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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 14 luglio 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 29 giugno 2015

Comunicazione ai sensi del comma 4 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. Definizione carico minimo di bestiame per unità di superficie nelle superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1307/2013. Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 15 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 6 della L.r. 01 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della L.r. 10 dicembre 1973, n. 27.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ratifica il decreto del PGR n. 75 del 15 giugno 2015 con il quale viene rimodulato il carico di bestiame ad ettaro (uba/ha), imposto dalla norma statale, necessario all'assolvimento dell'attività agricola di cui all'art 4 del Regolamento (UE) n. 1307 del Consiglio e del Parlamento, del 17 dicembre 2013, ad un livello adeguato alle potenzialità delle superfici pascolive marginali del territorio regionale.

ESTREMI DEI PRINCIPALI STRUMENTI ISTRUTTORI:
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
- Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014
- Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015
- Deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 03 marzo 2015
- Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 3411 del 29 maggio 2015
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 15 giugno 2015

Il relatore riferisce quanto segue.

Con l'approvazione del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sono state operate le scelte sulle modalità di applicazione della riforma dei pagamenti diretti appunto introdotta dal reg. 1307 2013.

Con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" sono state definite modalità applicative relativamente al mantenimento delle superfici agricole, tra le quali quella per cui l'attività agricola nelle superfici condotte a pascolo è dimostrabile con l'impiego di un carico di bestiame di 0,2 uba/ha per anno,che i richiedenti il Pagamento unico dovranno assicurare, sulle superfici dichiarate nella Domanda unica per questo tipo di utilizzo.

Relativamente a queste superfici, con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, sono state definite le modalità di pascolamento attribuendo alle Regioni e Province autonome competenti per territorio la possibilità di prevedere eventuali usi e consuetudini che ammettano l'impiego anche di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente la Domanda unica, la definizione di un carico di bestiame diverso da quello di 0,2 UBA/ha anno ed una durata minima di pascolamento diversa da quella di 60 giorni.

Per quanto concerne l'impiego di animali di terzi la Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 3 marzo 2015 ha riconosciuto tale pratica di pascolo tra gli usi e consuetudini locali ed individuato le superfici in cui tale pratica è ammessa. Tale disposto è stato comunicato al Ministero e all'Organismo di Coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle tempistiche opportune.

La rimodulazione del carico di bestiame espresso in Unità Bestiame Adulto per ettaro di pascolo (uba/ha) necessario a dimostrare l'assolvimento dell'attività agricola come previste dal Decreto ministeriale 26 febbraio 2015 non era stata operata in quanto il valore di tale parametro, imposto con le norme sopra richiamate, era stato ritenuto consono anche per le realtà pascolive marginali venete.

Con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 maggio 2015, prot. n. 3411, connessa con le disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti, relativa alla definizione di "attività" nelle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, è stata definita, pari a 1,2 UBA/ha, la densità zootecnica minima, da assicurare per la durata del turno di 60 giorni di pascolamento. Nella stessa nota è ribadito che le Regioni e Province autonome hanno facoltà di derogare a tale carico minimo, sia in termini di UBA che di durata del pascolamento, in considerazione di particolari situazioni di criticità.

In riscontro a tale nota, con cui viene definita l'implementazione della modalità di calcolo del carico di bestiame per le superfici condotte a pascolo, talune Organizzazioni Sindacali e di Produttori, hanno evidenziato la necessità che la Regione Veneto, in ragione della facoltà enunciata dalla stessa nota, determini un diverso carico di bestiame per unità di superficie, in modo da permettere l'assolvimento degli obblighi di pascolamento sopra richiamati, anche in quelle realtà pascolive soggette a svantaggi specifici.

Si sottolinea che le aree montane sono caratterizzate da limitazioni considerevoli nelle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro ed in generale:

-        da un periodo ridotto della durata della stagione vegetativa e da basse temperature medie annue che penalizzano le rese produttive;

-        dalla presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine;

-        da una scarsa accessibilità dei fondi agricoli ed elevata frammentazione fondiaria;

-        dalla presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Si deve considerare, inoltre, che l'estrema variabilità delle situazioni che caratterizzano i vari ambiti pascolivi montani regionali, in relazione:

-        al verificarsi di avversi eventi climatici che possono limitare la durata programmata dell'alpeggio,

-        alla produttività limitata che caratterizza alcune superfici pascolive del territorio regionale,

-        alla diversa efficienza organizzativa dei sistemi aziendali coinvolti nella attività di monticazione,

renderebbe opportuno rimodulare il carico di bestiame minimo, così come definito dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 e della nota Ministeriale del 29 maggio 2015, rendendolo consono alle realtà marginali regionali, per le quali l'attività di pascolamento è svolta con carichi di bestiame non superiori a 0,2 UBA/ettaro per tutta la durata del turno di pascolamento.

Per la presenza di ecosistemi complessi e facilmente alterabili, propri della montagna veneta, che è necessario salvaguardare, al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque e per il fatto che le pratiche agronomiche e di allevamento non sono compatibili con tali peculiarità e possono compromettere l'equilibrio ecologico e la sostenibilità ambientale ed economica dell'attività agricola esercitata in questi ambienti, si ritiene condivisibile la richiesta di cui sopra, avanzata dalle Organizzazioni Sindacali e di Produttori.

Nel territorio regionale sono presenti circa 640 malghe e per questo motivo risulta estremamente difficile, se non impossibile, individuare puntualmente le situazioni in cui le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, non possono essere rispettate se non a danno della salvaguardia e preservazione del cotico erboso, il carico minimo di bestiame appropriato alla corretta gestione del pascolo che si ritiene necessario definire per l'intero territorio montano, come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale, risulta quello massimo sopportabile nelle superfici marginali a pascolo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e dell'imminente scadenza dei termini di presentazione della domanda Domanda Unica, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevista per il 15 giugno 2015, il Presidente della Regione del Veneto, avvalendosi delle facoltà previste dell'articolo 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, ha adottato con il decreto n. 75 del 15 giugno 2015 disposizioni urgenti relativamente il carico di bestiame ad ettaro che deve essere assicurato durante il periodo di pascolamento, per l'assolvimento dell'attività agricola ai sensi del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Si da atto che per mero errore materiale nell'oggetto e nella nota per la trasparenza del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 15 giugno 2015 è stato indicato il comma 5 in luogo del corretto comma 4 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Si evidenzia infine che la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, all'articolo 6, lettera d), che ha modificato l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, prevede che i decreti del Presidente della Giunta regionale, come nel caso in specie, devono essere sottoposti per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 03 marzo 2015 avente per oggetto "Riconoscimento di pratiche di pascolo come uso o consuetudine locale ed identificazione delle aree regionali interessate ai sensi del comma 5 art. 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015."

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 3411 del 29 maggio 2015;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 15 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 [così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27], avente per oggetto << Comunicazione ai sensi del comma 4 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. Definizione carico minimo di bestiame per unità di superficie nelle superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1307/2013>>;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, che ha modificato l'articolo 6, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, i decreti del Presidente della Giunta regionale, come nel caso in specie, devono essere sottoposti per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva;

delibera

1.      di procedere, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 [così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27] e per le motivazioni espresse in premessa, alla ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 15 giugno 2015, avente per oggetto << Comunicazione ai sensi del comma 4 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. Definizione carico minimo di bestiame per unità di superficie nelle superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1307/2013.>>;

2.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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