimonio produttivo e culturale, nonché dei prodotti di qualità del territorio Veneto attraverso i marchi collettivi di qualità istituiti dalle vigenti leggi nazionali o regionali; il quale viene ritenuto essere in violazione degli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione;

c)      l'art. 69 individua nel bilancio regionale per il 2015 le risorse necessarie a dare copertura al fondo per l'anticipazione della liquidità connessa all'applicazione dell'art. 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, in tema di rimborso del mutuo contratto per il pagamento dei debiti formati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Esso viene ritenuto violare l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

In vero tutte queste norme risultano rispettose del dettato costituzionale e poste nell'interesse della collettività regionale; ragion per cui si intende necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la loro legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, l'avv. prof. Luca Antonini del foro di Milano e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

 

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- visti l'art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art. 6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

- vista la DGR N. 2472 del 23.12.2014;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge R.V. 27 aprile 2015, n. 6, "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", per le motivazioni di cui alle premesse, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, l'avv. prof. Luca Antonini del foro di Milano e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  2. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione;
  3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore.

 

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