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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 14 maggio 2015
Determinazione del trattamento economico dei Direttori delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto. (DGR n. 2612 del 30/12/2013).
Viene determinato il trattamento economico dei Direttori degli ESU, differenziandolo in base a quanto disposto dalla DGR n. 2612 del 30/12/2013 che dà attuazione all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 54/2012 che prevede che le posizioni dei Direttori di Sezione possono essere graduate in funzione dei parametri di riferimento nello stesso articolo indicati.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il trattamento economico dei Direttori delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) è disciplinato dall'articolo 14, comma 4, della L.R. 07/04/1998, n. 8, il quale dispone che: "Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai Dirigenti regionali delle Unità di Progetto di cui alla L.R. 10/01/1997, n. 1 ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:
Le Unità di Progetto sono state previste e disciplinate dall'articolo 17 della L.R. 10/01/1997, n. 1.
A livello decentrato, la struttura e la quantificazione del trattamento economico dei Dirigenti delle Unità di Progetto sono state definite dall'Allegato 2 alla DGR n. 3242 del 21/12/2010, nel quale è disposto che esso sia composto solo da una retribuzione omnicomprensiva, nulla prevedendo in merito alla determinazione della retribuzione di risultato.
Con la L.R. 31/12/2012, n. 54, sono stati completamente ridisegnati l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".
In adempimento al dettato legislativo, con DGR n. 2140 del 25/11/2013 sono state individuate le nuove strutture della Giunta regionale articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento, trasformando le superate Unità di Progetto in Sezioni.
Successivamente, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. 54/2012, con DGR n. 2612 del 30/12/2013 le posizioni dirigenziali sono state graduate in due fasce A e B, corrispondenti a due livelli retributivi, in base ai seguenti criteri:
Infine con DGR n. 2326 del 16/12/2013 è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale con qualifica dirigenziale, avvenuta il 31/01/2014, che ha definito la struttura e la quantificazione del trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare, di posizione e di risultato.
Questa articolata e complessa evoluzione che ha riguardato le strutture regionali, ha sostanzialmente superato il riferimento dell'art. 14 della L.R. 07/04/1998, n. 8 alle Unità di Progetto, oggi non più previste, come parametro di riferimento per la determinazione da parte degli ESU delle retribuzioni tabellari dei Direttori.
Il quadro sopra delineato fa ritenere opportuno che la Giunta Regionale indichi precisi criteri che consentano agli ESU di determinare in modo omogeneo il trattamento economico dei Direttori in coerenza con il nuovo quadro normativo.
Tale indicazione consentirebbe inoltre di perseguire ancora più efficacemente il contenimento ed il controllo della spesa ponendo dei precisi limiti nella determinazione dei compensi oggetto del presente provvedimento.
Pertanto, considerato che la quasi totalità delle Unità di Progetto sono state trasformate in Sezioni, si ritiene opportuno, in applicazione dei suddetti criteri alle complesse e articolate realtà degli ESU, prevedere che il trattamento economico dei Direttori sia parametrato a quello previsto per i Dirigenti delle Sezioni di fascia A della Regione e sia differenziato, come previsto dall'art. 14, comma 4 della L.R. 07/04/1998, n. 8, in relazione al numero degli studenti di riferimento:
Infine, considerato che oggi non sono più state istituite le Unità di Progetto, per le quali non era espressamente prevista una retribuzione di risultato cui poter fare riferimento, e che invece per essa è stato ora fissato, relativamente ai Dirigenti di Sezione della Regione, il limite massimo del 10% dello stipendio annuo, formato da retribuzione tabellare e retribuzione di posizione, si ritiene opportuno, essendo adesso possibile individuare un parametro di riferimento, prevedere, per le finalità sopra esposte, che il medesimo limite possa essere applicato anche ai Direttori degli ESU.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l'articolo 14, comma 4, della L.R. 07/04/1998, n. 8;
Visto l'articolo 17 della L.R. 10/01/1997, n. 1;
Visto l'articolo 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10/04/1996;
Visto l'Allegato 2 alla DGR n. 3242 del 21/12/2010;
Vista la L.R. 31/12/2012, n. 54;
Vista la DGR n. 2140 del 25/11/2013;
Vista la DGR n. 2050 del 03/11/2014;
Vista la DGR n. 2612 del 30/12/2013;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale del 31/01/2014;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54;
delibera
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