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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 01 giugno 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 14 maggio 2015

Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i., L. 240/2010)

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'accordo con il quale l'eventuale passaggio di medici dipendenti del S.S.R. al ruolo di professore universitario garantisce il requisito minimo relativo al numero di docenti universitari necessari per garantire l'espletamento dei corsi di studio delle professioni sanitarie presso le sedi delle aziende sanitarie a ciò autorizzate.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Socio-Sanitario regionale 2012/2016 (L.r. n. 23 del 29/6/2012) colloca la formazione tra le risorse e le funzioni del Servizio socio-sanitario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema.

L'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di studio.

Conformemente a quanto dispone la L. n. 251/2000, la Regione del Veneto persegue lo scopo di contribuire alla tutela del diritto alla salute del cittadino anche nella forma del concorso alle spese occorrenti per la didattica funzionale alla formazione delle professioni sanitarie , finanziando così interamente i corsi di studio che trovano svolgimento presse le aziende sanitarie a ciò autorizzate, sulla base del protocollo d'intesa di cui al sopra citato art. 6 comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..

Con riferimento alla predetta convenzione, ravvisando la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa conforme all'impianto normativo vigente che ridisciplini i rapporti tra la Regione del Veneto e le Università di Padova e di Verona, un apposito tavolo tecnico paritetico sta provvedendo alla formulazione del nuovo testo, che si presenta in corso di ultimazione.

In relazione ai corsi di studio delle professioni sanitarie, la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova hanno verificato la sussistenza di una situazione di carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei "requisiti di docenza" posti dal Decreto Miur n. 47 del 30/01/2013 come modificato dal successivo Decreto Miur n. 1059 del 23/12/2013, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi stessi che si svolgono presso le sedi delle aziende U.L.S.S. a ciò autorizzate, convenendo sulla necessità di assumere iniziative finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate e garantire l'espletamento dei corsi universitari in conformità agli standard normativamente previsti.

A fronte della problematica suesposta l'Università degli studi di Padova non è in grado di integrare il corpo docente con le proprie risorse, tuttavia l'art. 18, comma, 3 della L. n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini) prevede la possibilità, per le Università, di chiamare professori e di attribuire contratti ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, a carico totale di soggetti pubblici diversi dagli Atenei stessi, previa stipula di convenzioni.

A fronte del conseguimento, da parte di numerosi medici dipendenti del Servizio Sanitario regionale del Veneto, dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario (art. 16, L. n. 240/2010), la soluzione che si ritiene opportuno adottare al fine di sopperire alla carenza di docenti universitari e perciò garantire "il numero minimo di docenti di riferimento" per il regolare svolgimento presso le aziende U.L.S.S. dei corsi di studio delle professioni sanitarie, è quella di sostenere gli oneri del relativo trattamento economico e retributivo, laddove a seguito dei procedimenti di chiamata di competenza dell'Università, matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il transito nei ruoli della docenza universitaria dei medici suddetti, ed a condizione che gli stessi continuino a prestare l'attività assistenziale svolta nell'ambito del S.S.R..

Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato, si propone l'adozione di un accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova il cui schema è riportato all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto, demandandone la sottoscrizione in forma elettronica al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Come riportato nello schema della convenzione quadro, la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova individueranno il numero di dipendenti del S.S.R. che, in esito ai procedimenti di chiamata da parte dell'Ateneo, potranno essere adibiti alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico della Regione, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata, con successivi atti.

Considerata la stretta interconnessione tra il contenuto dell'accordo quadro e la disciplina dei rapporti tra Regione ed Università in materia di corsi di studio delle professioni sanitarie, si propone che la materiale attuazione dell'accordo il cui schema si sottopone all'approvazione con il presente atto, è subordinata alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs 502/92 s.m.i., il cui testo, come più sopra anticipato, è in corso di definizione tra le parti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il D.Lgs. 118/2011, art. 22;

VISTO l'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i. ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la L. n. 251/2000 recante la "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica";

VISTA la L. n. 240/2010 recante le "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO IL decreto Miur n. 47 del 30/01/2013 come modificato dal successivo decreto Miur n. 1059 del 23/12/2013

VISTA la L.r. 29 giugno 2012, n. 23, ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1.   di approvare l'accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova il cui schema è riportato all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto, demandandone la sottoscrizione in forma elettronica al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

2.   di demandare a successivi atti l'individuazione del numero di dipendenti del S.S.R. che, in esito ai procedimenti di chiamata da parte dell'Ateneo, potranno essere adibiti alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico della Regione, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata;

3.   di stabilire che la materiale attuazione dell'accordo quadro di cui al precedente punto 1., è subordinata alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs 502/92 s.m.i., il cui testo è in corso di definizione tra le parti.

4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

746_AllegatoA_298823.pdf

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